LE MANSIONI DI SALES REPRESENTATIVE E TPC SONO DI 4° LIVELLO: TELECOM ITALIA CONDANNATA A RISARCIRE DUE DIPENDENTI PER 40.000,00 € CA. IN RAGIONE DEL DEMANSIONAMENTO PROFESSIONALE SUBITO

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Con due pronunce del 21 febbraio 2019, nn. 1758 e 1760, il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, ha accolto i ricorsi promossi da due lavoratori nei confronti di Telecom Italia S.p.a. e, nell’accertare il grave demansionamento subito dagli stessi, ha ordinato a Telecom Italia S.p.a. di adibirli a mansioni riconducibili ai rispettivi livelli di inquadramento; in ultimo, ha condannato la società resistente a risarcire il danno arrecato alla professionalità dei ricorrenti a causa del suddetto demansionamento.

Il caso di specie muove da due ricorsi promossi da altrettanti dipendenti di Telecom Italia S.p.a. che, inquadrati rispettivamente nel 5° e nel 6° livello contrattuale, sono stati adibiti, dapprima a mansioni di Sales representative e, successivamente, allo svolgimento di una nuova attività, denominata TPC, consistente in mera attività promozionale e di vendita diretta al pubblico di alcuni prodotti e servizi TIM all’interno dei punti vendita aziendali.

Sul punto, il Tribunale, nell’effettuare un confronto tra le relative declaratorie contrattuali, ha accertato che le nuove mansioni cui i ricorrenti sono stati adibiti, rispettivamente a far data dal 2010 e dal 2013, non sono in alcun modo riconducibili ai livelli di inquadramento contrattuale posseduti dagli stessi (ovvero il 5° e il 6°), giacché prive della necessaria autonomia operativa e della specialità tecnica connotanti queste ultime e, in ultimo, poiché esercitate in assenza del coordinamento e del controllo di risorse precipuamente assegnate.

Tanto premesso, il giudice ha riconosciuto una grave violazione dell’art. 2103 c.c., vuoi nel testo anteriore alla novella operata con D.Lgs. n. 81/2015, vuoi nel testo successivo a quest’ultima; e infatti, il Tribunale ha rilevato che la società resistente nulla avesse dedotto sul punto in ordine alla sussistenza dei nuovi presupposti richiesti dalla norma e legittimanti eventuale adibizione a mansioni inferiori, tra cui figura una modifica degli assetti organizzativi aziendali incidenti sulla posizione del lavoratore.

Pertanto, il giudice del lavoro ha dichiarato illegittimo l’esercizio dello ius variandi da parte di Telecom Italia S.p.a. nei confronti di entrambi i ricorrenti, condannando l’azienda a disporre la riassegnazione degli stessi alle mansioni di appartenenza (rispettivamente 5° e 6° livello).

In ultimo, il Tribunale ha accertato il danno professionale subito dai lavoratori, condannando Telecom Italia S.p.a. a risarcire i ricorrenti per una somma complessiva liquidata in € 40,000 ca.