Licenziamento per impossibilità sopravvenuta o a causa di inidoneità psicofisica

Articolo di Michelangelo Salvagni

Pubblicato in Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, n. 2/2019

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I

CASSAZIONE, 22.10.2018, n. 26675, Pres. Di Cerbo, Est. Lorito, PM Fresa (accoglimento) – A.G. (Avv.ti Battaglia, Grattarola) c. Congregazione delle Piccole Suore Missionarie della Carità (Avv. Costantino).

Diff. Corte di Appello di Torino del 3 ottobre 2016.

Sopravvenuta inidoneità alla mansione – Licenziamento per motivo oggettivo – Inosservanza obbligo di repêchage – Tutela indennitaria – Analogia motivo oggettivo di tipo economico con quello per sopravvenuta inidoneità alla mansione –  Reintegrazione.   

Anche in ipotesi di licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica o psichica alla mansione, il datore di lavoro, trattandosi di ipotesi di giustificato motivo oggettivo, deve adibire il prestatore a mansioni alternative, cui lo stesso sia idoneo e compatibili con il suo stato di salute; l’inosservanza di tale obbligo determina l’ingiustificatezza del recesso posto che costituirebbe una grave aporia sistematica ritenere che la violazione dell’obbligo di repêchage possa determinare una tutela reintegratoria nel caso di licenziamento per motivi economici e precluderla invece nel caso di lavoratore affetto da inidoneità fisica o psichica. (1)    

II

CASSAZIONE, 19.3.2018, n. 6798, Pres. Di Cerbo, Est. Spena, PM Celeste (rigetto) – Manutenzione e Montaggi S.r.l. (Avv. Manai) c. C.S. (Avv. Maciotta)

Conf. Corte di Appello di Cagliari del 22 aprile 2016.

Licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla mansione – Modifiche organizzative – Art. 5 della Direttiva Comunitaria 78/2000/CE – Parità di trattamento – Obbligo del datore di lavoro di adottare soluzioni ragionevoli – Violazione art. 41 Cost. – Insussistenza.

E’illegittimo il licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica o psichica alla mansione ove il datore di lavoro, avendo la possibilità di modificare la propria organizzazione del lavoro, non ha adottato soluzioni ragionevoli atte a consentire al lavoratore disabile, secondo la definizione della Direttiva Comunitaria 78/2000/ CE, di svolgere il lavoro, ciò non integrando violazione dell’art. 41 Cost. per ingerenza sulla libertà della organizzazione imprenditoriale. (2)   

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Condotte discriminatorie in ragione della affiliazione sindacale

Articolo di Michelangelo Salvagni

Pubblicato in Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, n. 4/2019

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Tribunale di Velletri, Ord. 10.4.2019, Est. Silvestrini, FLAI – CGIL ROMA SUD POMEZIA CASTELLI, nonché A.A., A.M., Y. M., Z. A. (avv. De Marchis) c. S. S.r.l. (avv.ti Gianmaria e Serrani).

 

Rapporto di lavoro – Affiliazione sindacale – Condotte discriminatorie – Procedimento ex art. 702 bis - Normativa antidiscriminatoria – Art. 28 D.lgs. 150 del 2011 – Onere della prova – Registrazioni fonografiche – Ammissibilità – Prova per presunzioni e inversione onere della prova –– Sussistenza discriminazione diretta – Risarcimento del danno non patrimoniale.

 

E’ discriminatoria la condotta datoriale che, in maniera generale e programmatica, riserva un trattamento deteriore a lavoratori aderenti ad una associazione sindacale rispetto ai dipendenti non iscritti ad alcuna OO.SS. in quanto lesiva del principio di parità di trattamento.     

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Violazione del repêchage e reintegra: l'obbligo di ricollocazione è un elemento di fatto

Articolo di Michelangelo Salvagni

Pubblicato in Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, n.3/2018

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– La fattispecie del repêchage si collega alla tesi del licenziamento quale extrema ratio e risale alla elaborazione di un’autorevole dottrina (Mancini 1972, 243).

Tale CORTE DI APPELLO DI ROMA, 01.02.2018, n. 469 - Pres. Rel. dott. G. Pascarella -  S. S.R.L. (avv.ti Beatrice, Marrazzo ) c./ A.R. (avv. ti Alessandrini, Di Folco).

Lavoro (Rapporto di) – Licenziamento individuale - Licenziamento per giustificato motivo oggettivo – Soppressione del posto di lavoro - Manifesta insussistenza del fatto – Obbligo di repechâge integrato nella fattispecie del g.m.o. – Violazione  – Reintegra del lavoratore

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La Cassazione in funzione nomofilattica: l’obbligo di repêchage fa parte del fatto e la sua violazione può comportare l’applicazione della tutela reale

Articolo di Michelangelo Salvagni

Pubblicato in Lavoro e Previdenza Oggi, n. 7/8 2018

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Nota a Corte di Cassazione, sentenza 2 maggio 2018, n. 10435 – Pres. Di Cerbo – Est. Boghetich

Lavoro (Rapporto di) – Licenziamento individuale - Licenziamento per giustificato motivo oggettivo – Soppressione del posto di lavoro - Manifesta insussistenza del fatto – Obbligo di repêchage integrato nella fattispecie del g.m.o. – Violazione – Tutela indennitaria - Tutela reale

 Poiché nella nozione di licenziamento per giustificato motivo oggettivo rientra sia l’esigenza della soppressione del posto di lavoro sia l’impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore, il riferimento legislativo alla “manifesta insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento” va inteso con riferimento a tutti e due i presupposti di legittimità della fattispecie”, cosicché il giudice di merito, una volta che sia evidente la violazione anche di uno solo degli elementi costitutivi del recesso, tra cui rientra anche l’obbligo di repêchage, può ordinare la reintegrazione nel posto di lavoro ove tale regime sanzionatorio non sia eccessivamente oneroso per il datore di lavoro.

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