Errata corrige 12 OTT 2023
Articolo di Michelangelo Salvagni.
CASSAZIONE, 31.03.2023, n. 9095, Pres. Raimondi, Est. Michelini, P.M. Fresa (rigetto) – A. S.p.a. (Avv.ti Limatola, Damoli, Dell’Omarino, Cantone L., Pisa E., Cantone O., Pisa G.) c. C.D. (Avv.ti Moshi, Palmieri, Assael). Conf. Corte appello Milano del 03.07.2018.
Rapporto di lavoro – Licenziamento – Assenze per malattia collegate all’handicap – Comporto c.d. breve – Superamento del periodo di comporto – Non computabilità assenze per malattia dovute alla disabilità – Discriminazione indiretta – Clausole contratto collettivo nulle - Nullità del licenziamento – Tutela applicabile – Art. 18, comma 1, St. lav. – Reintegrazione.
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Errata corrige 14 GIU 2024
Segnalo con piacere una recente pronuncia del Tribunale di Roma del 10 giugno 2024, emessa a seguito di in una causa patrocinata da questo studio in materia di appalto illecito, che conferma, cronologicamente quale secondo arresto, la non genuinità dell’appalto posto in essere dall’ Istituto Bancario, interposizione illecita che infatti era già stata accertato da altra decisione del Tribunale di Roma del 14 gennaio 2024, est. Rossi, intervenuta su analoga controversia patrocinata sempre da questo studio legale (vai all'articolo).
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Articolo di Michelangelo Salvagni.
pubblicato su Lavoro e Previdenza Oggi n. 3-4/2023. Link all'articolo.
Sommario:
1. Considerazioni preliminari.
2. Le varie fattispecie e il dato comune: la gravità delle patologie comportanti disabilità.
3. Il quadro normativo di riferimento della normativa antidiscriminatoria: la legislazione internazionale, eurounitaria e nazionale.
4. L’allargamento della nozione di “handicap” quale modello sociale e dinamico di disabilità nell’elaborazione della Corte di giustizia e della Corte di cassazione.
5. L’evoluzione giurisprudenziale sulla discriminazione indiretta: la giurisprudenza eurounitaria e i due diversi orientamenti della giurisprudenza di merito nazionale.
5.1. La giurisprudenza eurounitaria.
5.2. L’orientamento giurisprudenziale sulla discriminazione indiretta allorché il CCNL non preveda periodi di comporto diversificati per i portatori di handicap.
5.3. L’indirizzo di segno opposto: la tesi restrittiva della nozione di disabilità ai fini del mantenimento del posto di lavoro che non obbliga la contrattazione collettiva a periodi di comporto differenziati. ...
Articolo di Michelangelo Salvagni.
Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, anno LXXIV-2023-n.1.
CASSAZIONE, 16.9.2022, n. 27334 - Pres. Raimondi, Est. Ponterio, PM Sanlorenzo (Conf.) – F.F. (Avv.ti Boni, De Marchis Gomez) c. G. S.r.l. (Avv.ti Gragnoli, Zaccarelli, Romanelli).
Diff. Corte appello Bologna del 28.5.2019.
Licenziamento individuale – Malattia o infortunio – Superamento del periodo di comporto – Recesso intimato da datore con meno di 15 dipendenti – Responsabilità del datore ex art. 2087 c.c. – Comporto – Non computabilità assenze per malattia – Violazione art. 2110, c. 2, c.c. – Norma imperativa in combinato disposto con art. 1418 c.c. – Nullità del licenziamento – Tutela applicabile – Art. 18, c. 7, St. lav. quale norma speciale – Reintegrazione.
Nel sistema delineato dall’art. 18 della legge n. 300 del 1970, come modificato dalla l. n. 92 del 2012, il licenziamento intimato in violazione dell’art. 2110, c. 2, c.c., è nullo e le sue conseguenze sono disciplinate, secondo un regime sanzionatorio speciale, dal c. 7, che a sua volta rinvia al comma 4, del medesimo articolo 18, quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro. (1)
Sommario: 1. Rilievi preliminari. – 2. I fatti di causa. – 3. La nullità “bifronte” del licenziamento per violazione dell’art. 2110 c.c. e il “doppio salto” esegetico: l’estensione della tutela reale attenuata a prescindere dal requisito dimensionale e la non applicazione del regime della nullità di diritto comune – 4. L’art. 2110, c. 2, c.c., quale fattispecie autonoma di norma a carattere imperativo finalizzata all’esigenza di tutela della salute. – 5. La sentenza delle Sezioni Unite del 22.5.2018, n. 12568 risolve il contrasto giurisprudenziale sul licenziamento intimato durante la malattia: è nullo e non inefficace – 6. La nullità del recesso e la forza espansiva dell’art. 18 St. lav. nell’elaborazione giurisprudenziale. – 7. L’art. 18, c. 7, St. lav. è norma speciale di equilibrio del sistema che consente la reintegra a prescindere dal requisito dimensionale.
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