Nota a corte di Cassazioni, ordinanza 27 maggio 2021, n. 14777 - Pres- Doronzo - Ref. Ponterio - R. G. S.p.a. (Avv. Luponio) c. I. G. S.p.a. (Avv. Quagliano) (il provvedimento è disponibile su https://www.lpo.it/banca-dati/).
Lavoro subordinato – Licenziamento disciplinare – Condotte punite dal c.c.n.l. con sanzione conservativa – Regime applicabile – Estensione ad ipotesi non tipizzate – Conseguenze – Applicabilità reintegrazione nel posto di lavoro
di Michelangelo Salvagni*.
L’orientamento assunto dalla Suprema Corte circa l’interpretazione della tutela reale ex art. 18 L. n. 300/70 in caso di licenziamenti disciplinari ingiustificati presenta profili di irragionevolezza là dove individua il discrimine tra la tutela reintegratoria di cui al comma 4 e quella indennitaria di cui al comma 5 in base al dato della necessaria coincidenza del fatto addebitato con una specifica fattispecie tipizzata dal contratto collettivo come punibile con sanzione conservativa. Pertanto, l'attività di sussunzione della condotta contestata al lavoratore nella previsione contrattuale espressa attraverso clausole generali non trasmoda nel giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato, ma si arresta alla interpretazione della norma contrattuale. (Massima a cura dell’A.)
Sommario:
Il precedente orientamento del 2019: reintegra solo per condotte tipizzate dal CCNL. L’ordinanza n. 14777 del 27 maggio 2021: le circostanze fattuali e la genericità della previsione collettiva che non consente la riconducibilità della condotta alla sanzione conservativa. I principi di rilevanza costituzionale espressi dall’ordinanza interlocutoria che portano ad un ripensamento dell’orientamento del maggio 2019. L’irragionevole disparità di trattamento conseguente all’applicazione della reintegrazione solo per condotte tipizzate dal CCNL. Rilievi conclusivi.
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Articolo di Michelangelo Salvagni
Pubblicato in Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, n.2/2021, Parte II, RGL Giurisprudenza on line - Newsletter n.4/2021
Articolo pubblicato su Comma 2 Lavoro e Dignità:
I
CORTE APPELLO ROMA, 22.2.2021 - Est. Panariello - D.G.E., R.M., V.M.R., M.G. (avv.ti P. e C. Panici) c. F.I.S.P. s.p.a. (avv.ti Alliegro, Baldieri).
Somministrazione di lavoro – Somministrazione irregolare – Interposizione fittizia di manodopera – sussistenza – Licenziamento intimato dal somministratore – Inesistenza – tutela reale – Applicabilità
In base all’interpretazione autentica di cui all’art. 80-bis, d.l. n. 34/2020, tra gli atti che, compiuti dal datore di lavoro formale, devono imputarsi al soggetto utilizzatore ex art. 38, d.lgs. n. 81/2015, è escluso il licenziamento; tale interpretazione deve applicarsi anche alla fattispecie dell’appalto illecito in quanto, come per l’ipotesi della somministrazione irregolare, i due istituti realizzano un’identica vicenda di dissociazione fra datore di lavoro formale e sostanziale che viene difatti accertata dal giudice con illecita o irregolare con effetto ex tunc. Il recesso intimato dall’appaltatore è pertanto inesistente e determina la riammissione in servizio del lavoratore nella compagine aziendale dell’appaltante, oltre alla condanna di quest’ultimo alla corresponsione di tutte le retribuzioni maturate medio tempore sino alla riammissione in servizio.
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Articolo di Michelangelo Salvagni
Pubblicato in Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, n.2/2021, Parte II, RGL Giurisprudenza on line - Newsletter n.4/2021
Articolo pubblicato su Comma 2 Lavoro e Dignità:
I
CORTE APPELLO ROMA, 22.2.2021 - Est. Panariello - D.G.E., R.M., V.M.R., M.G. (avv.ti P. e C. Panici) c. F.I.S.P. s.p.a. (avv.ti Alliegro, Baldieri).
Somministrazione di lavoro – Somministrazione irregolare – Interposizione fittizia di manodopera – sussistenza – Licenziamento intimato dal somministratore – Inesistenza – tutela reale – Applicabilità
In base all’interpretazione autentica di cui all’art. 80-bis, d.l. n. 34/2020, tra gli atti che, compiuti dal datore di lavoro formale, devono imputarsi al soggetto utilizzatore ex art. 38, d.lgs. n. 81/2015, è escluso il licenziamento; tale interpretazione deve applicarsi anche alla fattispecie dell’appalto illecito in quanto, come per l’ipotesi della somministrazione irregolare, i due istituti realizzano un’identica vicenda di dissociazione fra datore di lavoro formale e sostanziale che viene difatti accertata dal giudice con illecita o irregolare con effetto ex tunc. Il recesso intimato dall’appaltatore è pertanto inesistente e determina la riammissione in servizio del lavoratore nella compagine aziendale dell’appaltante, oltre alla condanna di quest’ultimo alla corresponsione di tutte le retribuzioni maturate medio tempore sino alla riammissione in servizio.
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Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
Sentenza pubblicata su Wikilabour
Il Tribunale di Latina, con due diverse ordinanze del 16 e 22 marzo 2021, ha reintegrato due lavoratori licenziati da un’azienda, la P.C.C. Impianti S.r.l., specializzata in appalti di manutenzione idraulica e termo idraulica.
Lo Studio Legale Salvagni instaurava, presso il Tribunale di Latina, distinte cause per difendere due dipendenti che erano stati licenziati insieme ad altri dipendenti e tutti con la medesima motivazione, ossia per giustificato motivo oggettivo a causa della cessazione dell’appalto a cui erano adibiti.
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