TELECOM E DEMANSIONAMENTO DI UN 6° LIVELLO AL DAC/CDA: LA CORTE DI APPELLO CONDANNA LA SOCIETA’ AL RISARCIMENTO DEL DANNO PROFESSIONALE E MORALE PER 100 MILA EURO.

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 15.03.2022, in una causa patrocinata sia in primo grado che in quello di secondo grado dallo Studio Legale Salvagni, ha confermato integralmente la sentenza di primo grado del Tribunale di Roma, impugnata da Telecom Italia S.p.a., con cui la suddetta Società è stata condannata al risarcimento del danno per un illegittimo demansionamento di un lavoratore adibito al DAC/CDA. ...

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TELECOM E DEMANSIONAMENTO PER 5 ANNI DI UN 7° LIVELLO: LA CORTE DI APPELLO AUMENTA IL RISARCIMENTO DEL DANNO PROFESSIONALE AL 50% DELLA RETRIBUZIONE MENSILE.

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

 

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 25.3.2022, in una causa patrocinata sia in primo grado che in secondo grado dallo Studio Legale Salvagni, ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale di Roma con cui Telecom Italia S.p.a. è stata condannata al risarcimento del danno professionale per un illegittimo demansionamento, durato oltre 5 anni, di una lavoratrice che, inquadrata nel 7° livello, è stata invece adibita a mansioni di inserimento dati riferibili, a parere dei giudici di secondo grado, al 2° livello del CCNL applicato.

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APLA ITALIA S.R.L. E LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA: LA SOCIETÀ CONDANNATA A REINTEGRARE IL LAVORATORE. 

Causa patrocinata dallo Studio legale Salvagni.

Un lavoratore, assistito dalla Studio legale Salvagni, ha instaurato un giudizio presso il Tribunale di Velletri contro la società Apla Italia S.r.l. per veder riconosciuta l’illegittimità del licenziamento, per asserita giusta causa, in ragione della costruzione, all’interno delle officine aziendali, di un manufatto (nella specie un carrello) in base ad un concorso aziendale interno chiamato “borsa delle idee”.

In particolare, la vicenda tratta il caso di un operaio metalmeccanico che, negli anni precedenti al licenziamento, aveva sempre partecipato alla cosiddetta “borsa dell’idee”, vincendo, peraltro, anche alcuni premi proprio per i manufatti realizzati sempre all’interno dell’azienda nell’ambito di tale concorso.

La società, tuttavia, aveva licenziato il dipendente per giusta causa affermando che avesse iniziato a costruire tale manufatto senza un’autorizzazione espressa, anche se tale costruzione era stata posta in essere - pacificamente tra le parti - durante l’orario di lavoro e, in particolare, sotto gli occhi dei colleghi e dei responsabili aziendali. 
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CALL CENTER ASSIST SPA: CONTRATTI A PROGETTO ILLEGITTIMI, ACCERTAMENTO SUBORDINAZIONE, PAGAMENTO DIFFERENZE RETRIBUTIVE E DI TUTTE LE RETRIBUZIONI DALLA FINE DEL RAPPORTO ALLA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO PER QUASI 100 MILA EURO.

Causa patrocinata dallo Studio legale Salvagni.

Commento alla sentenza Trib, Roma, del 22.2.2022, est Orru’, patrocinata dallo Studio Legale Salvagni, a cura dell’avv . Giulia Ausili,

Sentenza pubblicata su Wikilabour

Articolo pubblicato su:

arivista on-Line LAvoro e Previdenza Oggi NEWS

b) rivista on-Line CSDN Roma

Con diversi ricorsi instaurati presso il Tribunale di Roma, due prestatrici di lavoro hanno convenuto in giudizio la società ASSIST SPA esponendo di avere prestato la propria attività lavorativa alle sue dipendenze senza soluzione di continuità per circa 10 anni. Le ricorrenti esponevano in breve:  a) che la prestazione lavorativa era stata formalizzata con una serie di contratti di collaborazione a progetto; b) di avere svolto l’attività di operatrice di call center sulla base di indicazioni ricevute on line e sotto la diretta sorveglianza di team leader e responsabili di sala presenti quotidianamente; c) di aver osservato un orario di lavoro predeterminato dalle 09.00 alle 15,30 dal lunedì al sabato; d) che la retribuzione non era in concreto commisurata ad alcun progetto raggiunto né in alcun modo a risultati conseguiti; e) che il contratto a progetto non indicava alcun risultato da raggiungere e consisteva in realtà in un elenco di mansioni.

Le prestatrici in diritto rivendicavano: 1) la nullità del contratto a progetto con conseguente trasformazione del rapporto in lavoro subordinato fin dall’origine e condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive maturate; 2) la inefficacia della risoluzione del rapporto di lavoro inter partes, avvenuto tramite dimissioni, con diritto al ripristino del rapporto, oltre risarcimento del danno dalla data di offerta della prestazione lavorativa.

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