GSE CONDANNATA AL RISARCIMENTO DEL DANNO PER DEMANSIONAMENTO RITORSIVO CONSEGUENTE ALLA RICHIESTA MANSIONI SUPERIORI.

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Una lavoratrice dipendente della società GSE- Gestore dei Servizi Energetici, e difesa dallo Studio Legale Salvagni, instaurava un giudizio presso il Tribunale di Roma per far accertare, per un verso, il diritto all’inquadramento superiore con riferimento alle mansioni espletate in qualità di Buyer durante il rapporto lavoro; per un altro, per far dichiarare l’illegittima condotta aziendale che, a seguito della lettera di messa in mora per rivendicare il superiore inquadramento, l’aveva lasciata praticamente inattiva, sottraendole tutte le funzioni proprie del Buyer e assegnandola, solo residualmente, a lavorazioni semplici che la occupavano al massimo per 20 minuti. ...

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COMDATA PERDE LA CAUSA E VIENE CONDANNATA A RISARCIRE IL DANNO DA DEQUALIFICAZIONE AD UNA LAVORATRICE DI 4° LIVELLO (CCNL TELECOMUNICAZIONI) ADIBITA COME ADDETTA AL CALL CENTER PRESSO LE COMMESSE BAT, FCA, INPS, IBERDROLA, ACQUIRENTE UNICO.

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 990 del 29.01.2024, ha accertato l'illegittima dequalificazione professionale subita da una lavoratrice, assistita dallo Studio Salvagni, inquadrata nel 4° livello del CCNL Telecomunicazioni e assegnata dal mese di ottobre 2018 ad oggi, presso le commesse BAT, FCA, Inps, Iberdrola, Acquirente Unico come addetta al call center.

In particolare, il Giudice ha evidenziato che le mansioni svolte dalla lavoratrice nelle varie commesse in cui è stata addetta dal 2018 ad oggi non sono riconducibili al 4° livello del CCNL di settore - ove rientra la figura dell’operatore di call center - in quanto sono state eseguite sulla base di procedure standardizzate e predefinite e senza margini di autonomia, rientrando piuttosto le attività svolte nell’inferiore 3° livello, come addetto al call center. ...

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LEONARDO S.P.A. CONDANNATA A RISARCIRE IL DANNO PROFESSIONALE DA DEMANSIONAMENTO DI CIRCA 100.000,00 EURO PER UN LAVORATORE “QUADRO” ADIBITO A MANSIONI INFERIORI.  

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni.

 

La Leonardo S.p.A. (ex Finmeccanica), nota azienda ad alta tecnologia che opera a livello mondiale nei settori dell'Aerospazio, della Difesa e della Sicurezza, ha illegittimamente adibito un lavoratore a mansioni nettamente inferiori a quelle riferibili al proprio inquadramento contrattuale di Quadro e, venendo lasciato sostanzialmente inattivo, senza alcun ruolo e/o progetto da sviluppare e obiettivi aziendali da realizzare anche per lunghi periodi.

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TELECOM CONDANNATA A RISARCIRE IL DANNO PROFESSIONALE, MORALE E ALL’IMMAGINE PER OLTRE € 300.000,00 PER AVER DEMANSIONATO UN LAVORATORE INQUADRATO NEL 7° LIVELLO.

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni.

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 12.12.2023, ha accertato l'illegittimo demansionamento subito da un lavoratore inquadrato nel 7° livello del CCNL Telecomunicazioni, statuendo che le mansioni svolte in qualità di TAF (Top Agent Fibra) e quelle di cd. project manager non sono riferibili al suddetto livello di inquadramento.

In particolare, il Giudice, a seguito della disamina delle dichiarazioni testimoniali e della giurisprudenza di legittimità in merito all’onere della prova in tema di demansionamento - che grava sul datore di lavoro - ha evidenziato che Telecom non ha fornito la prova dell’esatto adempimento dell’obbligo scaturente dall’art. 2103 c.c.. ...

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