Articolo di Michelangelo Salvagni
Trib. Latina, 8° giugno 2018 – est. dott.ssa Marotta – M.O. (Avv. Alessandra Marconi) c. S. S.r.l. (Massimo D’Ambrosio).
Il divieto di cui all’art 54, D. Lgs. n. 151/2012 subisce una deroga esclusivamente in ipotesi di cessazione dell’attività d’impresa, sicché, in ipotesi di trasferimento d’azienda, il licenziamento intimato dalla società cedente in violazione della disciplina a tutela della maternità, nonché delle garanzie previste dall’art. 2112 è nullo in quanto contrario a norma imperativa e sorretto da motivo illecito determinante ai sensi dell’art. 1345 c.c.
Lavoro (rapporto) – Tutela della lavoratrice in maternità – divieto di licenziamento - Cessazione dell’attività d’impresa – Trasferimento d’azienda – Inapplicabilità – Licenziamento per giustificato motivo oggettivo – Discriminazione – Nullità – Motivo illecito determinante – Tutela reale – Applicabilità.
Artt. 1345, 2112, c.c.; Art. 54, D.Lgs. n. 151/2001; Art. 18, comma 1°, L. n. 300/1970.
Con ricorso ex art. 1, co. 47 ss., L. n. 92/2012, una lavoratrice impugnava il licenziamento formalmente comminatole per giustificato motivo oggettivo rappresentato dalla cessazione dell’attività di impresa, deducendo la nullità dello stesso giacché discriminatorio, con conseguente reintegrazione nel proprio posto di lavoro ai sensi dell’art. 18, comma 1°, St. Lav.
A sostegno delle proprie domande, la ricorrente, dopo aver allegato l’insussistenza del giustificato motivo oggettivo posto a fondamento del recesso datoriale, deduceva altresì la violazione della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 151/2001, il quale, all’art. 54, 3° comma, dispone il divieto di licenziamento della madre lavoratrice durante il periodo che va dalla gravidanza al compimento di un anno di età del bambino, con conseguente nullità dello stesso. Inoltre, la ricorrente deduceva che il licenziamento fosse stato intimato dall’azienda resistente in violazione delle garanzie previste dall’art. 2112 c.c. in ipotesi di trasferimento d’azienda; infatti, sul punto, sosteneva la mancata cessazione dell’attività commerciale espletata dalla società presso cui era impiegata, la quale era proseguita, senza soluzione di continuità, a seguito del subentro di una diversa società in qualità di impresa cessionaria negli stessi locali e con la medesima clientela.
Con ordinanza dell’8 giugno 2018, il Tribunale di Latina, nel premettere che il divieto disposto dal D.Lgs. n. 151/2001 a tutela della maternità subisce una deroga esclusivamente in ipotesi di effettiva cessazione dell’attività di impresa, ritiene che il caso di specie, lungi dall’integrare tale ipotesi, configura un trasferimento d’azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c.
Su tale presupposto, dopo aver ripercorso l’evoluzione normativa e giurisprudenziale in tema di trasferimento d’azienda, il giudice del lavoro accerta che l’intervenuto mutamento nella titolarità aziendale è inidoneo a fondare, per ciò solo, autonomo e legittimo motivo di licenziamento e comporta, al contrario, l’automatica prosecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell’azienda cessionaria in applicazione delle garanzie ex art. 2112 c.c.
Tanto premesso, il Tribunale di Latina ritiene che il licenziamento intimato alla lavoratrice dall’azienda cedente sia affetto da nullità insanabile di cui all’art. 18, 1° comma, St. Lav.; in particolare il giudice pontino afferma che il recesso de quo integri l’ipotesi di “altri casi di nullità previsti dalla legge” ivi contemplata in via residuale, giacché disposto in violazione dell’art. 2112 c.c. che ha natura imperativa, ritenendo che il tale licenziamento sia riconducibile a motivo illecito determinante di cui all’art. 1345 c.c.
Pertanto, il Tribunale condanna la società cessionaria a riammettere in servizio la lavoratrice con efficacia ex tunc, con conseguente condanna delle due società, in solido, al pagamento di tutte le retribuzioni e i contributi previdenziali maturati medio tempore dalla lavoratrice.
La pronuncia si impone all’attenzione degli interpreti, giacché, da un lato, valorizza la natura imperativa dell’art. 2112 c.c., in quanto tale inderogabile dall’autonomia privata, e, dall’altro, ritiene di applicare, prima ancora che le garanzie ivi disposte a tutela dell’occupazione, le conseguenze sanzionatorie di diritto comune che, mai come negli ultimi tempi, si rivelano particolarmente efficaci finanche nel campo del diritto del lavoro e, soprattutto, in ipotesi di licenziamento.
Infatti, a seguito delle ultime riforme che, dapprima nel 2012 e, successivamente nel 2015, hanno interessato il mercato del lavoro, l’applicazione della tutela reale in ipotesi di licenziamento viziato è stata relegata, come noto, ad ipotesi residuali, confluite nel solo 1° comma dell’art. 18 St. Lav., disciplinante la fattispecie di nullità del licenziamento.
Sul punto, l’ordinanza in commento, seppur attraverso un’argomentazione inedita, contribuisce a smentire la tesi, pure avanzata in dottrina, della c.d. tipicità delle nullità rilevanti ai fini dell’applicazione della reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi del 1° comma, art. 18 L. n. 300/1970 che, lungi dal riferirsi alle sole nullità espressamente contemplate della legge, ricomprende finanche le singole fattispecie disciplinate dal codice civile agli artt. 1345 ss. c.c.