Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
Il Tribunale di Roma, con due sentenze molto importanti del 03.06.2020, ha dichiarato l’illegittimità del trasferimento, poiché disposto dalla Telecom in violazione dell’art. 2103 c.c., riconfermando, ancora una volta, la natura di trasferimento del provvedimento datoriale di spostamento del lavoratore effettuato tra due diverse sedi di lavoro presso il medesimo Comune di Roma.
Le due lavoratrici erano state trasferite dalla sede di Viale Parco de’ Medici alle sedi di Via Valleranello e di Oriolo Romano.
Il Tribunale di Roma, inoltre, ha accertato il demansionamento subito dalle dipendenti dichiarando che le attività di customer care svolte presso il settore Small Enterprise Centro - Gestione Olo e presso il settore Credit Management sono inferiori e dequalificanti in quanto riconducibili o riferibili a compiti di 2° e/o 3° livello del Contratto Collettivo delle Telecomunicazioni.
Il Giudice del Lavoro, pertanto, ha ordinato la reintegrazione nelle mansioni di 5° livello di appartenenza delle lavoratrici, nonché l’adibizione di quest'ultime presso la precedente sede di lavoro e/o presso la sede aziendale più prossima al loro domicilio e/o residenza.