LICENZIAMENTO COLLETTIVO SKY ITALIA S.R.L.: NULLO IL LICENZIAMENTO DEL DIPENDENTE PER MOTIVO ILLECITO DETERMINANTE EX ART. 1345 C.C.. LA SOCIETA’ CONDANNATA A REINTEGRARE IL LAVORATORE

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Il Tribunale di Roma, con ordinanza n. 34233 del 02.04.2019, ha accolto il ricorso promosso da un lavoratore estromesso all’esito della nota procedura di licenziamento collettivo conclusasi nel mese di ottobre 2017 (originariamente di un numero complessivo di 124 esuberi), condannando Sky Italia S.r.l. alla reintegrazione del medesimo nel posto di lavoro, nonché al pagamento di tutte le retribuzioni dal giorno del recesso a quello di effettiva reintegra.

Il Giudice del lavoro ha accolto la tesi difensiva offerta dallo studio legale Salvagni in ordine alla sussistenza, nella specie, di due diverse procedure: quella di licenziamento collettivo per riduzione del personale ex Legge n. 223/1991 (avviata dalla società con comunicazione del 16.05.2017), sulla quale, a far data dall’01.09.2017, si è innestata quella di trasferimento collettivo ex art. 57 del CCNL di settore.

In particolare, il Tribunale, nel respingere le deduzioni datoriali secondo cui il dipendente non sarebbe stato interessato da un provvedimento di trasferimento bensì da una semplice proposta di ricollocazione del medesimo presso la sede di Milano, ha ritenuto sussistente l’intervenuto trasferimento del lavoratore presso detta sede, ciò in ragione del richiamo operato dalla società, nella relativa lettera di licenziamento del 25.09.2017, delle disposizioni di cui all’art. 57 del CCNL applicato il quale, non solo disciplina espressamente le ipotesi di trasferimento (individuale e/o collettivo), ma riconnette al rifiuto, anche tacito, del lavoratore al mutamento di sede la configurazione dei presupposti per il giustificato motivo soggettivo di risoluzione del rapporto di lavoro.

Per quanto sopra, il Giudicante, alla luce della disponibilità manifestata dal dipendente in data 28.09.2017 (in risposta alla suddetta comunicazione) di voler prendere servizio presso la sede di Milano “per la salvaguardia del posto di lavoro”, fatta salva la possibilità della successiva verifica giudiziale della legittimità del trasferimento stante la titolarità, in capo al medesimo, della condizione di cui all’art. 33, co. 5 della Legge n. 104/1992, ha ritenuto il successivo licenziamento del 02.10.2017 “riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge o determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell’articolo 1345 del codice civile”.

Ed invero, il Giudice, dall’esame della sequenza degli atti sopra descritti, ha individuato nella riserva manifestata dal lavoratore di sottoporre al successivo vaglio giudiziario la legittimità del disposto trasferimento, l’unico motivo che ha determinato la società ad intimare il licenziamento. Segnatamente, secondo l’iter argomentativo seguito dal Tribunale, ciò è emerso inconfutabilmente dall’assenza di qualsivoglia fatto diverso e/o nuovo tale da condurre, nel breve arco temporale intercorrente tra il 28.09.2017 e il 02.10.2017, Sky Italia S.r.l. ad escludere il lavoratore dall’assegnazione presso la sede di Milano includendolo, di conseguenza, nella lista degli esuberi.

Il Giudicante, infatti, in ragione del richiamo operato dalla società, anche nella lettera di licenziamento, all’art. 57 del CCNL di settore, ha rilevato come la medesima abbia interpretato la riserva del dipendente di adire l’autorità giudiziaria come un rifiuto al trasferimento considerando, in tal modo, come unica accettazione effettiva quella incondizionata e, dunque, con rinuncia da parte del lavoratore ai diritti di cui egli è certamente titolare.

La società, dunque, ha illecitamente condizionato il mantenimento del provvedimento di trasferimento del dipendente presso la sede di Milano e, quindi, la sua esclusione dalla procedura di licenziamento a quel punto avviata, alla rinuncia da parte del medesimo “all’esercizio dell’azione giudiziale a tutela dei diritti della persona, in questo caso anche del familiare a cui il ricorrente vuole continuare a prestare assistenza […] con una evidente compressione del diritto costituzionalmente riconosciuto dall’art. 24 co. 1 Cost.”.

Il Tribunale ha, quindi, condannato Sky Italia S.r.l. alla immediata reintegrazione del dipendente in azienda presso la sede di Roma e al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dal giorno del recesso fino al momento in cui la società provvederà a riammettere in servizio il lavoratore.