Errata corrige 05 LUG 2024
Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
Lo studio legale Salvagni ha recentemente vinto in Cassazione un’importante controversia relativa a 6 lavoratori licenziati dalla società Comdata S.p.a. per i quali è stata definitivamente confermata la reintegrazione nel posto di lavoro, reintegra invero immediatamente ottenuta sin dalla prima sentenza del Tribunale di Roma e poi confermata dalla Corte di Appello di Roma.
Il caso riguarda società Comdata S.p.A., nota azienda che si occupa di servizi di call center, che, con un’operazione del tutto illegittima, utilizzando peraltro in modo anomalo la cd clausola sociale in materia di cambio appalto nel contatto telecomunicazioni, ha ceduto i propri dipendenti, addetti alla commessa di altra società ALD Motive (ben 56), ad una società subentrante, neocostituita ed avente un capitale sociale di appena 10 mila euro. ...
In due differenti giudizi seguiti dallo
Studio Legale Salvagni, la Corte di Appello di Roma, co sentenze dell’8.1.2024 e del 23.1.2024, ha confermato due diverse sentenze del Tribunale di Velletri a parere della quali il rapporto di lavoro, formalmente intercorso tra i lavoratori e le società formali datrici di lavoro (società di consulenza informatica che si limitavano alla mera fornitura di manodopera cd. Body Rental), doveva in realtà essere imputato ad una nota società nazionale di Telecomunicazioni, in qualità di effettivo datore di lavoro.
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In due differenti giudizi seguiti dallo
Studio Legale Salvagni, la Corte di Appello di Roma, co sentenze dell’8.1.2024 e del 23.1.2024, ha confermato due diverse sentenze del Tribunale di Velletri a parere della quali il rapporto di lavoro, formalmente intercorso tra i lavoratori e le società formali datrici di lavoro (società di consulenza informatica che si limitavano alla mera fornitura di manodopera cd. Body Rental), doveva in realtà essere imputato ad una nota società nazionale di Telecomunicazioni, in qualità di effettivo datore di lavoro.
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Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni.
Il Tribunale di Roma, con sentenza del 12.12.2023, ha accertato l'illegittimo demansionamento subito da un lavoratore inquadrato nel 7° livello del CCNL Telecomunicazioni, statuendo che le mansioni svolte in qualità di TAF (Top Agent Fibra) e quelle di cd. project manager non sono riferibili al suddetto livello di inquadramento.
In particolare, il Giudice, a seguito della disamina delle dichiarazioni testimoniali e della giurisprudenza di legittimità in merito all’onere della prova in tema di demansionamento - che grava sul datore di lavoro - ha evidenziato che Telecom non ha fornito la prova dell’esatto adempimento dell’obbligo scaturente dall’art. 2103 c.c.. ...