Causa patrocinata dallo Studio legale Salvagni
Il Tribunale di Roma, con sentenza del 26 giugno 2021, ha riconosciuto l’assegnazione di un’auto aziendale concessa ad uso promiscuo quale retribuzione in natura corrisposta mediante il conferimento in favore del lavoratore di beni e/o servizi, comunemente denominati "fringe benefit”.
La vicenda riguarda una lavoratrice alla quale l’azienda, per oltre dieci anni, ha assegnato una vettura aziendale ad uso promiscuo. La dipendente, a seguito della revoca dell’auto aziendale, ha chiesto il riconoscimento della natura retributiva della stessa e il conseguente pagamento delle retribuzioni per equivalente in ragione della mancata fruizione del benefit, trattandosi di retribuzione irriducibile ex art. 2103 e 2099 c.c. e ormai entrata a far parte del patrimonio della lavoratrice.
Il Tribunale di Roma, per quanto attiene all’attribuzione dell’auto aziendale per “uso promiscuo” con inserimento in busta paga dell’elemento figurativo del valore convenzionale dell’auto, ha ritenuto che tale concessione, trattandosi di “fringe benefits”, assume valore di retribuzione in natura, cui si applica il principio di irriducibilità della retribuzione.
Pertanto, secondo il giudice, il datore può revocare l’utilizzo dell’auto, ma solo a condizione di mantenere lo stesso livello retributivo del dipendente, trattandosi di retribuzione irriducibile, connessa all’uso promiscuo dell’auto.
La società, pertanto, è stata condannata al pagamento di una somma avente natura retributiva (il cui parametro è stato determinato in base alle tariffe ACI), quale controvalore economico del benefit revocato.