Causa patrocinata dallo Studio legale Salvagni.
Sentenza segnalata su WikiLabour.it
Il Tribunale di Civitavecchia, con sentenza del 1 aprile 2021, ha accolto il ricorso promosso da una lavoratrice nei confronti di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. in Amministrazione Straordinaria dichiarando, in applicazione dell’art. 22, co. 2 del D.Lgs. n. 81/2015, costituito tra le parti un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Nel caso di specie, alla scadenza del contratto a termine stipulato con la convenuta, il rapporto di lavoro della ricorrente era di fatto proseguito per oltre tre mesi, senza che la medesima avesse sottoscritto qualsivoglia documento (rectius proroga) idoneo a legittimarne la prosecuzione oltre il termine inizialmente pattuito.
Secondo la difesa aziendale, posto che la forma scritta ad substantiam è richiesta dalla legge solo per l’apposizione del termine di durata del rapporto di lavoro e non anche per la relativa proroga, il consenso della lavoratrice alla stessa avrebbe dovuto ritenersi manifestato per facta concludentia, ravvisabili nella prosecuzione dell’attività lavorativa da parte della medesima senza alcuna manifestazione di dissenso.
Il Giudice del lavoro ha respinto le deduzioni datoriali e, in accoglimento della prospettazione offerta dallo studio Salvagni, ha rilevato come, in assenza di forma scritta, la prosecuzione dell’attività lavorativa dimostri esclusivamente che la lavoratrice ha prestato il consenso alla continuazione del rapporto oltre la scadenza del termine ma non anche alla proroga del contratto a tempo determinato, con conseguente applicazione del meccanismo sanzionatorio di cui al citato art. 22, co. 2 del D.Lgs. n. 81/2015.
Il Tribunale ha, quindi, condannato Alitalia alla riammissione in servizio della dipendente e, stante la sottoposizione della società alla procedura di amministrazione straordinaria, dichiarato il diritto della medesima ad un’indennità risarcitoria pari a 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.