LA CORTE D'APPELLO DI ROMA CONFERMA LA DEQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE SUBITA DA UNA DIPENDENTE TELECOM adibita alle "condizioni agevolate" presso il DAC (oggi CDA ex CSA)

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 4102/2017 del 09.10.2017, ha confermato quanto già accertato da Tribunale di Roma in merito ad un periodo di demansionamento professionale subito da una lavoratrice dipendente di Telecom Italia S.p.A.

In questa fattispecie la lavoratrice, in possesso del VI livello CCNL Telecomunicazioni, è stata adibita per sei mesi a mansioni che i Giudici della Corte d’Appello hanno accertato essere riconducibili ad almeno tre livelli inferiori. Ed infatti, il Collegio ha accertato che le attività a cui è stata adibita la lavoratrice, ossia le cosiddette “condizioni agevolate”, in realtà consistevano nel mero inserimento di dati su maschere predefinite per abilitare alcuni clienti ad avere sconti sul canone telefonico. In concreto, tali compiti si sostanziavano in un controllo visivo al computer di documenti già scansionati al fine di verificare i requisiti del soggetto richiedente per ottenere l’agevolazione (età, reddito, invalidità, ecc.), dati, questi, tutti contenuti nella schermata informatica.

La sentenza evidenzia che, ai fini della verifica del legittimo esercizio datoriale di adibizione delle mansioni, occorre effettuare un confronto tra le mansioni svolte e la qualifica posseduta, perché è proprio con riferimento alla declaratoria di livello contrattuale che può verificarsi se ci sia stato demansionamento professionale o no.

Infatti, l’inadempimento contrattuale da parte di Telecom Italia si evince già dalla comparazione tra attività espletata e descrizione del VI livello del CCNL, senza, quindi, che nasca neppure la necessità, evidentemente successiva, di effettuare il confronto tra mansioni pregresse e successive.

Ancora, i Giudici precisano che “il lavoratore ha diritto a svolgere le mansioni conformi al proprio inquadramento, ossia alla qualifica di assunzione o successivamente acquisita, e tale diritto non viene meno nel caso che, in ipotesi, abbia espletato per un certo periodo compiti ad essa non corrispondenti”.

In riferimento al danno è stato riconosciuto la condotta della società come lesiva della dignità professionale della dipendente, per la violazione del fondamentale diritto al lavoro inteso soprattutto come mezzo di estrinsecazione della personalità e come esigenza umana di manifestare la propria utilità e le proprie capacità nel contesto lavorativo.

Pertanto, in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza, la Corte, oltre a confermare l’accertamento del demansionamento, ha confermato anche il danno morale liquidato in via equitativa dal giudice di prime cure.