Articolo di Michelangelo Salvagni.
Pubblicato in Lavoro e Previdenza Oggi, n. 9-10/2022.
Nota a Corte di Cassazione, sentenza 11 aprile 2022, n. 11665 – Pres. Raimondi, Est. Garri – R. G. (avv. Luponio) c. Italpol Group S.p.A. (Avv. Quagliaro) (disponibile su https://www.lpo.it/banca-dati/)
Lavoro subordinato – Licenziamento disciplinare – Contratto collettivo – Condotte punite dal CCNL con sanzione conservativa – Clausole generali del contratto collettivo – Estensione ad ipotesi non tipizzate – Applicabilità reintegrazione nel posto di lavoro
di Michelangelo Salvagni*
In tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dall’art. 18, commi 4 e 5 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970, è consentita al giudice la sussunzione della condotta addebitata al lavoratore ed in concreto accertata giudizialmente nella previsione contrattuale che punisca l’illecito con sanzione conservativa anche laddove tale previsione sia espressa attraverso clausole generali o elastiche. In tal caso, il giudice effettua un’operazione di interpretazione e sussunzione che non trasmoda nel giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato restando nei limiti della attuazione del principio di proporzionalità come già eseguito dalle parti sociali attraverso la previsione del contratto collettivo. (Massima a cura dell’A.)
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Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
Con ordinanza del 21.03.2023, la Corte di Cassazione, rigettando integralmente il ricorso proposto dalla società, ha confermato quanto statuito dalla Corte di appello di Roma in merito all’illegittimità dei numerosi contratti di somministrazione intercorsi tra le parti, alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e alla condanna del datore di lavoro alla riammissione in servizio del lavoratore, oltre al pagamento dell’indennità ex art. 32 L. 183/2010. ...
Le nostre cause
Cause patrocinate dallo Studio Legale Salvagni.
Il Tribunale di Roma, con due sentenza dell’8.03.2023 e del 16.03.2023, ha condannato G.S.E. S.p.A. a riconoscere a due dipendenti il diritto all’inquadramento nelle superiori categorie, rispettivamente nel livello A1S e nel livello ASS e, poi, di Quadro, di cui al CCNL del settore Elettrico, nonché a corrispondere ai medesimi tutte le differenze retributive maturate per il periodo oggetto di causa.
La vicenda riguarda due dipendenti, la prima, con qualifica di Buyer, il secondo, quale Ingegnere Ambientale, i quali, entrambi dal 2013, hanno svolto funzioni riferibili alle suddette superiori categorie. ...