Causa patrocinata dallo Studio legale Salvagni.
Commento alla sentenza Trib, Roma, del 22.2.2022, est Orru’, patrocinata dallo Studio Legale Salvagni, a cura dell’avv . Giulia Ausili,
Sentenza pubblicata su Wikilabour
Articolo pubblicato su:
a) rivista on-Line LAvoro e Previdenza Oggi NEWS
Con diversi ricorsi instaurati presso il Tribunale di Roma, due prestatrici di lavoro hanno convenuto in giudizio la società ASSIST SPA esponendo di avere prestato la propria attività lavorativa alle sue dipendenze senza soluzione di continuità per circa 10 anni. Le ricorrenti esponevano in breve: a) che la prestazione lavorativa era stata formalizzata con una serie di contratti di collaborazione a progetto; b) di avere svolto l’attività di operatrice di call center sulla base di indicazioni ricevute on line e sotto la diretta sorveglianza di team leader e responsabili di sala presenti quotidianamente; c) di aver osservato un orario di lavoro predeterminato dalle 09.00 alle 15,30 dal lunedì al sabato; d) che la retribuzione non era in concreto commisurata ad alcun progetto raggiunto né in alcun modo a risultati conseguiti; e) che il contratto a progetto non indicava alcun risultato da raggiungere e consisteva in realtà in un elenco di mansioni.
Le prestatrici in diritto rivendicavano: 1) la nullità del contratto a progetto con conseguente trasformazione del rapporto in lavoro subordinato fin dall’origine e condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive maturate; 2) la inefficacia della risoluzione del rapporto di lavoro inter partes, avvenuto tramite dimissioni, con diritto al ripristino del rapporto, oltre risarcimento del danno dalla data di offerta della prestazione lavorativa.
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Errata Corrige 25 FEB 2023
Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 31.01.2023, ha confermato integralmente la sentenza di primo grado del Tribunale di Roma, impugnata dalla Telecom, con cui è stato accertato l'illegittimo demansionamento professionale di una lavoratrice, assistita dallo Studio Salvagni, e assegnata, dapprima, al DAC/CDA e, poi, al Digital Market.
In particolare, il secondo Giudice, respingendo l’appello di Telecom, ha confermato le statuizioni del primo giudice, secondo cui, come emerso anche a seguito dell’istruttoria svolta in primo grado, la lavoratrice aveva subito un illegittimo demansionamento, dal 5° livello di appartenenza a due/tre livelli inferiori, venendo adibita a mansioni, dapprima, riconducibili al 2° livello del CCNL applicato da Telecom presso il settore DAC/CDA e, poi, al 3° livello dello stesso CCNL presso il Settore Digital Market. ...
Errata corrige 25 FEB 2023
Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
La Corte di appello di Roma con sentenza del 5.02.2023 ha respinto l’appello incidentale proposto dalla Telecom, confermando l’illegittimità del provvedimento di trasferimento presso la sede di Via Assisi in Roma e della relativa assegnazione alle mansioni di site specialist, poiché disposti dall’azienda in violazione dell’art. 2103 c.c..
I giudici d’appello, inoltre, hanno accertato l’illegittimità del demansionamento subito dal lavoratore per essere stato, dapprima, per circa cinque anni, lasciato inattivo e senza assegnazione di alcuna mansione e, successivamente al maggio 2017, assegnato alle mansioni di portierato (cd. site specialist). ...
Errata corrige 25 FEB 2023
Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 24.01.2023, ha accertato l'illegittimo demansionamento subito da un lavoratore, inquadrato nel 5° livello, assegnato al DAC/CDA e dal 2015 adibito a mansioni di cd. Tipizzazione e Normalizzazione posta e contratti.
In particolare, i giudici di secondo grado hanno accolto l’appello proposto dal lavoratore avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato le domande sul presupposto dell’esistenza di un precedente verbale di conciliazione in cui, a suo dire, il lavoratore avrebbe accettato l’adibizione al suddetto settore ove, al momento della conciliazione, svolgeva mansioni di tipizzazione. Il Tribunale, inoltre, per le mansioni di Normalizzazione svolte successivamente, ritenendo (erroneamente) le stesse equiparabili a quelle di Tipizzazione “accettate” dal lavoratore, riteneva che il medesimo non potesse lamentare di aver subito alcun danno. ...