Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
Con sentenza del 5 febbraio 2019, n. 1073, Il Tribunale di Roma ha rigettato l’opposizione proposto da Almaviva Contact S.p.a. avverso l’ordinanza che, resa all’esito della precedente fase sommaria, aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato nei confronti di un lavoratore assistito dallo studio legale Salvagni nell’ambito dell’ormai nota procedura di licenziamento collettivo che ha coinvolto i lavoratori addetti presso il call center di Roma.
In particolare, il giudice del lavoro, pur riconoscendo l’insindacabilità della scelta di chiudere la sede operativa di Roma, ha vagliato la legittimità della scelta operata da Almaviva e relativa alla (illegittima) circoscrizione degli esuberi, effettuata in assenza della dovuta comparazione dei lavoratori addetti presso la sede di Roma (destinata alla chiusura) con quelli impiegati presso l’intero complesso aziendale.
Sul punto, il Tribunale, nel riconoscere la fungibilità delle mansioni espletate dal ricorrente con quelle dei lavoratori di call center addetti presso le ulteriori sedi Almaviva di Rende, Catania e Palermo, ha disatteso le difese articolate dalla società e, all’esito dell’istruttoria espletata, ha escluso che, nel caso di specie, sussistessero motivi di carattere oggettivo e di natura tecnico-organizzativo legittimanti la mancata comparazione dei lavoratori.
In particolare, il giudice ha rilevato la contraddittorietà delle difese articolate da Almaviva, giacché l’adempimento dell’obbligo di comparazione imposto dalla legge, al contrario di quanto sostenuto dalla società, non avrebbe comportato, nel caso di specie, alcun costo eccessivamente oneroso e/o incompatibile con il giustificato motivo oggettivo posto a fondamento della procedura collettiva.
Pertanto, il Tribunale ha affermato che: “le ragioni oggettive specificate nella lettera di apertura della procedura inerenti il risparmio dei necessari costi/tempi di formazione, le scarse performance per mesi dei neoaddetti a commessa, il beneplacito della cliente allo spostamento delle commesse/utilizzo di nuovi addetti, nonché costi e tempi relativi all’apertura di nuove utenze non costituivano, per come emerso dalla compiuta istruttoria, esigenze organizzative aziendali che ragionevolmente possano essere ritenute idonee a delimitare il parterre del licenziandi alla sede di Roma”.
Inoltre, il giudice del lavoro ha ritenuto infondato anche il secondo argomento difensivo speso dalla società secondo cui l’eccessiva distanza geografica tra le sedi oggetto di comparazione e l’eventuale trasferimento dei lavoratori presso dette sedi avrebbe comportato “tempi di attuazione e modifiche organizzative talmente complesse da compromettere il regolare svolgimento dei servizi”.
Pertanto, il Tribunale ha rigettato l’opposizione proposta da Almaviva e ha confermato, seppur con diversa motivazione, il dispositivo dell’ordinanza che, nel novembre scorso, aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato nei confronti del lavoratore assistito dallo Studio Legale Salvagni, reintegrando il ricorrente nel proprio posto di lavoro.