TELECOM E DEMANSIONAMENTO PER 5 ANNI DI UN 7° LIVELLO: LA CORTE DI APPELLO AUMENTA IL RISARCIMENTO DEL DANNO PROFESSIONALE AL 50% DELLA RETRIBUZIONE MENSILE.

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

 

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 25.3.2022, in una causa patrocinata sia in primo grado che in secondo grado dallo Studio Legale Salvagni, ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale di Roma con cui Telecom Italia S.p.a. è stata condannata al risarcimento del danno professionale per un illegittimo demansionamento, durato oltre 5 anni, di una lavoratrice che, inquadrata nel 7° livello, è stata invece adibita a mansioni di inserimento dati riferibili, a parere dei giudici di secondo grado, al 2° livello del CCNL applicato.

Il secondo organo giudicante, infatti, respingendo l’appello incidentale di Telecom, che chiedeva la riforma della sentenza di primo grado favorevole alla prestatrice, ha confermato le statuizioni del primo giudice secondo cui la lavoratrice ha subito un illegittimo demansionamento, in quanto, pur essendo inquadrata nel 7° livello, invece dal 2012 a al 2017 è stata adibita a mansioni di mero inserimento dati, corrispondenti al 2° livello del CCNL applicato.

Sul punto, la Corte di Appello ha anche confermato il principio che, trattandosi di inadempimento contrattuale, spettava alla Telecom fornire la prova dell’esatto adempimento dell’obbligo scaturente dall’art. 2103 c.c..

I giudici, pertanto, raffrontando le mansioni svolte dalla lavoratrice dal 2012 con quelle previste dalla declaratoria di 7° livello, hanno affermato come le prime non possano essere in alcun modo rispondenti alle caratteristiche che connotano la seconda (funzioni direttive e/o funzioni specialistiche che richiedono un contributo professionale autonomo e innovativo), trattandosi, piuttosto, di mansioni rientranti nel 2° livello (attività operative di media complessità, connotate da metodi di lavoro e procedure definite).

Inoltre, il secondo giudice, ha accolto l’appello proposto dalla lavoratrice nella parte in cui chiedeva il riconoscimento di una somma maggiore a titolo di danno professionale in ragione del lungo periodo di demansionamento (dal 2012 al 2017), dell’ampio divario tra le mansioni che avrebbe dovuto svolgere in base al livello posseduto (7° livello) e quelle inferiori assegnate (di 2° livello), del comportamento assunto dalla società, delle mansioni inferiori espletate e del precedente ruolo ricoperto dalla lavoratrice nella società prima del demansionamento.

La Corte, alla luce di tale accertamento, ha condannato la Telecom al risarcimento del danno professionale subito dalla lavoratrice quantificandolo non più nel 30% della retribuzione mensile percepita dalla danneggiata, bensì nel 50% della retribuzione moltiplicata per tutto il periodo del subito demansionamento (dal 2012 al 2017).