LAZIOCREA S.P.A. - MANSIONI SUPERIORI: IL TRIBUNALE DI ROMA CONDANNA L'AZIENDA AL RICONOSCIMENTO DELLA SUPERIORE CATEGORIA DI QUADRO DEL CCNL METALMECCANICI - (OGGI CCNL FEDERCULTURE) OLTRE AL PAGAMENTO DIFFERENZE RETRIBUTIVE MATURATE.

Errata corrige 09 DIC 2022

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 10121 del 29 novembre 2022, ha condannato LAZIOCREA S.P.A. a riconoscere ad una sua dipendente la superiore categoria di Quadro di cui al CCNL Metalmeccanici, nonché a corrispondere alla medesima tutte le differenze retributive maturate per il periodo oggetto di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.

La vicenda riguarda una geologa inquadrata nel 7° livello del CCNL di settore che, per oltre 10 anni, ha svolto funzioni di Project Manager in ambito di Sistemi Informatici Geografici (GIS) e Cartografia.

Il Tribunale di Roma ha accolto la tesi sostenuta dallo Studio legale Salvagni secondo cui il profilo di Project Manager, in virtù dell’Accordo per le figure professionali in ambito aziendale sottoscritto da LazioCrea S.p.A. e dai sindacati comparativamente più rappresentativi, in base al titolo di studio e all’esperienza del lavoratore in termini di anzianità lavorativa, può essere riconducibile al livello 7 del CCNL Metalmeccanica Industria o alla superiore categoria di Quadro. ...

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LAZIOCREA S.P.A. CONDANNATA A RISARCIRE IL DANNO PROFESSIONALE E BIOLOGICO PER UN DEMANSIONAMENTO DI UNA LAVORATRICE DI 6° LIVELLO ADIBITA PRESSO L’AREA SANITA’ A MANSIONI DI HELP DESK DI 3 LIVELLI INFERIORI

Errata corrige11 NOV 2022

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

La vicenda tratta il caso di una lavoratrice, inquadrata nel 6° livello del CCNL Metalmeccanici, che durante il rapporto di lavoro aveva espletato rilevanti mansioni nell’ambito dell’Area Progetti Europei ed Internazionali, inerenti l’innovazione tecnologica.

La lavoratrice adiva il Tribunale di Roma lamentando di essere stata adibita, da giugno 2013 a settembre 2016, a mansioni inferiori e non equivalenti rispetto a quelle svolte in precedenza, in quanto, trasferita presso l’Area Sanità, veniva assegnata ai progetti di HELP DESK e adibita a svolgere compiti semplici, ripetitivi e standardizzati (da effettuare tramite procedure informatiche predefinite, dovendo in concreto limitarsi a seguire maschere e menù a tendina), consistenti nella semplice acquisizione di segnalazioni relative ad anomalie di referti medici e inserimento dati. ...

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LAZIOCREA S.P.A. CONDANNATA A RISARCIRE IL DANNO PROFESSIONALE E BIOLOGICO PER UN DEMANSIONAMENTO DI UNA LAVORATRICE DI 6° LIVELLO ADIBITA PRESSO L’AREA SANITA’ A MANSIONI DI HELP DESK DI 3 LIVELLI INFERIORI

Errata corrige 19 NOV 2022

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

 

La vicenda tratta il caso di una lavoratrice inquadrata nel 6° livello del CCNL Metalmeccanici, che durante il rapporto di lavoro aveva espletato rilevanti presso l’Area progettuale Lavoro, Formazione, Open data e Territorio, e rientranti nel 6° livello.

La lavoratrice adiva il Tribunale di Roma lamentando di essere stata adibita, da settembre 2015 a novembre 2016, a mansioni inferiori e non equivalenti rispetto a quelle svolte in precedenza, in quanto, trasferita presso l’Area Sanità, veniva assegnata ai progetti di HELP DESK e adibita a svolgere compiti semplici, ripetitivi e standardizzati (da effettuare tramite procedure informatiche predefinite, dovendo in concreto limitarsi a seguire maschere e menù a tendina), consistenti nella semplice acquisizione di segnalazioni relative ad anomalie di referti medici e inserimento dati. ...

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DIGITALGO S.P.A. CONDANNATA A RISARCIRE IL DANNO PER LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO DI UN LAVORATORE IN ASSENZA DI GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO.

Errata corrige 15 OTT 2022

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

La vicenda tratta il caso di un lavoratore che era stato licenziato dalla società convenuta per asserito giustificato motivo oggettivo, in quanto sarebbe stata soppressa la posizione lavorativa del medesimo per asserito calo di fatturato derivante dalle limitazioni imposte dalla AGCOM nella commercializzazione dei servizi del settore, costituente il core business della resistente. La società aveva inoltre rilevato, nella lettera di licenziamento, di non poter adibire il lavoratore a mansioni diverse, anche inferiori.

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 13.10.2022, accertava che il licenziamento intimato al dipendente fosse illegittimo in quanto la società convenuta non aveva assolto il proprio obbligo di dimostrare in giudizio che era stata realmente soppressa la posizione lavorativa del ricorrente e che la suddetta soppressione fosse derivata dal calo del fatturato connesso alla delibera della AGCOM, né che non fosse effettivamente possibile ricollocare il lavoratore in una ulteriore posizione lavorativa all’interno dell’azienda.

Il Giudice condannava, dunque, la società al risarcimento del danno per il licenziamento illegittimo alla luce della significativa anzianità di servizio del dipendente, del suo carico familiare e del fatto che la società, pur non raggiungendo i 15 dipendenti, facesse parte di un gruppo consistente di imprese.

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