LAZIOCREA S.P.A. CONDANNATA A RISARCIRE IL DANNO PROFESSIONALE E BIOLOGICO PER UN DEMANSIONAMENTO DI UNA LAVORATRICE DI 6° LIVELLO ADIBITA PRESSO L’AREA SANITA’ A MANSIONI DI HELP DESK DI 3 LIVELLI INFERIORI

Errata corrige 19 NOV 2022

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

 

La vicenda tratta il caso di una lavoratrice inquadrata nel 6° livello del CCNL Metalmeccanici, che durante il rapporto di lavoro aveva espletato rilevanti presso l’Area progettuale Lavoro, Formazione, Open data e Territorio, e rientranti nel 6° livello.

La lavoratrice adiva il Tribunale di Roma lamentando di essere stata adibita, da settembre 2015 a novembre 2016, a mansioni inferiori e non equivalenti rispetto a quelle svolte in precedenza, in quanto, trasferita presso l’Area Sanità, veniva assegnata ai progetti di HELP DESK e adibita a svolgere compiti semplici, ripetitivi e standardizzati (da effettuare tramite procedure informatiche predefinite, dovendo in concreto limitarsi a seguire maschere e menù a tendina), consistenti nella semplice acquisizione di segnalazioni relative ad anomalie di referti medici e inserimento dati. ...

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DIGITALGO S.P.A. CONDANNATA A RISARCIRE IL DANNO PER LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO DI UN LAVORATORE IN ASSENZA DI GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO.

Errata corrige 15 OTT 2022

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

La vicenda tratta il caso di un lavoratore che era stato licenziato dalla società convenuta per asserito giustificato motivo oggettivo, in quanto sarebbe stata soppressa la posizione lavorativa del medesimo per asserito calo di fatturato derivante dalle limitazioni imposte dalla AGCOM nella commercializzazione dei servizi del settore, costituente il core business della resistente. La società aveva inoltre rilevato, nella lettera di licenziamento, di non poter adibire il lavoratore a mansioni diverse, anche inferiori.

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 13.10.2022, accertava che il licenziamento intimato al dipendente fosse illegittimo in quanto la società convenuta non aveva assolto il proprio obbligo di dimostrare in giudizio che era stata realmente soppressa la posizione lavorativa del ricorrente e che la suddetta soppressione fosse derivata dal calo del fatturato connesso alla delibera della AGCOM, né che non fosse effettivamente possibile ricollocare il lavoratore in una ulteriore posizione lavorativa all’interno dell’azienda.

Il Giudice condannava, dunque, la società al risarcimento del danno per il licenziamento illegittimo alla luce della significativa anzianità di servizio del dipendente, del suo carico familiare e del fatto che la società, pur non raggiungendo i 15 dipendenti, facesse parte di un gruppo consistente di imprese.

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TELECOM CONDANNATA A RISARCIRE IL DANNO PROFESSIONALE E MORALE PER L’ILLECITO DEMANSIONAMENTO DI UN 7 LIVELLO QUADRO

Causa patrocinata dallo Studio legale Salvagni.

Nota a sentenza di G.A. Recchia pubblicata su RGL n. 4/2021 - Giurisprudenza ONLINE Newsletter n.12/2021 
Sentenza pubblicata  su RGL Giurisprudenza ONLINE n. 7/2021, con Commento di A. Stani

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 24 giugno 2021, ha accertato l’illegittimo demansionamento posto in essere dalla Telecom Italia S.p.a. nei confronti di una lavoratrice inquadrata nel livello 7 Quadro del CCNL Telecomunicazioni, ordinando alla società di reintegrare la medesima in mansioni riferibili nel livello posseduto (7Q) e condannando altresì l’azienda al risarcimento del danno professionale e morale. La vicenda prende le mosse dalla dedotta adibizione a mansioni inferiori di una dipendente, la quale ha rivendicato l’accertamento della dequalificazione professionale subita a seguito di un presunto riassetto organizzativo. La ricorrente, dopo aver ricostruito in dettaglio le mansioni espletate con riferimento all’elevata capacità lavorativa acquisita mediante lo svolgimento di funzioni direttive e di coordinamento del personale ha richiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in ragione dell’adibizione a mansioni inferiori e del conseguente svilimento della propria professionalità e dignità morale.

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ALBRIT LOGISTICA S.R.L. E LICENZIAMENTO DEL DIRIGENTE: INGIUSTIFICATO IL RECESSO PER CARENZA DI MOTIVAZIONE. 

Errata corrige 19 GIU 2022

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni.

Un lavoratore con qualifica dirigenziale, assistito dalla Studio Legale Salvagni, ha instaurato un giudizio presso il Tribunale di Milano per veder riconosciuta l’ingiustificatezza del licenziamento intimato per presunto venir meno del rapporto di fiducia tra le parti.

In particolare, la lettera di recesso conteneva una motivazione assai generica, che si risolveva in una sintetica enunciazione di principi giurisprudenziali e considerazioni di carattere generale in merito alla figura del dirigente, senza nulla chiarire in merito alle concrete circostanze che avevano condotto al venir meno del rapporto di fiducia tra la Società e il Dirigente.

Alla luce di tali osservazioni, il Giudice ha accolto la tesi difensiva dello Studio Legale Salvagni, affermando come la motivazione posta alla base del recesso - il cui onere di specificità è imposto dall’art. 38, co. 2 del contratto collettivo per i dirigenti del Settore Trasporto e Logistica - fosse inidonea a fornire al lavoratore un quadro chiaro del contesto di riferimento, al fine di rendergli agevole la difesa in giudizio o, alternativamente, di indurlo ad accettare la decisione datoriale.

Per le sopra esposte ragioni, pertanto, il Tribunale di Milano ha dichiarato ingiustificato il licenziamento, condannando la società al pagamento in favore del lavoratore di n. 8 mensilità a titolo di indennità supplementare, per una somma di circa 62.000,00 euro.

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