IL CASO DELLA EX GKN DI CAMPI BISENZIO (ORA FIDUCIA NEL FUTURO FABBRICA DI FIRENZE) E LA CONDOTTA ANTISINDACALE PER LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE ALLE OO.SS.

Errata corrige 18 MAR 2024

Articolo di Michelangelo Salvagni.

pubblicato il 26/01/2024 su LPO NEWS.

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Sommario:
1. Il precedente caso della GKN Driveline.
2. La nuova compagine sociale: Fiducia nel Futuro Fabbrica di Firenze.
3. Il nuovo caso affrontato dal Tribunale di Firenze: le omesse informazioni alle OO.SS. in base alle norme sulla delocalizzazione ex L. n. 234/2021.
4. Le omesse comunicazioni ex art. 9 CCNL Metalmeccanici Industria e D.Lgs. n. 25/2007.
5. La rimozione degli effetti: l’invalidità del procedimento ex L. n. 223/91.

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INTERVISTA DI RADIO ROMA CAPITALE ALL'AVV. MICHELANGELO SALVAGNI SUI LICENZIAMENTI

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L’attuale periodo di pandemia e di legislazione emergenziale, pone una particolare riflessione sulle conseguenze che, da mesi, tutte le parti sociali e politiche hanno tentato di arginare alla fine del cosiddetto blocco dei licenziamenti.

Per mesi, le associazioni di categoria dei datori di lavoro hanno premuto affinché le società potessero tornare a licenziare i propri dipendenti in ragione della crisi economica provocata dal Covid.

Si può dire, in un certo senso, che oggi siamo alla resa dei conti perché, dopo due anni di pandemia e blocco dei licenziamenti, era inevitabile aspettarsi dei cambiamenti nel mondo del lavoro anche in ragione del fatto che la crisi provocata dall’emergenza sanitaria ha determinato una contrazione delle entrate per molte aziende che, nel peggiore dei casi, ne ha determinato la chiusura o la riorganizzazione con un modello organizzativo diverso e, in un certo senso, più leggero.

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IL CASO IKEA ITALIA SUL FATTO QUOTIDIANO: INTERVISTA ALL’AVV. MICHELANGELO SALVAGNI SUL CONTENZIOSO LAVORO RELATIVO A TRASFERIMENTI E DEMANSIONAMENTI DEI DIPENDENTI.

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In questi anni lo Studio Legale Salvagni ha patrocinato le controversie di decine di dipendenti Ikea Italia, affrontando varie problematiche in materia di trasferimenti e demansionamenti illegittimi.

I numerosi lavoratori di Ikea che si sono rivolti al nostro Studio hanno rappresentato che, negli ultimi anni, sono stati oggetto di diverse “pressioni”, prioritariamente tese alla riduzione dei propri salari.

In particolare, i dipendenti hanno lamentato che, da molti anni, l’azienda punta alla riduzione del “costo lavoro” con varie strategie volte a demansionarli, sottoponendo loro accordi di riduzione della retribuzione con contestuale assegnazione in livelli inferiori, soprattutto per quei prestatori ante-Jobs Act che, data l’anzianità aziendale, percepiscono salari più elevati.

Tale strategia aziendale è stata inaugurata, a Roma, nell’anno 2019, quando è stato avviato il progetto di ristrutturazione denominato “Innovation for Growth”, il quale ha costituito una sorta di “laboratorio” attuato attraverso l’indizione di un “concorso” interno: l’obiettivo era quello di selezionare i lavoratori da riallocare nelle nuove posizioni di Team Leader senza, tuttavia, comunicare ai dipendenti “esclusi” i criteri adottati in sede di valutazione e fornendo loro esclusivamente l’esito di tali selezioni.

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La rivoluzione copernicana della prescrizione dei crediti di lavoro: non decorre in costanza del rapporto di lavoro dopo la legge Fornero

Errata corrige 8 SETT 2022

Articolo pubblicato su la rivista giuridica "Lavoro e Previdenza Oggi". 

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Tempus non fugit irreparabile. La Suprema Corte di cassazione, con sentenza n. 26246 del 6 settembre 2022, ha stabilito che, a seguito della legge Fornero, la prescrizione dei crediti di lavoro non decorre più durante il rapporto di lavoro. Questo il principio di diritto espresso dai giudici di legittimità: “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”. ...

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