AIR FRANCE CONDANNATA A REINTEGRARE UNA LAVORATRICE LICENZIATA PER GIUSTA CAUSA: LA CORTE DI APPELLO DI ROMA ACCERTA CHE LE ATTIVITÀ EXTRA-LAVORATIVE NON HANNO RITARDATO LA GUARIGIONE.

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni.

Con sentenza del 27 maggio 2022, la Corte di appello di Roma, nel riformare la sentenza di primo grado censurata dallo Studio Legale Salvagni, ha accolto il reclamo proposto dalla lavoratrice e ha annullato il licenziamento per giusta causa intimatole da Air France, condannando quest’ultima a reintegrare la dipendente nel proprio posto di lavoro e a corrisponderle un’indennità risarcitoria quantificata (in misura massima e) pari a 12 mensilità della sua retribuzione globale di fatto.

La vicenda processuale trae origine da un procedimento investigativo commissionato dalla società mentre la lavoratrice, infortunatasi sul posto di lavoro, era assente dal servizio: in particolare, le veniva contestato che alcune condotte extra-lavorative, quali guidare, fare la spesa, andare in bicicletta, etc., fossero «idonee anche potenzialmente a pregiudicare o, quantomeno, a ritardare la Sua guarigione e, quindi, la ripresa dell’attività lavorativa o incompatibili con lo stato di salute certificato dal medico dell’INAIL o, comunque, inidonee a determinare uno stato di incapacità lavorativa e, quindi, a giustificare l’assenza».

Tale ragione, confermata in primo grado, è stata censurata innanzi alla Corte d’Appello di Roma e, soprattutto, è stata smentita all’esito della CTU medico-legale che, ammessa su istanza dello studio Legale Salvagni, ha accertato che le condotte extra-lavorative poste in essere dalla lavoratrice e oggetto della relazione investigativa condotta dalla società in nessun modo avevano aggravato lo stato di salute della dipendente, la quale risultava effettivamente compromesso a causa dell’infortunio subito sul posto di lavoro.

Pertanto, la Corte d’appello ha ritenuto che la lavoratrice, a seguito dell’infortunio, si fosse legittimamente assentata dal servizio per poter completare il proprio percorso di recupero psico-fisico e che, in ogni caso, si fosse scupolosamente attenuta alle prescrizioni mediche suggeritele.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla società con la lettera di recesso, infatti, non è esigibile che il lavoratore in infortunio e/o in malattia, nell’adottare una condotta oltremodo prudenziale rispetto alle raccomandazioni mediche ricevute, si astenga dal porre in essere qualsivoglia attività extra-lavorativa.

La Corte capitolina, allo stato di quanto sopra accertato, ha annullato il licenziamento ritenendo insussistente la giusta causa posta a fondamento dello stesso e ha quindi ordinato alla società di reintegrare la ricorrente.

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TELECOM ITALIA S.P.A. E MANSIONI SUPERIORI: LA CORTE DI APPELLO DI ROMA DICHIARA CHE LE MANSIONI DI PROJECT MANAGER SONO RIFERIBILI AL 6° LIVELLO E NON AL 5° LIVELLO DI FORMALE ASSEGNAZIONE.

Causa patrocinata dalla Studio legale Salvagni.

Con sentenza del 25 maggio 2022, la Corte di appello di Roma, sezione Lavoro, ha accolto il ricorso in appello proposto da un dipendente Telecom che, formalmente inquadrato nel 5° livello del CCNL Commercio, aveva svolto funzioni di Project Manager e, per tale ragione, aveva proposto appello avverso la sentenza di primo grado che gli aveva negato il diritto all’inquadramento nel 6° livello.

La Corte di appello, pertanto, ha accolto la tesi difensiva dello Studio legale Salvagni e l’interpretazione del CCNL delle Telecomunicazioni fornita in seno al ricorso in appello, laddove era stato evidenziato che per la riconducibilità delle funzioni al 6° livello rivendicato non sia affatto necessario l’espletamento di “funzioni direttive”, in quanto il tenore letterale del contratto collettivo è chiaro nel ritenere che l’espletamento di tali funzioni sia requisito alternativo rispetto a quello dello svolgimento di funzioni specialistiche (a cui pure fa riferimento la declaratoria di 6° livello). ...

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TELECOM E DEMANSIONAMENTO DI UN 6° LIVELLO AL DAC/CDA: LA CORTE DI APPELLO CONDANNA LA SOCIETA’ AL RISARCIMENTO DEL DANNO PROFESSIONALE E MORALE PER 100 MILA EURO.

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 15.03.2022, in una causa patrocinata sia in primo grado che in quello di secondo grado dallo Studio Legale Salvagni, ha confermato integralmente la sentenza di primo grado del Tribunale di Roma, impugnata da Telecom Italia S.p.a., con cui la suddetta Società è stata condannata al risarcimento del danno per un illegittimo demansionamento di un lavoratore adibito al DAC/CDA. ...

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TELECOM E DEMANSIONAMENTO PER 5 ANNI DI UN 7° LIVELLO: LA CORTE DI APPELLO AUMENTA IL RISARCIMENTO DEL DANNO PROFESSIONALE AL 50% DELLA RETRIBUZIONE MENSILE.

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

 

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 25.3.2022, in una causa patrocinata sia in primo grado che in secondo grado dallo Studio Legale Salvagni, ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale di Roma con cui Telecom Italia S.p.a. è stata condannata al risarcimento del danno professionale per un illegittimo demansionamento, durato oltre 5 anni, di una lavoratrice che, inquadrata nel 7° livello, è stata invece adibita a mansioni di inserimento dati riferibili, a parere dei giudici di secondo grado, al 2° livello del CCNL applicato.

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