Il Tribunale di Latina reintegra 5 lavoratori licenziati dalla Sapa di Fossanova

Sentenza pubblicata su Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, n. 2/2017

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Ordinanza Tribunale Latina, 27 settembre 2016

Al Tribunale di Latina vincono i lavoratori e i loro diritti.

La Sapa (ex ALCOA) di Fossanova, importantissima azienda siderurgica del territorio sud pontino, a luglio del 2014, a seguito di una procedura di mobilità, licenziava tutti i dipendenti di tale sede (ossia 136 lavoratori). Il 27 settembre 2016 il Tribunale di Latina ha accolto i primi ricorsi presentati da alcuni lavoratori appartenenti all’organizzazione sindacale CGIL – FIOM, tutti rappresentati in giudizio dall’avvocato Michelangelo Salvagni, reintegrandoli nel posto di lavoro ai sensi dell’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori e condannando la società a corrispondere ai medesimi un risarcimento del danno pari a 12 mensilità (misura massima prevista per legge).

La controversia prende le mosse da una procedura di mobilità, apertasi e conclusasi nell’anno 2014 causa “forti perdite economiche”, allorché la Sapa comunicava la chiusura dello stabilimento di Fossanova e il licenziamento di tutti i 136 dipendenti che ivi prestavano servizio.

Il giudice invece, accogliendo la tesi dei lavoratori, ha dichiarato l'illegittimità della procedura di mobilità poiché il criterio di scelta indicato dalla Sapa è risultato del tutto falso. Il Tribunale di Latina, infatti, ha osservato sul punto che a fronte della sussistenza di 136 dipendenti effettivamente in organico presso la sede di Fossanova, i destinatari del provvedimento di recesso collettivo erano solo 130. Quindi, ben 6 lavoratori che espletavano la loro attività presso la sede di Fossanova non risultavano destinatari di alcun provvedimento di licenziamento. Il magistrato ha accertato al riguardo che questi 6 lavoratori erano stati ricollocati presso lo stabilimento di Atessa, in Abruzzo, facente parte del gruppo societario Sapa, nonostante “sulla carta” facessero parte dei 136 lavoratori che prestavano servizio nello stabilimento di Fossanova. Da qui l'illegittimità del criterio di scelta adottato dalla società al fine di giustificare il licenziamento collettivo, giudicato tutt'altro che oggettivo e veritiero, con conseguente riconoscimento per i lavoratori ricorrenti della tutela reintegratoria piena ex art. 18 Legge n. 300/70.

Per una migliore comprensione della vicenda, si segnalano i seguenti articoli pubblicati on line:

Corriere di Latina

Radio Luna 

http://www.ilcaffe.tv/articolo/28103/reintegrati-i-lavoratori-licenziati-dalla-fabbrica-dell-alluminio

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