Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
Con sentenza del 14.01.2024 il Tribunale di Roma ha accertato che il rapporto di lavoro formalmente intercorso tra il lavoratore e le società formali datrici di lavoro - società di servizi che si limitavano alla mera fornitura di manodopera (cd. Body Rental) - doveva in realtà essere imputato alla Banco BPM S.p.A. in qualità di effettivo datore di lavoro.
Nel caso di specie, il lavoratore, sin dal 2008, aveva prestato la propria attività lavorativa di natura subordinata direttamente in favore della Società, ricevendo disposizioni specifiche, direttive e indicazioni dai referenti della società stessa, essendo inoltre sottoposto, da parte degli stessi, al controllo e/o riscontro della propria prestazione lavorativa. ...
Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni.
Il Tribunale di Roma, con sentenza del 22.6.2023, ha accertato la nullità e l’illegittimità dei diversi contratti di collaborazione occasionale e delle relative proroghe succedutesi per diversi anni, e la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, per tutto il periodo di lavoro dedotto nei ricorsi, condannando l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Umberto I alla corresponsione, nei confronti di tre medici, della somma di circa 200.000,00 euro ciascuno, a titolo di retribuzione mensile, tredicesima e TFR. ...
Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
Con ordinanza del 21.03.2023, la Corte di Cassazione, rigettando integralmente il ricorso proposto dalla società, ha confermato quanto statuito dalla Corte di appello di Roma in merito all’illegittimità dei numerosi contratti di somministrazione intercorsi tra le parti, alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e alla condanna del datore di lavoro alla riammissione in servizio del lavoratore, oltre al pagamento dell’indennità ex art. 32 L. 183/2010. ...
Le nostre cause
Cause patrocinate dallo Studio Legale Salvagni.
Il Tribunale di Roma, con due sentenza dell’8.03.2023 e del 16.03.2023, ha condannato G.S.E. S.p.A. a riconoscere a due dipendenti il diritto all’inquadramento nelle superiori categorie, rispettivamente nel livello A1S e nel livello ASS e, poi, di Quadro, di cui al CCNL del settore Elettrico, nonché a corrispondere ai medesimi tutte le differenze retributive maturate per il periodo oggetto di causa.
La vicenda riguarda due dipendenti, la prima, con qualifica di Buyer, il secondo, quale Ingegnere Ambientale, i quali, entrambi dal 2013, hanno svolto funzioni riferibili alle suddette superiori categorie. ...