Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
Il Tribunale di Latina, sez. Lav., con sentenza del 14 giugno 2018, n. 608, ha accolto il ricorso promosso da una lavoratrice nei confronti di Eurospin Lazio S.p.a. e, nel dichiarare l’illegittimità del contratto di somministrazione intercorrente tra le parti, ha riconosciuto la natura subordinata del relativo rapporto di lavoro; pertanto, ha condannato il datore di lavoro al pagamento di tutte le retribuzione maturate da novembre 2011, per un importo complessivo di oltre 130.000,00 €.
Nello specifico, il giudice ha rilevato l’estrema genericità della clausola del contratto di somministrazione apposta in violazione dell’art. 20, D.Lgs. n. 276/2003, il quale, al contrario, dispone che le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo debbano necessariamente essere specificate al fine di legittimare la scelta dell’imprenditore di avvalersi di prestazioni svolte da lavoratori somministrati a tempo determinato.
ll Tribunale di Latina, quindi, dapprima, ha dichiarato l’illegittimità del contratto di somministrazione stipulato dall’azienda resistente in violazione dell’art. 27, D.Lgs. n. 276/2003 – allora applicabile ratione temporis – e, conseguentemente, ha accertato la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorrente tra le parti a far data dall’illegittima estromissione della lavoratrice dal proprio posto di lavoro.
In ultimo, il giudice pontino ha ordinato l’immediata riammissione in servizio della lavoratrice alle dipendenze di Eurospin Lazio S.p.a, condannando quest’ultimo al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dalla dipendente a far data dalla lettera di impugnativa e di messa in mora sino alla data della sentenza (ovvero da gennaio 2011 a luglio 2018).
In tal senso, il Tribunale di Latina, nell’accogliere la tesi difensiva sostenuta dallo studio legale Michelangelo Salvagni, ha disatteso quell’orientamento giurisprudenziale che, in ipotesi di somministrazione illegittima, ritiene l’applicabilità della sanzione prevista all’art. 32, L. n. 183/2011 e limitata al pagamento di un’indennità risarcitoria pari ad un massimo di 12 mensilità della retribuzione percepita dal lavoratore in costanza di rapporto; al contrario, il giudice ha condannato Eurospin Lazio S.p.a. al pagamento di tutte le retribuzioni spettanti alla lavoratrice a far data dalla messa in mora, per un ammontare complessivo pari ad oltre € 130.000,00.