Ikea, il 2 agosto scorso, si è vista rigettare il reclamo proposto avverso la prima ordinanza con cui il giudice del lavoro di Roma aveva annullato il trasferimento disposto nei confronti di una lavoratrice.
Lo Studio Legale Michelangelo Salvagni, che ha patrocinato le cause dei dipendenti Ikea trasferiti, afferma che questo “è il quarto provvedimento del Tribunale di Roma che, in pochi mesi, conferma illegittimità della condotta del colosso svedese”. Il Tribunale – stavolta in composizione Collegiale – ha confermato l’illegittimità della selezione del personale espletata nell’ambito della riorganizzazione denominata “Innovation for Growht” che ha interessato le sedi di Roma.
Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo email IKEA@michelangelosalvagni.it
A crescere, dunque, sono i precedenti giudiziali che condannano la condotta dell’azienda svedese, la quale, secondo i giudici capitolini, ha violato i principi di trasparenza, correttezza e buona fede non avendo in alcun modo fornito la prova dei criteri adottati al fine di selezionare sia i dipendenti idonei a ricoprire il nuovo ruolo di Team Leader sia quelli da trasferire.
In particolare, secondo i giudici di secondo grado, posto che, nell’ambito della suddetta riorganizzazione, Ikea “si è auto-vincolata al rispetto di una procedura selettiva” finalizzata alla copertura dei nuovi profili di Team Leader e, contestualmente, alla individuazione del personale da trasferire, la medesima avrebbe dovuto fornire rigorosa prova in ordine a quanto dedotto nei propri scritti difensivi, ovvero che “tutte le posizioni di Team Leader presenti presso gli Stores di Roma Anagnina e Porta di Roma sono occupate da quei lavoratori che hanno superato le selezioni”.
A tal fine, il Tribunale di Roma, accogliendo la tesi difensiva proposta dall’avv. Michelangelo Salvagni, il quale ha dimostrato in giudizio il carattere fittizio o, comunque, pretestuoso della selezione indetta da Ikea, ha affermato che, al fine di stabilire se i criteri utilizzati per la selezione del personale fossero legittimi o meno, il datore di lavoro avrebbe dovuto allegare in giudizio i risultati delle selezioni non solo del personale che non aveva superato la prova ma anche di coloro i quali, invece, quest’ultima l’avevano superata.
Ed invero, nel corso dell’istruttoria espletata in giudizio analogo – i cui risultati sono stati acquisiti dal Collegio decidente – i testimoni, dipendenti Ikea, hanno riferito che, diversamente da quanto asserito dall’azienda, la posizione di Team Leader è stata assegnata a lavoratori che non avevano partecipato a tale selezione o che, comunque, non l’avevano superata.
Secondo il Tribunale di Roma, dunque, il trasferimento è illegittimo in quanto Ikea non ha dimostrato in giudizio che il personale destinato a ricoprire il ruolo di Team Leader avesse effettivamente partecipato alla selezione e superato la stessa, in ossequio ai principi di trasparenza, correttezza e buona fede, così venendo a mancare le comprovate ragioni che l’art. 2103 del codice civile richiede al fine di legittimare i trasferimenti unilateralmente disposti dal datore di lavoro.
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