ITA AIRWAYS CONDANNATA PER CONDOTTA DISCRIMINATORIA IN RAGIONE DELL’ESCLUSIONE DELLE LAVORATRICI IN STATO DI GRAVIDANZA NELLA PROCEDURA DI SELEZIONE DEL PERSONALE: LA SOCIETÀ DEVE ASSUMERLE E RISARCIRE IL DANNO

Errata corrige 18 MAR 2024

Articolo di Michelangelo Salvagni.

pubblicato il 21/02/2024 su LPO NEWS.

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La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 6 febbraio 2024, n. 475, ha confermato la discriminazione subita da parte di due lavoratrici, in ragione del loro stato di gravidanza, e consistente nella loro mancata assunzione da parte della società ITA Airways. La vicenda si incentra, quindi, sul tema della discriminazione relativa ad una procedura di assunzione del personale, antecedente la costituzione del rapporto di lavoro. ...

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IL CASO DELLA EX GKN DI CAMPI BISENZIO (ORA FIDUCIA NEL FUTURO FABBRICA DI FIRENZE) E LA CONDOTTA ANTISINDACALE PER LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE ALLE OO.SS.

Errata corrige 18 MAR 2024

Articolo di Michelangelo Salvagni.

pubblicato il 26/01/2024 su LPO NEWS.

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Sommario:
1. Il precedente caso della GKN Driveline.
2. La nuova compagine sociale: Fiducia nel Futuro Fabbrica di Firenze.
3. Il nuovo caso affrontato dal Tribunale di Firenze: le omesse informazioni alle OO.SS. in base alle norme sulla delocalizzazione ex L. n. 234/2021.
4. Le omesse comunicazioni ex art. 9 CCNL Metalmeccanici Industria e D.Lgs. n. 25/2007.
5. La rimozione degli effetti: l’invalidità del procedimento ex L. n. 223/91.

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LO IUS VARIANDI QUALE “BOOMERANG” CHE RAFFORZA IL REPÊCHAGE: IL LAVORATORE ESCE DALLA PORTA MA RIENTRA DALLA FINESTRA.

Errata corrige 18 MAR 2024

Articolo di Michelangelo Salvagni.

pubblicato il 20/11/2023 su LPO NEWS.

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Il riferimento ai livelli di inquadramento predisposti dalla contrattazione collettiva non può rappresentare una circostanza muta di significato, ma, anzi, costituisce un elemento che il giudice dovrà valutare per accertare in concreto se chi è stato licenziato fosse o meno in grado – sulla base di circostanze oggettivamente verificabili addotte dal datore ed avuto riguardo alla specifica formazione ed alla intera esperienza professionale del dipendente – di espletare le mansioni di chi è stato assunto ex novo, sebbene inquadrato nello stesso livello o in livello inferiore (Massima a cura dell’Autore).

Nota a Corte di cassazione, ordinanza 13 novembre 2023, n. 31561

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DISCRIMINAZIONE DI GENERE E LICENZIAMENTO COLLETTIVO NULLO PER ESCLUSIONE DELLA MANODOPERA FEMMINILE DALLA FORMAZIONE DI CARRELISTA.

Errata corrige 18 MAR 2024.

Articolo di Michelangelo Salvagni.

pubblicato il 26/02/2024 su Rivista Labor.

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Ho il piacere di condividere la pubblicazione sulla Rivista Labor di un mio articolo in tema di discriminazione di genere in un caso di licenziamento collettivo deciso dal Tribunale di Milano con sentenza del 27 novembre 2023, n. 3153.
Pertanto, visto che la discriminazione rappresenta il tema centrale del mio commento, appare opportuno evidenziare, sin da subito, quali sono gli elementi principali che caratterizzano il caso di specie.
La questione è di particolare interesse perché il giudice meneghino ha dichiarato nullo il licenziamento collettivo, in quanto discriminatorio, poiché alle lavoratrici, che svolgevano le medesime mansioni dei prestatori uomini nell’ambito del medesimo reparto oggetto di riduzione del personale, non era stato consentito di accedere alla formazione per ottenere il patentino di carrelli elevatori. Tale corso, invece, era stato riservato ai soli operatori di sesso maschile, configurandosi in tal modo, a parere del Tribunale di Milano, una discriminazione di genere. ...

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