Risarcimenti e reintegri nelle mansioni

Il demansionamento è un illecito! Un inadempimento contrattuale del datore di lavoro che dà diritto al risarcimento del danno alla professionalità. I giudici ne calcolano l'ammontare prendendo come riferimento la retribuzione mensile e moltiplicandola per i mesi in cui il lavoratore subisce il demansionamento.

Oltre al danno patrimoniale, viene generalmente riconosciuto anche il danno non patrimoniale (e, in particolare, biologico, morale ed esistenziale). conseguente all'assegnazione del lavoratore a mansioni inferiori, svilenti e degradanti, rispetto al proprio inquadramento contrattuale. Nei casi più gravi il lavoratore viene lasciato completamente o quasi inattivo per la maggior parte dell’intera giornata lavorativa, con un gravissimo danno alla professionalità e dignità morale, riconosciuto in fase di giudizio.

Avv. Michelangelo Salvagni    Continua

Sito web Michelangelo Salvagni

Lo Studio Legale Salvagni è stato il primo a patrocinare le cause del cosiddetto “Reparto ghetto” di Telecom ottenendo sentenze favorevoli per i lavoratori. Lo studio, da anni impegnato nella tutela dei lavoratori su vari fronti (licenziamenti, trasferimenti del lavoratore, appalti illeciti, somministrazioni di lavoro irregolare, lavoro subordinato in genere) patrocina numerose cause nei confronti anche di altre grandi aziende come IKEA, MANPOWER, ALITALIA, GSE, ATAC, AMA, LEONARDO-FINMECCANICA, INVITALIA, BNL, FIDEURAM, ACQUIRENTE UNICO, AERO SEKUR, LAZIOCREA, STAMPA ROMA.

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Ci impegnamo a garantire la nostra massima disponibilità anche per i casi urgenti, per i quali è fondamentale agire tempestivamente e tutelare efficacemente i propri diritti. Abbiamo per questo attivato un apposito indirizzo email al quale inoltrare le Vostre richieste: demansionamenti@michelangelosalvagni.it

GSE CONDANNATA AL RISARCIMENTO DEL DANNO PER DEMANSIONAMENTO RITORSIVO CONSEGUENTE ALLA RICHIESTA MANSIONI SUPERIORI.

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Una lavoratrice dipendente della società GSE- Gestore dei Servizi Energetici, e difesa dallo Studio Legale Salvagni, instaurava un giudizio presso il Tribunale di Roma per far accertare, per un verso, il diritto all’inquadramento superiore con riferimento alle mansioni espletate in qualità di Buyer durante il rapporto lavoro; per un altro, per far dichiarare l’illegittima condotta aziendale che, a seguito della lettera di messa in mora per rivendicare il superiore inquadramento, l’aveva lasciata praticamente inattiva, sottraendole tutte le funzioni proprie del Buyer e assegnandola, solo residualmente, a lavorazioni semplici che la occupavano al massimo per 20 minuti. ...

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COMDATA PERDE LA CAUSA E VIENE CONDANNATA A RISARCIRE IL DANNO DA DEQUALIFICAZIONE AD UNA LAVORATRICE DI 4° LIVELLO (CCNL TELECOMUNICAZIONI) ADIBITA COME ADDETTA AL CALL CENTER PRESSO LE COMMESSE BAT, FCA, INPS, IBERDROLA, ACQUIRENTE UNICO.

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 990 del 29.01.2024, ha accertato l'illegittima dequalificazione professionale subita da una lavoratrice, assistita dallo Studio Salvagni, inquadrata nel 4° livello del CCNL Telecomunicazioni e assegnata dal mese di ottobre 2018 ad oggi, presso le commesse BAT, FCA, Inps, Iberdrola, Acquirente Unico come addetta al call center.

In particolare, il Giudice ha evidenziato che le mansioni svolte dalla lavoratrice nelle varie commesse in cui è stata addetta dal 2018 ad oggi non sono riconducibili al 4° livello del CCNL di settore - ove rientra la figura dell’operatore di call center - in quanto sono state eseguite sulla base di procedure standardizzate e predefinite e senza margini di autonomia, rientrando piuttosto le attività svolte nell’inferiore 3° livello, come addetto al call center. ...

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LEONARDO S.P.A. CONDANNATA A RISARCIRE IL DANNO PROFESSIONALE DA DEMANSIONAMENTO DI CIRCA 100.000,00 EURO PER UN LAVORATORE “QUADRO” ADIBITO A MANSIONI INFERIORI.  

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni.

 

La Leonardo S.p.A. (ex Finmeccanica), nota azienda ad alta tecnologia che opera a livello mondiale nei settori dell'Aerospazio, della Difesa e della Sicurezza, ha illegittimamente adibito un lavoratore a mansioni nettamente inferiori a quelle riferibili al proprio inquadramento contrattuale di Quadro e, venendo lasciato sostanzialmente inattivo, senza alcun ruolo e/o progetto da sviluppare e obiettivi aziendali da realizzare anche per lunghi periodi.

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TELECOM CONDANNATA A RISARCIRE IL DANNO PROFESSIONALE, MORALE E ALL’IMMAGINE PER OLTRE € 300.000,00 PER AVER DEMANSIONATO UN LAVORATORE INQUADRATO NEL 7° LIVELLO.

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni.

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 12.12.2023, ha accertato l'illegittimo demansionamento subito da un lavoratore inquadrato nel 7° livello del CCNL Telecomunicazioni, statuendo che le mansioni svolte in qualità di TAF (Top Agent Fibra) e quelle di cd. project manager non sono riferibili al suddetto livello di inquadramento.

In particolare, il Giudice, a seguito della disamina delle dichiarazioni testimoniali e della giurisprudenza di legittimità in merito all’onere della prova in tema di demansionamento - che grava sul datore di lavoro - ha evidenziato che Telecom non ha fornito la prova dell’esatto adempimento dell’obbligo scaturente dall’art. 2103 c.c.. ...

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DAIKIN EUROPE APPLIED S.P.A. PERDE ANCHE IL RECLAMO: IL TRIBUNALE CONFERMA LA DEQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E L’ORDINE DI ADIBIRE IL LAVORATORE A MANSIONI PROPRIE DEL SUO LIVELLO INQUADRAMENTO (C2 del CCNL Metalmeccanica industria).

Errata corrige 17 DIC 2023

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Con decreto del 5.12.2023, il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, ha respinto il reclamo proposto dalla società avverso l’ordinanza del medesimo Tribunale che, il 1° agosto del 2023, aveva accolto il ricorso d’urgenza proposto dallo Studio Legale Salvagni in difesa di un lavoratore inquadrato nel livello C2 del CCNL Metalmeccanica industria (ex livello 4°), adibito a mansioni inferiori di Montatore/Finitore. ...

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G.S.E. S.P.A. CONDANNATA A RISARCIRE IL DANNO DA DEMANSIONAMENTO E MORALE, NONCHÉ A RICONOSCERE L’INQUADRAMETO NELLA SUPERIORE CATEGORIA BS SULLA BASE DEI CD. ACCORDI REGOLAMENTATI.  

Errata corrige 06 DIC 2023

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 16.11.2023, ha innanzitutto condannato G.S.E. S.p.A. a riconoscere al dipendente il diritto all’inquadramento nella superiore categoria B1S e, poi, BS di cui al CCNL del settore Elettrico, nonché a corrispondere al medesimo tutte le differenze retributive maturate per il periodo oggetto di causa.

La vicenda riguarda un lavoratore che, dapprima assunto con contratto di inserimento, successivamente alla trasformazione del contratto a tempo indeterminato e sino al dicembre 2013 aveva svolto mansioni riferibili alla categoria BS, superiore rispetto alla categoria B1 di formale inquadramento. ...

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TELECOM CONDANNATA A RISARCIRE IL DANNO PROFESSIONALE E MORALE SUBITO DA DUE LAVORATORI PER IL DEMANSIONAMENTO PRESSO IL SETTORE DAC.

Errata corrige 06 DIC 2023

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Il Tribunale di Roma, con due sentenze del 15.11.2023, ha accertato l’illegittimità del demansionamento di due dipendenti Telecom, assistiti dallo Studio Salvagni, dal V livello al III o II livello del CCNL Telecomunicazioni.

Il Giudice, valutando le dichiarazioni dei testi escussi e richiamando precedenti giurisprudenziali, ha ritenuto sussistere l’illegittimo demansionamento dei due lavoratori per essere stati adibiti a mansioni ripetitive e prive di autonomia presso il settore DAC, consistenti in un caso in normalizzazione di posta e contratti, fermi ced, domiciliazioni, bancarie, piano voucher e nell’altro in tipizzazioni; attività queste ritenute non riconducibili al livello 5 di inquadramento. ...

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LAZIOCREA S.P.A. CONDANNATA A RISARCIRE IL DANNO PROFESSIONALE E BIOLOGICO PER UN DEMANSIONAMENTO DI 10 ANNI DI UNA LAVORATRICE DI SETTIMO LIVELLO LASCIATA INATTIVA E ADIBITA A MANSIONI DI 4 LIVELLI INFERIORI.

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

La vicenda tratta il caso di una lavoratrice, inquadrata nel 7 Livello del CCNL Metalmeccanici, che durante il rapporto di lavoro aveva espletato sino al 2007 mansioni di Responsabile di una rilevante Funzione aziendale, con direzione e coordinamento di risorse.

La prestatrice instaurava un giudizio presso il Tribunale di Roma lamentando di essere stata adibita, dal luglio 2007 e fino al dicembre 2017, a mansioni inferiori e, comunque, non equivalenti rispetto a quelle che aveva espletato in precedenza quale Responsabile della suddetta Funzione di 7 livello, in quanto, nel tempo, veniva illegittimamente spostata a vari Settori e Funzioni e formalmente assegnata e ruoli provi di contenuto sino al 2013, venendo lasciata sostanzialmente inattiva e priva di reali compiti da svolgere. ...

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DAIKIN EUROPE APPLIED S.P.A.: IL LAVORATORE VINCE IL RICORSO D’URGENZA E LA SOCIETÀ DEVE ADIBIRLO A MANSIONI PROPRIE DEL SUO LIVELLO INQUADRAMENTO (C2 del CCNL Metalmeccanica industria).

Errata corrige 21 OTT 2023

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

 

Con ordinanza dell’1.08.2023, il Tribunale di Velletri ha accolto il ricorso d’urgenza proposto dallo Studio Legale Salvagni in difesa di un lavoratore inquadrato nel livello C2 del CCNL Metalmeccanica industria (ex livello 4°), adibito a mansioni inferiori di Montatore/Finitore.

 

Afferma innanzitutto il Tribunale che l’assegnazione a mansioni inferiori di Montatore/Finitore comportano una illegittima dequalificazione professionale del lavoratore poiché, infatti, le stesse non presuppongono alcuna elevata autonomia, responsabilità e professionalità, così come previsto dal livello C2 del CCNL Metalmeccanica industria.
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TELECOM: LA CORTE DI APPELLO DI ROMA CONFERMA L’ILLEGITIMITA’ SIA DEL TRASFERIMENTO SIA DELLA DEQUALIFICAZIONE E CONDANNA LA SOCIETA’ AD UN RISARCIMENTO DEL DANNO DI € 80 MILA.

Errata corrige 21 OTT 2023

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

 

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 10.10.2023, ha respinto l’appello di Telecom e ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale di Roma, che aveva dichiarato l’illegittimità del trasferimento di un lavoratore presso il DAC/CDA, nonché accertato il demansionamento subito, condannando la società alla riassegnazione del medesimo al settore di provenienza e al risarcimento del danno professionale di € 80 mila.

 

In particolare, per quanto attiene al trasferimento illegittimo, il Collegio, aderendo alla tesi sostenuta dallo Studio Legale Salvagni e ai numerosi precedenti della giurisprudenza ottenuti sul punto sempre dal medesimo Studio, ha rilevato che mancavano i requisiti previsti dalla legge e che il settore DAC/CDA concretava una diversa unità produttiva rispetto al settore di provenienza del lavoratore. ...

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TELECOM E DEMANSIONAMENTO DI UN 6° LIVELLO AL DAC/CDA: LA CORTE DI APPELLO CONDANNA LA SOCIETA’ AL RISARCIMENTO DEL DANNO PROFESSIONALE E MORALE PER 100 MILA EURO.

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 15.03.2022, in una causa patrocinata sia in primo grado che in quello di secondo grado dallo Studio Legale Salvagni, ha confermato integralmente la sentenza di primo grado del Tribunale di Roma, impugnata da Telecom Italia S.p.a., con cui la suddetta Società è stata condannata al risarcimento del danno per un illegittimo demansionamento di un lavoratore adibito al DAC/CDA. ...

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TELECOM E DEMANSIONAMENTO PER 5 ANNI DI UN 7° LIVELLO: LA CORTE DI APPELLO AUMENTA IL RISARCIMENTO DEL DANNO PROFESSIONALE AL 50% DELLA RETRIBUZIONE MENSILE.

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

 

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 25.3.2022, in una causa patrocinata sia in primo grado che in secondo grado dallo Studio Legale Salvagni, ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale di Roma con cui Telecom Italia S.p.a. è stata condannata al risarcimento del danno professionale per un illegittimo demansionamento, durato oltre 5 anni, di una lavoratrice che, inquadrata nel 7° livello, è stata invece adibita a mansioni di inserimento dati riferibili, a parere dei giudici di secondo grado, al 2° livello del CCNL applicato.

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TELECOM DAC E DIGITAL MARKET: LA CORTE DI APPELLO CONDANNA LA SOCIETA’ AL RISARCIMENTO DEL DANNO PER IL DEMANSIONAMENTO DI UNA LAVORATRICE ADIBITA A MANSIONI DI INSERIMENTO DATI RIFERIBILI AL 2°LIVELLO DEL CCNL.

Errata Corrige 25 FEB 2023

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 31.01.2023, ha confermato integralmente la sentenza di primo grado del Tribunale di Roma, impugnata dalla Telecom, con cui è stato accertato l'illegittimo demansionamento professionale di una lavoratrice, assistita dallo Studio Salvagni, e assegnata, dapprima, al DAC/CDA e, poi, al Digital Market.

In particolare, il secondo Giudice, respingendo l’appello di Telecom, ha confermato le statuizioni del primo giudice, secondo cui, come emerso anche a seguito dell’istruttoria svolta in primo grado, la lavoratrice aveva subito un illegittimo demansionamento, dal 5° livello di appartenenza a due/tre livelli inferiori, venendo adibita a mansioni, dapprima, riconducibili al 2° livello del CCNL applicato da Telecom presso il settore DAC/CDA e, poi, al 3° livello  dello stesso CCNL presso il Settore Digital Market. ...

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TELECOM E SITE SPECIALIST: LA CORTE DI APPELLO CONFERMA L’ILLEGITTIMITÀ DEL TRASFERIMENTO E DEL DEMANSIONAMENTO E RISARCISCE IL DANNO PROFESSIONALE AL 70% DELLA RETRIBUZIONE OLTRE IL DANNO ALL’IMMAGINE PER € 25.000.

Errata corrige 25 FEB 2023

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

La Corte di appello di Roma con sentenza del 5.02.2023 ha respinto l’appello incidentale proposto dalla Telecom, confermando l’illegittimità del provvedimento di trasferimento presso la sede di Via Assisi in Roma e della relativa assegnazione alle mansioni di site specialist, poiché disposti dall’azienda in violazione dell’art. 2103 c.c..

I giudici d’appello, inoltre, hanno accertato l’illegittimità del demansionamento subito dal lavoratore per essere stato, dapprima, per circa cinque anni, lasciato inattivo e senza assegnazione di alcuna mansione e, successivamente al maggio 2017, assegnato alle mansioni di portierato (cd. site specialist). ...

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TELECOM E SETTORE DAC/CDA: LA CORTE DI APPELLO CONFERMA L’ILLEGITTIMO DEMANSIONAMENTO DI UN LAVORATORE ADIBITO A MANSIONI DI TIPIZZAZIONE E CD. NORMALIZZAZIONE POSTA E CONTRATTI.

Errata corrige 25 FEB 2023

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 24.01.2023, ha accertato l'illegittimo demansionamento subito da un lavoratore, inquadrato nel 5° livello, assegnato al DAC/CDA e dal 2015 adibito a mansioni di cd. Tipizzazione e Normalizzazione posta e contratti.

In particolare, i giudici di secondo grado hanno accolto l’appello proposto dal lavoratore avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato le domande sul presupposto dell’esistenza di un precedente verbale di conciliazione in cui, a suo dire, il lavoratore avrebbe accettato l’adibizione al suddetto settore ove, al momento della conciliazione, svolgeva mansioni di tipizzazione. Il Tribunale, inoltre, per le mansioni di Normalizzazione svolte successivamente, ritenendo (erroneamente) le stesse equiparabili a quelle di Tipizzazione “accettate” dal lavoratore, riteneva che il medesimo non potesse lamentare di aver subito alcun danno. ...

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TELECOM: DICHIARATO ILLEGITTIMO SIA IL TRASFERIMENTO TRA DUE SEDI NEL MEDESIMO COMPRENSORIO (ROMA) SIA IL DEMANSIONAMENTO PRESSO I SETTORI CONSUMER E CREDIT MANAGEMENT CON CONSEGUENTE RISARCIMENTO DEL DANNO PROFESSIONALE, MORALE E BIOLOGICO.

Errata corrige 02 FEB 2023

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 22.12.2022, ha accertato l’illegittimità del trasferimento di una lavoratrice, assistita dallo Studio Legale Salvagni, nonché l’illegittimo demansionamento subito dalla medesima, dal V livello al III livello (dall’aprile 2014 al marzo 2019) e poi, in seguito al trasferimento, al II livello (dall’aprile 2019 alla data di deposito del ricorso) del CCNL Telecomunicazioni.

In particolare, per quanto attiene al trasferimento illegittimo, il Giudice ha rilevato che mancavano i requisiti previsti dall’art. 2103 c.c. per il trasferimento della lavoratrice dal settore Consumer Vendita Agenti al settore Credit Management e che l’Azienda non avesse esperito alcuna difesa al fine di dimostrare che il luogo in cui era stata trasferita la dipendente non concretasse una unità produttiva, con conseguente applicazione dell’art. 2103 c.c.. ...

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LAZIOCREA S.P.A. CONDANNATA A RISARCIRE IL DANNO PROFESSIONALE E BIOLOGICO PER UN DEMANSIONAMENTO DI UNA LAVORATRICE DI 6° LIVELLO ADIBITA PRESSO L’AREA SANITA’ A MANSIONI DI HELP DESK DI 3 LIVELLI INFERIORI

Errata corrige11 NOV 2022

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

La vicenda tratta il caso di una lavoratrice, inquadrata nel 6° livello del CCNL Metalmeccanici, che durante il rapporto di lavoro aveva espletato rilevanti mansioni nell’ambito dell’Area Progetti Europei ed Internazionali, inerenti l’innovazione tecnologica.

La lavoratrice adiva il Tribunale di Roma lamentando di essere stata adibita, da giugno 2013 a settembre 2016, a mansioni inferiori e non equivalenti rispetto a quelle svolte in precedenza, in quanto, trasferita presso l’Area Sanità, veniva assegnata ai progetti di HELP DESK e adibita a svolgere compiti semplici, ripetitivi e standardizzati (da effettuare tramite procedure informatiche predefinite, dovendo in concreto limitarsi a seguire maschere e menù a tendina), consistenti nella semplice acquisizione di segnalazioni relative ad anomalie di referti medici e inserimento dati. ...

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LAZIOCREA S.P.A. CONDANNATA A RISARCIRE IL DANNO PROFESSIONALE E BIOLOGICO PER UN DEMANSIONAMENTO DI UNA LAVORATRICE DI 6° LIVELLO ADIBITA PRESSO L’AREA SANITA’ A MANSIONI DI HELP DESK DI 3 LIVELLI INFERIORI

Errata corrige 19 NOV 2022

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

 

La vicenda tratta il caso di una lavoratrice inquadrata nel 6° livello del CCNL Metalmeccanici, che durante il rapporto di lavoro aveva espletato rilevanti presso l’Area progettuale Lavoro, Formazione, Open data e Territorio, e rientranti nel 6° livello.

La lavoratrice adiva il Tribunale di Roma lamentando di essere stata adibita, da settembre 2015 a novembre 2016, a mansioni inferiori e non equivalenti rispetto a quelle svolte in precedenza, in quanto, trasferita presso l’Area Sanità, veniva assegnata ai progetti di HELP DESK e adibita a svolgere compiti semplici, ripetitivi e standardizzati (da effettuare tramite procedure informatiche predefinite, dovendo in concreto limitarsi a seguire maschere e menù a tendina), consistenti nella semplice acquisizione di segnalazioni relative ad anomalie di referti medici e inserimento dati. ...

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TELECOM CONDANNATA A RISARCIRE IL DANNO PROFESSIONALE E MORALE PER L’ILLECITO DEMANSIONAMENTO DI UN 7 LIVELLO QUADRO

Causa patrocinata dallo Studio legale Salvagni.

Nota a sentenza di G.A. Recchia pubblicata su RGL n. 4/2021 - Giurisprudenza ONLINE Newsletter n.12/2021 
Sentenza pubblicata  su RGL Giurisprudenza ONLINE n. 7/2021, con Commento di A. Stani

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 24 giugno 2021, ha accertato l’illegittimo demansionamento posto in essere dalla Telecom Italia S.p.a. nei confronti di una lavoratrice inquadrata nel livello 7 Quadro del CCNL Telecomunicazioni, ordinando alla società di reintegrare la medesima in mansioni riferibili nel livello posseduto (7Q) e condannando altresì l’azienda al risarcimento del danno professionale e morale. La vicenda prende le mosse dalla dedotta adibizione a mansioni inferiori di una dipendente, la quale ha rivendicato l’accertamento della dequalificazione professionale subita a seguito di un presunto riassetto organizzativo. La ricorrente, dopo aver ricostruito in dettaglio le mansioni espletate con riferimento all’elevata capacità lavorativa acquisita mediante lo svolgimento di funzioni direttive e di coordinamento del personale ha richiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in ragione dell’adibizione a mansioni inferiori e del conseguente svilimento della propria professionalità e dignità morale.

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TELECOM E DEMANSIONAMENTO DI UN 4° LIVELLO AL DAC/CDA: LA CORTE DI APPELLO CONFERMA CHE LE MANSIONI DI TIPIZZAZIONE SONO DI 2° LIVELLO E VA RISARCITO IL DANNO PROFESSIONALE

Errata corrige 21 Maggio 2022

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 01.03.2022, in una causa patrocinata sia in primo grado che in secondo grado dallo Studio Legale Salvagni, ha condannato Telecom Italia S.p.a. al risarcimento del danno per l’illegittimo demansionamento di una lavoratrice adibita al DAC/CDA, dal 4° livello al 2° livello del CCNL applicato, a partire dal 2012, con adibizione a mere mansioni di tipizzazione (inserimento dati). ...

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TELECOM E DEMANSIONAMENTO DI UN LAVORATORE DI 5° LIVELLO: LA CORTE DI APPELLO CONDANNA LA SOCIETA’ A RISARCIRE IL DANNO PROFESSIONALE PER L’ADIBIZIONE A MANSIONI DI 2° LIVELLO.

Errata corrige 21 Maggio 2022

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 3.5.2022, in una causa patrocinata sia in primo grado che in secondo grado dallo Studio Legale Salvagni, rigettando l’appello della Società, ha confermato la sentenza di primo grado ove il Tribunale di Roma ha condannato la Telecom Italia S.p.a. al risarcimento del danno per l’illegittimo demansionamento di un lavoratore che, inquadrato nel 5° livello, a partire dal 2012 era invece stato illegittimamente adibito a mansioni riferibili al 2° livello del CCNL applicato. ...

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Studio Legale Michelangelo Salvagni, i diritti dei lavoratori tra demansionamenti e licenziamenti

Articolo pubblicato su La Repubblica del 13/05/2021:

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Il demansionamento è una condotta grave che può compromettere la salute psicofisica e comporta un risarcimento del danno

Quando si parla di tutelarsi all’interno dell’intricato mondo del lavoro, è sempre bene affidare il proprio futuro a mani esperte che, da anni, si occupano di sbrogliare le matasse e garantire ai propri clienti grande professionalità e attenzione alle loro esigenze. È il caso dello Studio Legale Avvocato Michelangelo Salvagni, realtà attiva dal 2012 che si pone come obiettivo la tutela del lavoratore in ogni fase del rapporto lavorativo. Il suo fondatore, l’avvocato Michelangelo Salvagni, può vantare un’ampia esperienza professionale nel settore avendo collaborato per molti anni con studi professionali operanti nel settore del Diritto del Lavoro. I collaboratori dello studio sono personalità specializzate in ambito giuslavoristico e civilistico, con particolare attenzione per il settore della tutela del lavoratore e delle relazioni sindacali.

I CAMPI DI AZIONE

Lo studio riserva un’attenzione particolare nel caso di mancato riconoscimento di un livello contrattuale per lo svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle contrattualmente attribuite, sia per l’illegittima adibizione a mansioni inferiori. In questo caso, la richiesta può essere quella di risarcimento dei danni che fanno seguito alla dequalificazione professionale. Inoltre, l’avvocato Salvagni e i suoi collaboratori hanno esperienza nel trattamento di cause riguardanti il mobbing durante il rapporto di lavoro o, in generale, tutte quelle condotte volte alla mortificazione del lavoratore e che possono comprometterne la salute mentale. In questo caso, il lavoratore sarà affiancato anche da medici specializzati nel settore della tutela della salute del lavoratore che aiuteranno lo studio a stabilire quale tipo di risarcimento richiedere in base al danno subito. Ciò che preme in particolar modo i professionisti facenti parte dello studio legale, inoltre, è la tutela del lavoratore messo di fronte alla cessazione del rapporto di lavoro che può avvenire per via di un licenziamento o per scadenza del termine del contratto.

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POLICLINICO UMBERTO I DI ROMA: LA CORTE DI APPELLO DI ROMA CONFERMA LA SENTENZA CON CUI IL TRIBUNALE AVEVA ACCERTATO IL DEMANSIONAMENTO DEL LAVORATORE RICONOSCENDO IL DANNO ESISTENZIALE E BIOLOGICO

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Con sentenza del 12.04.2021, la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado con cui il Tribunale di Roma aveva accertato il demansionamento subito dal lavoratore, condannando l’Azienda a risarcirgli il non patrimoniale subito.

In particolare, i giudici dell’appello hanno confermato che il lavoratore - inquadrato come collaboratore amministrativo professionale esperto - per un periodo di oltre due anni, era rimasto, dapprima, sostanzialmente privo di assegnazione di incarichi e, poi, addirittura privo di una postazione lavorativa e, successivamente, adibito a mansioni nettamente inferiori rispetto a quelle proprie della qualifica posseduta, ed infine lasciato in condizione di inattività lavorativa.

La Corte di Appello, pertanto, dando corretta applicazione dei principi espressi dalla Suprema Corte in tema di onere della prova del demansionamento - che, appunto, grava sul datore di lavoro - ha ritenuto che l’Azienda non avesse contestato la ricostruzione dei fatti fornita dal lavoratore (comunque confermata dai testimoni escussi) e, in ogni caso, non avesse provato di aver adibito il medesimo a mansioni proprie della elevata qualifica posseduta.

La Corte, inoltre, quanto al risarcimento del danno, ha condiviso la statuizione del giudice di primo grado laddove: a) aveva accertato il danno esistenziale patito dal lavoratore in oltre 33.000,00 euro, avendo ritenuto raggiunta la prova dell’effettiva alterazione delle abitudini di vita del medesimo nel periodo in cui aveva subito l’accertato demansionamento; b) aveva determinato il danno in via equitativa nella misura del 40% della retribuzione mensile, avuto riguardo alle caratteristiche concrete del demansionamento (privazione delle funzioni di coordinamento di risorse e di responsabilità), alla sua durata e gravità, alla conoscibilità della stessa all’interno e all’esterno del luogo di lavoro, nonché agli effetti negativi di tale dequalificazione professionale sul “fare a-reddituale” del medesimo.

La Corte di Appello, infine, dopo aver disposto la CTU per l’accertamento del danno all’integrità psico-fisica non riconosciuto in primo grado, accogliendo l’appello sul punto proposto dal lavoratore, ha altresì accertato il danno biologico subito dal lavoratore.

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STAMPA ROMA (GIÀ MESSAGGERO) CONDANNATA A RISARCIRE IL DANNO MORALE E PROFESSIONALE PER OLTRE 30 MILA EURO: LA CORTE D’APPELLO DI ROMA CONFERMA L’ILLEGITTIMITÀ DEL TRASFERIMENTO E DELLA DEQUALIFICAZIONE.

Errata corrige 05 Aprile 2022

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni.

Commento alla sentenza Corte Appello Roma, del 21.2.2022, est Di Sario, patrocinata dallo Studio Legale Salvagni, a cura dell’avv . Elisabetta Masi.

Pubblicato su:

a) rivista on-Line Lavoro e Previdenza Oggi NEWS

b) rivista on-Line CSDN Roma

Con sentenza del 23 febbraio 2022, n. 189, la Corte d’appello di Roma, nel rigettare l’appello proposto dalla società Stampa Roma, ha confermato la sentenza del 23 gennaio 2019, n. 639, con cui il Tribunale capitolino aveva riconosciuto la nullità del trasferimento di un lavoratore (assistito dallo Studio Legale Salvagni) e della relativa assegnazione a mansioni inferiori, con condanna del datore di lavoro a risarcire il danno morale e il danno professionale subito e quantificato sino alla sentenza.

La Corte territoriale, infatti, aderendo alla tesi prospettata dallo Studio Salvagni, ha disatteso le censure articolate dalla società in sede di gravame e ha ritenuto illegittimo il trasferimento unilateralmente disposto nei confronti del dipendente in ragione dell’asserita riorganizzazione aziendale addotta a fondamento di tale provvedimento; in particolare, la Corte ha rilevato l’omessa dimostrazione, da parte della società, delle ragioni tecnico-organizzative richieste dall’art. 2103 c.c. relative alla sede di provenienza del lavoratore. ...

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TELECOM CONDANNATA A PAGARE 170.000 EURO PER AVER DEMANSIONATO UN LAVORATORE INQUADRATO NEL 7° LIVELLO QUADRO

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

 Il Tribunale di Roma, con sentenza del 04.01.2021, ha accertato l'illegittimo demansionamento  subito da un lavoratore inquadrato nel livello 7° Quadro, statuendo che le mansioni  svolte in distacco presso altra società (la Loquendo) sono da ricondursi a quelle di Venditore e, come tali, riferibili all’inferiore 5° livello del CCNL Telecomunicazioni, mentre quelle di Store Fix Specialist, svolte successivamente, sono addirittura riferibili all’inferiore di 4° livello del CCNL applicato.

In particolare, il Giudice, a seguito della disamina delle dichiarazioni testimoniali e della giurisprudenza di legittimità in merito all’onere della prova in tema di demansionamento - che grava sul datore di lavoro - ha evidenziato che Telecom non ha fornito la prova dell’esatto adempimento dell’obbligo scaturente dall’art. 2103 c.c..

Il Tribunale, pertanto, raffrontando le mansioni svolte dal lavoratore con le funzioni previste dalla declaratoria relativa al livello Quadro ha rilevato come risulti del tutto evidente che le mansioni assegnate al medesimo non possano essere in alcun modo rispondenti alle caratteristiche che connotano tale livello, né possano essere ritenute equivalenti alle funzioni svolte antecedentemente al demansionamento, funzioni appunto connotate da competenza manageriale, gestionale e tecnica svolte con elevato grado di autonomia e decisionalità.

Il Tribunale, infine, ha affermato che l’inadempimento da parte del datore di lavoro al disposto dell’art. 2103 c.c. è suscettibile di determinare una pluralità di conseguenze lesive, con effetti sia patrimoniali, sia non patrimoniali.

Alla luce di quanto sopra, il Tribunale, pertanto, ha condannato la Telecom al risarcimento del danno subito dal lavoratore dal 2007 in poi, quantificandolo in oltre 170.000,00 euro per danno alla professionalità (in considerazione della notevole durata della dequalificazione professionale - dal 2017 - e della gravità del demansionamento), e circa 10.000,00 euro per non patrimoniale all’integrità psicofisica.

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TELECOM PERDE DIECI CAUSE: IL TRIBUNALE DI ROMA DICHIARA ILLEGITTIMO IL TRASFERIMENTO ANCHE TRA DUE SEDI SITE NELLO STESSO COMUNE E ACCERTA IL DEMANSIONAMENTO SUBITO DA DIECI LAVORATORI ADDETTI AL SETTORE DAC/CDA

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Il Tribunale di Roma, con dieci pronunce di due distinti giudici, rispettivamente del 29.10.2020, del 10.11.2020 e del 18.01.2021, ha dichiarato l’illegittimità del trasferimento, poiché disposto dalla Telecom in violazione dell’art. 2103 c.c..

In particolare, i giudici hanno riconfermato, come già avvenuto in numerosi precedenti - in cause patrocinate da questo studio - la natura di trasferimento del provvedimento datoriale di spostamento del lavoratore effettuato tra due diverse sedi di lavoro, anche se all’interno del medesimo comune (nella specie quello di Roma), qualora identificabili con due distinte unità produttive.

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RICONOSCIMENTO QUALIFICA DIRIGENZIALE E SUCCESSIVO DEMANSIONAMENTO (INATTIVITA’): TELECOM CONDANNATA A CORRISPONDERE LE DIFFERENZE RETRIBUTIVE E A RISARCIRE IL DANNO PROFESSIONALE E MORALE PER UN TOTALE DI CIRCA 500 MILA EURO

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Il lavoratore, nella vicenda in questione, proponendo ricorso al Tribunale di Roma, ha dedotto di essere formalmente inquadrato nel livello 7 Quadro del CCNL Telecomunicazioni pur avendo svolto, per un lungo periodo (10 anni), mansioni superiori corrispondenti a quelle di dirigente.

Il dipendente ha affermato, inoltre, di aver subito un grave demansionamento in quanto, inizialmente, assegnato a mansioni inferiori riferibili a 4 livelli al di sotto della qualifica dirigenziale e, comunque, di quella di appartenenza e, in seguito, relegato in una condizione di sostanziale inattività, rimanendo il medesimo privo di un reale ruolo e mansioni.

Il Tribunale di Roma, con sentenza pubblicata il 9/6/2020, ha primariamente accertato il diritto del lavoratore al superiore inquadramento dirigenziale, condannando il datore a versare le differenze retributive maturate, a ricostruire la carriera lavorativa in base alla qualifica di spettanza, nonché a corrispondere i premi MBO e a ricalcolare il TFR. ...

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ILLEGITTIMO DISTACCO DI UN LAVORATORE DA LOTTOMATICA HOLDING S.R.L. A LOTTOMATICA S.R.L. E ILLEGITTIMO IL SUO DEMANSIONAMENTO: CONDANNA DELLA CORTE D'APPELLO DI ROMA

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Un lavoratore, in forza presso la società Lottomatica S.p.A. (ora incorporata in Lottomatica Holding S.r.l.), inquadrato nel 6° livello del CCNL Metalmeccanici, si rivolgeva allo Studio Legale Salvagni per far accertare sia l’illegittimità del distacco del proprio rapporto di lavoro presso la società Lottomatica Scommesse S.r.l. sia la dequalificazione professionale subita presso quest’ultima.

In particolare, il dipendente, affermava di essere inquadrato nel 6° livello del CCNL di settore e di aver sempre svolto, presso la distaccante Lottomatica S.p.A., rilevanti funzioni direttive e specialistiche e, da ultimo, adibito al ruolo di amministratore di sistema.
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LA CORTE DI CASSAZIONE CONFERMA IL DEMANSIONAMENTO E CONDANNA POSTE ITALIANE S.P.A. A RISARCIRE IL DANNO SUBITO DA UNA LAVORATRICE

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Sentenza segnalata su WikiLabour.it:

https://www.wikilabour.it/GetFile.aspx?File=%2fAAA_Segnalazioni%2f2020%2fCassazione%2fCassazione_2020_16594.pdf

Nell’ambito di un giudizio promosso da una lavoratrice assistita dall’Avv. Salvagni e volto ad accertare l’intervenuto demansionamento professionale subito da quest’ultima tra il mese di luglio 2007 e quello di marzo 2010, la Corte d’Appello di Roma, nel confermare l’accoglimento della relativa domanda, aveva condannato Poste Italiane S.p.a. a risarcire il relativo danno alla professionalità. 

Al riguardo, la Corte territoriale osservava che la lavoratrice, inquadrata nell'Area Funzionale Operativa livello del CCNL di settore, era stata, invece, assegnata a posizione comportante l'esercizio di mansioni manuali, di mero riordino e sistemazione di materiale secondo procedure standardizzate, oltre che di supporto al personale di sportello, in evidente violazione delle prescrizioni di cui all’art. 2103 c.c. 

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Demansionamenti: perché sono illeciti e come difendersi. Lo Studio Salvagni contro Ikea e Telecom.

Il demansionamento, o dequalificazione professionale, spesso impropriamente confuso nell’immaginario collettivo con la diversa fattispecie del mobbing, negli ultimi anni sta diventando un fenomeno di così vasta portata ed impatto sociologico da impegnare sempre in modo più significativo e a tratti preoccupante le aule dei nostri tribunali.

Quando si parla di demansionamento, o dequalificazione professionale - termini spesso utilizzati come sinonimi - ci si riferisce a tutti i casi in cui il lavoratore viene adibito a mansioni inferiori rispetto al proprio inquadramento contrattuale, ovvero svilenti e degradanti per la propria professionalità e, comunque, non in linea con il livello di appartenenza. Nei casi più gravi, il lavoratore viene lasciato completamente o quasi inattivo per la maggior parte e/o l’intera giornata lavorativa, con un gravissimo danno alla professionalità e dignità morale del medesimo. ...

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ACQUIRENTE UNICO S.P.A. CONDANNATA A RISARCIRE UN LAVORATORE PER DEQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Il Tribunale di Roma, con sentenza pubblicata l’11.12.2019, ha accertato e dichiarato la dequalificazione professionale subita da un lavoratore, condannando la società convenuta al risarcimento del danno patito dal medesimo per effetto dell’illegittima condotta datoriale.

Nel caso di specie, il ricorrente era stato assunto, inizialmente, con contratto di inserimento ed inquadrato nella categoria B2 del CCNL per i lavoratori addetti al settore elettrico; successivamente, la società lo assumeva con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, dapprima, con inquadramento nelle categorie superiori B1 e, da ultimo, B1S. Il lavoratore deduceva, tuttavia, di avere sempre svolto, per l’intera durata del rapporto di lavoro, le medesime mansioni assegnategli sin dall’inizio del rapporto e riconducibili all’inferiore livello B2 (che possedeva al momento dell’assunzione con contratto di inserimento) e, quindi, non riconducibili né alla categoria di inquadramento da ultimo posseduta (B1S), né alla B1.

Il giudice del lavoro, in accoglimento della tesi dello studio Salvagni, ha dichiarato l’illegittima della condotta del datore di lavoro in quanto contraria al disposto dell’art. 2103 c.c., tanto nella sua originaria formulazione, quanto nel testo risultante dalle modifiche apportate dal D.lgs. n. 81/2015, condannando la società al risarcimento del danno professionale. 

 

 

  

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LE MANSIONI DI SALES REPRESENTATIVE E TPC SONO DI 4° LIVELLO: TELECOM ITALIA CONDANNATA A RISARCIRE DUE DIPENDENTI PER 40.000,00 € CA. IN RAGIONE DEL DEMANSIONAMENTO PROFESSIONALE SUBITO

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Con due pronunce del 21 febbraio 2019, nn. 1758 e 1760, il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, ha accolto i ricorsi promossi da due lavoratori nei confronti di Telecom Italia S.p.a. e, nell’accertare il grave demansionamento subito dagli stessi, ha ordinato a Telecom Italia S.p.a. di adibirli a mansioni riconducibili ai rispettivi livelli di inquadramento; in ultimo, ha condannato la società resistente a risarcire il danno arrecato alla professionalità dei ricorrenti a causa del suddetto demansionamento.

Il caso di specie muove da due ricorsi promossi da altrettanti dipendenti di Telecom Italia S.p.a. che, inquadrati rispettivamente nel 5° e nel 6° livello contrattuale, sono stati adibiti, dapprima a mansioni di Sales representative e, successivamente, allo svolgimento di una nuova attività, denominata TPC, consistente in mera attività promozionale e di vendita diretta al pubblico di alcuni prodotti e servizi TIM all’interno dei punti vendita aziendali.

Sul punto, il Tribunale, nell’effettuare un confronto tra le relative declaratorie contrattuali, ha accertato che le nuove mansioni cui i ricorrenti sono stati adibiti, rispettivamente a far data dal 2010 e dal 2013, non sono in alcun modo riconducibili ai livelli di inquadramento contrattuale posseduti dagli stessi (ovvero il 5° e il 6°), giacché prive della necessaria autonomia operativa e della specialità tecnica connotanti queste ultime e, in ultimo, poiché esercitate in assenza del coordinamento e del controllo di risorse precipuamente assegnate.

Tanto premesso, il giudice ha riconosciuto una grave violazione dell’art. 2103 c.c., vuoi nel testo anteriore alla novella operata con D.Lgs. n. 81/2015, vuoi nel testo successivo a quest’ultima; e infatti, il Tribunale ha rilevato che la società resistente nulla avesse dedotto sul punto in ordine alla sussistenza dei nuovi presupposti richiesti dalla norma e legittimanti eventuale adibizione a mansioni inferiori, tra cui figura una modifica degli assetti organizzativi aziendali incidenti sulla posizione del lavoratore.

Pertanto, il giudice del lavoro ha dichiarato illegittimo l’esercizio dello ius variandi da parte di Telecom Italia S.p.a. nei confronti di entrambi i ricorrenti, condannando l’azienda a disporre la riassegnazione degli stessi alle mansioni di appartenenza (rispettivamente 5° e 6° livello).

In ultimo, il Tribunale ha accertato il danno professionale subito dai lavoratori, condannando Telecom Italia S.p.a. a risarcire i ricorrenti per una somma complessiva liquidata in € 40,000 ca.

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CESSIONE DI RAMO D’AZIENDA TRA IL MESSAGGERO S.P.A. E STAMPA ROMA 2015 S.R.L.: ILLEGITTIMI IL TRASFERIMENTO E IL DEMANSIONAMENTO DEL LAVORATORE. OTTENUTI IL REINTEGRO E IL RISARCIMENTO DEL LAVORATORE PER DANNI MORALI E PROFESSIONALI.

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Con sentenza del 23 gennaio 2019, n. 639, Il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso promosso da un lavoratore nei confronti di Stampa Roma 2015 S.r.l. e ha riconosciuto l’illegittimità del provvedimento di trasferimento unilateralmente disposto nei confronti del ricorrente e della relativa assegnazione a mansioni inferiori; pertanto, il giudice ha condannato l’azienda a ricollocare il dipendente nella sede presso cui lo stessa era adibito in precedenza, nonché a reintegrarlo nelle mansioni di 8° livello precedentemente espletate, accertando l’illegittimità della dequalificazione subita dal lavoratore per essere stato adibito a mansioni di addetto alle spedizioni dal febbraio 2016, con condanna al risarcimento del danno professionale e morale.

Il giudice, preliminarmente, ha affrontato la questione relativa alla legittimazione passiva della società resistente, subentrata in qualità di azienda cessionaria al Messaggero S.p.a. a seguito della cessione di ramo d’azienda a norma dell’art. 2112 c.c. ...

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DIPENDENTE AMA S.P.A. RISARCITO PER OLTRE €. 500.000,00 PER L’ACCERTAMENTO DI MANSIONI SUPERIORI E DI UN SUCCESSIVO DEMANSIONAMENTO

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Con sentenza del 12 luglio 2018, n. 1585, il Tribunale di Roma, sezione Lavoro, in accoglimento del ricorso promosso da un lavoratore nei confronti di Ama S.p.A., ha riconosciuto il diritto di quest’ultimo ad essere inquadrato nel 7° livello del CCNL di settore in ragione delle mansioni superiori svolte dallo stesso dal luglio 2003, condannando l’azienda datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive maturate medio tempore per un valore di oltre € 50.000,00.

 Inoltre, il giudice del Lavoro ha riconosciuto l’illegittimità del demansionamento subito dal dipendente a far data dal 2006 e, pertanto, ha condannato Ama S.p.A. a risarcire il danno arrecatogli, liquidandolo, per quanto attiene al danno professionale, nella misura pari ad € 450.000,00 e, per quanto concerne il danno morale, nella misura di € 25.000,00. ...

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JOB CENTER, TPC E MANCATA ASSEGNAZIONE DI LAVORO: CONDANNATA TELECOM ITALIA S.P.A. A RISARCIRE UNA DIPENDENTE DI 7° LIVELLO LASCIATA TOTALMENTE INATTIVA

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Con sentenza del 1° marzo 2018, n. 1585, il Tribunale di Roma, sezione Lavoro, in accoglimento del ricorso promosso da una lavoratrice inquadrata nel 7° livello contrattuale, ha accertato il demansionamento dedotto da quest’ultimo, condannando Telecom Italia S.p.a. a risarcire il danno arrecato alla professionalità della ricorrente a causa del suddetto demansionamento.

Nel caso di specie, una dipendente di Telecom Italia S.p.a. inquadrata nel 7° livello contrattuale, dopo aver partecipato a molteplici incontri formativi presso il Job Center aziendale, sito in Via del Pellegrino e Viale Parco de Medici in Roma, è stata trasferita presso il settore Vendite Retail, ove è rimasta totalmente inattiva e sprovvista di mansioni specifiche, anche se formalmente adibita a mansioni di TPC.

Quindi, il giudice ha accolto il ricorso della lavoratrice assistita dallo studio legale Salvagni, accertando il demansionamento subito dalla stessa, che è stata lasciata totalemnte inattiva e priva di reali compiti da svolgere.

In particolare, il giudice ha ritenuto generiche le difese articolate da Telecom Italia S.p.a. che, limitandosi ad affermare la riconducibilità delle mansioni assegnate alla lavoratrice a quelle previste dalla relativa declaratoria contrattuale, non ha soddisfatto l’onere di specifica allegazione che gli spetta per legge.

Pertanto, sulla base di tali premesse, il giudice ha condannato Telecom Italia S.p.a. a risarcire il danno arrecato dall’illegittima condotta datoriale alla professionalità della lavoratrice, liquidandolo in misura pari al 100% della retribuzione per ogni mese di dequalificazione subita dalla ricorrente.

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LA CORTE D'APPELLO CONDANNA TELECOM: accertamento di mansioni superiori, illegittimità del trasferimento e dequalificazione

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 5390/2016, pubblicata il 16.12.2016, ha accertato che un dipendente Telecom, inquadrato formalmente nel livello IV del CCNL, durante il rapporto di lavoro aveva invece svolto mansioni superiori riferibili al V livello, condannando così la società al pagamento di tutte le differenze retributive per il passato e riconoscendo, peraltro, il diritto all’inquadramento nel V livello. La Corte d’Appello di Roma ha inoltre accertato che il lavoratore, successivamente al periodo in cui aveva svolto mansioni superiori, era stato illegittimamente trasferito ad altra sede di lavoro e, poi, adibito a mansioni inferiori non riferibili al livello di inquadramento né alla pregressa attività lavorativa. I giudici hanno quantificato il danno alla professionalità liquidandolo in misura pari al 60% della retribuzione mensile per tutto il periodo di dequalificazione, ossia 6 anni. ...

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RISARCIMENTO DEL DANNO PROFESSIONALE E MORALE DA DEQUALIFICAZIONE E ORDINE DI ADIBIZIONE A MANSIONI RICONDUCIBILI A LIVELLO DI APPARTENENZA: CONDANNA ESEMPLARE PER TELECOM ITALIA

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 20 giugno 2017, ha condannato la Telecom Italia S.p.A. a risarcire una lavoratrice per una somma pari a 64.000 euro, ordinando inoltre alla società di adibire la dipendente a mansioni riconducibili al livello V di appartenenza.

La ricorrente, infatti, inquadrata contrattualmente al V livello del CCNL Telecomunicazioni, aveva iniziato un contenzioso contro il datore di lavoro volto ad ottenere l’accertamento della illegittimità del demansionamento professionale subito per aver svolto mansioni inferiori dalla fine del 2012 in poi. ...

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DEMANSIONAMENTO DI UN LAVORATORE LEONARDO-FINMECCANICA: LA CORTE D'APPELLO DI ROMA ORDINA L'ADIBIZIONE A MANSIONI CORRISPONDENTI ALLA QUALIFICA E DISPONE IL RISARCIMENTO

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Con la sentenza n. 5548, pubblicata il 21.02.2017, la Corte d’Appello di Roma ha accertato un demansionamento ai danni di un lavoratore SELEX (ora LEONARDO – FINMECCANICA) per un periodo complessivo di 34 mesi e ha conseguentemente ordinato alla società l’adibizione del dipendente a mansioni corrispondenti alla sua qualifica contrattuale (Quadro cat. 7), oltre a condannare la società stessa al risarcimento, in favore del medesimo, per tanti mesi quanti sono quelli del periodo interessato dalla condotta datoriale illegittima.
In questa vicenda, come è stato accertato dai giudici, un dipendente SELEX Sistemi Integrati S.p.A. (poi SELEX ES, ora LEONARDO FINMECCANICA), che fino al periodo contestato svolgeva attività di progettazione e/o di elevata responsabilità, veniva posto in condizione di inattività totale per circa 31 mesi e veniva adibito a mansioni inferiori per poche ore al giorno per ulteriori 3 mesi.
Il Tribunale di Roma prima, e la Corte d’Appello poi, hanno riscontrato che le mansioni svolte dal suddetto lavoratore nel periodo oggetto di causa non potevano in alcun modo rientrare nella declaratoria del profilo professionale contrattualmente posseduto dal dipendente, accertando la totale assenza dei requisiti appartenenti al livello di Quadro cat. 7 (capacità gestionale, organizzativa, professionale, funzioni organizzativamente articolate di rilevante importanza e responsabilità, …, coordinamento e gestione, e/o ricerca e progettazione, ecc…) nelle attività, o nella inattività, svolte dal medesimo nell’intervallo di tempo dal 2005 al 2009, ossia nell’intero periodo oggetto di giudizio.
La Corte d’Appello, in ragione dell’accertamento sopra descritto, ha ritenuto sussistere un danno non patrimoniale risarcibile, derivante dalla dequalificazione professionale, quantificando il risarcimento in ragione di più fattori tra i quali, ad esempio: a) la lunga durata del demansionamento; b) gli effetti negativi sulle abitudini di vita, sull’immagine e sulle relazioni sul luogo di lavoro; c) la gravità della situazione in termini di estromissione da qualsiasi catena decisionale dell’azienda; d) la conoscibilità di tale situazione all’interno e all’esterno dell’ambiente di lavoro. I Giudici, pertanto, hanno condannato la società al risarcimento del danno in favore del lavoratore in base alla grave situazione accertata in concreto e, ordinando l’adibizione del dipendente a mansioni appartenenti al proprio livello contrattuale, hanno sentenziato la fine di una situazione di grave illegittimità.

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RISARCIMENTO DANNI DEMANSIONAMENTO: la Corte d'Appello di Roma condanna Invitalia S.p.a.

Con sentenza n. 4140, pubblicata il 02.01.2017, la Corte d’Appello di Roma ha condannato la società Invitalia S.p.A. a corrispondere in favore di un lavoratore dipendente un risarcimento del danno da dequalificazione professionale quantificato in una percentuale della retribuzione mensile moltiplicata per tutti i mesi nei quali il suddetto demansionamento è stato accertato.
In particolare, i Giudici hanno stabilito, anche in ragione dei testimoni escussi nel corso del giudizio, che il lavoratore per un prolungato e continuo periodo era stato adibito a mansioni inferiori rispetto al livello posseduto di quadro. Tale accertamento ha determinato il riconoscimento da parte della Corte d’Appello di un danno professionale. Quanto alla quantificazione del risarcimento di tale danno, tenuto conto che è principio consolidato che la prova del danno alla professionalità può essere fornita anche mediante presunzioni, i Giudici hanno osservato come la grave e persistente dequalificazione avesse cagionato al lavoratore una palese lesione della dignità professionale e dell’immagine, anche sociale, nonché serie difficoltà relazionali dovute alla perdita di autostima e all’inaridimento del bagaglio professionale. In particolare, quest’ultimo aspetto, relativo proprio alla diminuzione della professionalità posseduta dal lavoratore, ha determinato secondo i giudici anche una perdita di chance di ulteriore sviluppo professionale di carriera. Pertanto, in base alle suesposte considerazioni, la Corte d’Appello di Roma ha condannato la società a corrispondere, in via equitativa, una somma pari ad una percentuale della retribuzione mensile per ogni mese di accertata dequalificazione professionale.

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TELECOM ITALIA CONDANNATA AL RISARCIMENTO DANNI PER 64.000 EURO. SENTENZA ESEMPLARE DEL TRIBUNALE DI ROMA CONTRO LA DEQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI

Il Tribunale di Roma riconosce l’illegittimità del demansionamento professionale e condanna Telecom ad un risarcimento danni pari a 64.000 euro, per aver affidato ad una lavoratrice mansioni inferiori al livello di appartenenza.

È quanto accaduto il 20 giugno scorso con una nuova, importante sentenza, attraverso la quale viene confermato uno dei principi di dignità del lavoro e del lavoratore che lo studio Salvagni si è sempre impegnato a difendere: degradare un lavoratore a mansioni non corrispondenti al suo livello di competenza, produce un danno sulla persona sia di tipo professionale che morale.

La sentenza riconosce infatti alla lavoratrice anche il danno morale, definito come “una lesione alla propria personalità e dignità”,
confermando ancora una volta le criticità di un settore, il DAC, dove numerosi dipendenti Telecom continuano ad essere oggetto di una condotta del datore di lavoro più volte giudicata illegittima.

A distanza di tre anni appare oggi ancor più significativo l’importante causa condotta da questo studio nel 2014 [ Telecom ] quando, sulla base degli stessi principi, la Telecom fu condannata per aver trasferito decine di dipendenti in quello che è stato definito dalla giurisprudenza un “reparto ghetto”. La vicenda fu ripresa anche dagli organi di stampa nazionali che ne riconobbero subito la rilevanza giuridica e sociale, si veda ad esempio [ ilFattoQuotidiano ].

Ma sono ancora numerosissimi i lavoratori trasferiti negli anni che hanno svolto, e continuano a svolgere, mansioni inferiori rispetto a quelle del proprio livello di appartenenza. E moltissimi i contenziosi.

Fortunatamente i dipendenti che subiscono un demansionamento professionale, che sia di un livello, di due o, come è stato accertato in  numerosi contenziosi del lavoro, molti dei quali patrocinati dall’avvocato Salvagni, addirittura di tre livelli, sono tutelati dal nostro ordinamento che, infatti, punisce con severità il datore di lavoro non soltanto per inadempimento contrattuale, ma anche per l’impoverimento personale e morale causato dall’impedire lo svolgimento  “… di un’attività lavorativa confacente alla propria professionalità”.

Pertanto, anche alla luce degli ultimi riconoscimenti, possiamo affermare che è nel diritto di ogni lavoratore oggetto di dequalificazione, chiederne l’immediata cessazione con il conseguente risarcimento del danno subito, esattamente come accaduto nei casi precedenti a questa ultima sentenza di Giugno.

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LA CORTE D'APPELLO DI ROMA CONDANNA TELECOM AL RISARCIMENTO DEL DANNO PROFESSIONALE E BIOLOGICO PER UN DEMANSIONAMENTO DI OLTRE 6 ANNI

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Con la sentenza n. 5265/2016, pubblicata il 23 marzo 2017, la Corte d’Appello di Roma ha accertato, confermando in parte la sentenza di primo grado, il grave demansionamento perpetrato ai danni di un lavoratore di Telecom Italia per un periodo complessivo di circa sei anni. I giudici di Appello hanno condannato la società sia al risarcimento del danno professionale (parametrandolo sulla retribuzione mensile del lavoratore per tutto il periodo in cui lo stesso è stato dequalificato e pari a 6 anni) sia al risarcimento del danno biologico, ordinando alla Telecom di adibire il lavoratore a mansioni riferibili al VII livello.

Il caso riguarda la vicenda riguarda un dipendente Telecom, inquadrato al VII livello del CCNL di settore, che durante il rapporto di lavoro aveva svolto mansioni di progettazione e di responsabile della programmazione commerciale ma che, da una certa data in poi era invece stato adibito a mansioni di mera compilazione di fogli excel sui cui riportare dei dati e, in altri casi, assegnato alla distribuzione di elenchi telefonici; il lavoratore, inoltre, per lunghi periodi durante i 6 anni di dequalificazione era stato lasciato completamente inattivo e senza alcun compito da svolgere. Nel corso dei procedimenti, di primo e secondo grado, i giudici hanno accertato la rilevante differenza quantitativa e qualitativa tra le attività lavorative svolte prima del periodo contestato e quelle, poche e inconsistenti, riferibili alla dequalificazione professionale oggetto di causa.

A tal proposito, i giudici hanno quindi accertato il gravissimo e prolungato demansionamento subito dal lavoratore; tale condotta della società ha determinato un grave danno alla professionalità del dipendente che, anche considerando l’età anagrafica del medesimo e le modalità dell’avvenuto demansionamento, è stato calcolato sul parametro del 50% della retribuzione mensile percepita dal lavoratore e quindi determinando un risarcimento del danno moltiplicato per tanti mesi quanti sono stati quelli dell’accertata condotta illecita dell’azienda, (il tutto per un totale di 6 anni).

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Adibizione del lavoratore a mansioni inferiori: CONDANNA DELLA SOCIETA AERO SEKUR AL RISARCIMENTO SIA DEL DANNO PROFESSIONALE SIA DEL DANNO BIOLOGICO A CAUSA DELL'ILLEGITTIMO DEMANSIONAMENTO

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Con sentenza n. 260/2017 depositata il 11.04.2017 il Tribunale di Latina condanna la Società Aero Sekur S.p.A. a risarcire una lavoratrice per il danno professionale e biologico subito a causa di una illegittima dequalificazione professionale posta in essere durante il rapporto di lavoro. La società aveva infatti adibito la lavoratrice a mansioni inferiori invocando il proprio diritto di riorganizzare l’impresa a fronte della carenza di commesse patita nel reparto in cui la medesima era addetta. La Società assumeva in giudizio che la propria condotta fosse pienamente legittima. Tale assunto veniva smentito dal ragionamento del Tribunale di Latina. Ed infatti, secondo la disciplina dettata dall’art. 2103 c.c. (nella precedente formulazione prima del D. Lgs. 81/2015), è a carico del datore di lavoro l’onere di dimostrare di aver adibito il lavoratore, durante il rapporto di lavoro, a mansioni equivalenti a quelle del livello contrattuale posseduto e/o quelle in precedenza svolte, dovendo garantire la capacità professionale acquisita dal prestatore.

A parere del Giudice di Latina, invece, tale onere non è stato assolto in quanto l’istruttoria ha dimostrato che la lavoratrice era stata adibita a mansioni inferiori di semplice operaia addetta alle linee di produzione (in concreto, assemblaggio pezzi), quando invece in precedenza aveva ricoperto il ruolo di capo reparto. In sostanza, la ricorrente si era ritrovata a svolgere le stesse mansioni degli operai che invece prima dirigeva e controllava nella qualità di capo reparto.

Ciò ha determinato, secondo il Tribunale di Latina, non solo una grave dequalificazione professionale, ma anche un serio danno d’immagine e professionale per la lavoratrice, compromettendo il suo credito presso i colleghi ed impedendole di aggiornarsi e di avanzare ulteriormente di carriera. Il Giudice ha quindi quantificato il danno di tipo professionale considerando l’anzianità di servizio e la posizione raggiunta antecedentemente all’illegittima condotta aziendale utilizzando quale parametro risarcitorio la retribuzione mensile della lavoratrice.

Per quanto riguarda il danno non patrimoniale il Giudice, inoltre, ha condannato l’azienda anche al risarcimento del danno biologico liquidando una somma in base alle tabelle adottate dal Tribunale di Milano alle quali il Giudice di Latina attribuisce il pregio di considerare, non solo la lesione dell’integrità psico-fisica, bensì anche gli ulteriori pregiudizi areddituali che da tale lesione ordinariamente derivano.

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