LICENZIAMENTO RITORSIVO E DIFFERENZE RETRIBUTIVE. IL TRIBUNALE DI VELLETRI REINTEGRA LA LAVORATRICE E CONDANNA LA SOCIETÀ A CORRISPONDERLE UNA SOMMA PARI A € 30.000,00 CA.

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Con sentenza del 28 febbraio 2019, n. 360, il Tribunale di Velletri, sezione Lavoro, in accoglimento del ricorso promosso da una lavoratrice nei confronti delle due datrici di lavoro succedutesi nella gestione del medesimo appalto presso cui la stessa era addetta, ha dichiarato l’illegittimità della decurtazione della retribuzione subita dalla ricorrente e ha condannato le società a corrisponderle una somma complessiva pari ad € 20.000,00 ca. a titolo di differenze retributive.

Inoltre, il giudice ha dichiarato la nullità del licenziamento intimato alla lavoratrice, giacché connotato da natura ritorsiva; pertanto ha disposto la reintegrazione della ricorrente nel proprio posto di lavoro e ha condannato l’ultima datrice di lavoro a corrisponderle un’ulteriore somma liquidata in misura pari alle retribuzioni maturate medio tempore, dalla data del licenziamento dell’1.2.2018 e sino all’effettiva reintegra.

Procedendo con ordine, quanto alla prima questione affrontata dalla sentenza in commento e relativa alle somme rivendicate dalla lavoratrice a titolo di differenze retributive, il Tribunale ha accertato che la retribuzione percepita per il periodo ricompreso tra dicembre 2015 e febbraio 2018 era di gran lunga inferiore rispetto a quella stabilita in sede di contrattazione collettiva; pertanto, previo riconoscimento di un trasferimento d’azienda di cui all’art. 2112 c.c. intervenuto tra le società convenute, ha disposto la condanna di queste ultime, in solido tra loro, al pagamento delle differenze retributive spettanti alla lavoratrice in base all’applicazione del CCNL Telecomunicazioni e Multiservizi.

Inoltre, in ordine all’impugnazione del licenziamento intimato alla lavoratrice per presunto giustificato motivo oggettivo, il giudice ha rilevato l’insussistenza dello stesso, riconoscendo, al contrario, la natura ritorsiva connotante il recesso; infatti, all’esito dell’istruttoria testimoniale espletata, ha accertato la vessatorietà delle condotte – poi culminate nell’atto di recesso datoriale – cui la ricorrente era stata sottoposta ad opera della società convenuta dopo che la stessa si era rifiutata di sottoscrivere (l’ennesimo) verbale di conciliazione e rinuncia nei confronti dei precedenti datori di lavoro.

Pertanto, il Tribunale, nell’accogliere integralmente la tesi difensiva sostenuta dallo studio legale Salvagni, ha riconosciuto la nullità del recesso, condannando il datore di lavoro a reintegrare la dipendente e a corrisponderle una somma liquidata in misura pari alle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento dell’1.2.2018 e sino all’effettiva reintegra.