TELECOM E DEMANSIONAMENTO DI UN 6° LIVELLO AL DAC/CDA: LA CORTE DI APPELLO CONDANNA LA SOCIETA’ AL RISARCIMENTO DEL DANNO PROFESSIONALE E MORALE PER 100 MILA EURO.

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 15.03.2022, in una causa patrocinata sia in primo grado che in quello di secondo grado dallo Studio Legale Salvagni, ha confermato integralmente la sentenza di primo grado del Tribunale di Roma, impugnata da Telecom Italia S.p.a., con cui la suddetta Società è stata condannata al risarcimento del danno per un illegittimo demansionamento di un lavoratore adibito al DAC/CDA.

Infatti, il secondo organo giudicante, respingendo l’appello di Telecom, ha confermato le statuizioni del primo giudice, secondo cui il lavoratore, assegnato al DAC/CDA dal 2012 al 2017, è stato illegittimamente adibito a mansioni inferiori non equivalenti o riferibili al 6° livello.

Anche il secondo giudice, pertanto, raffrontando le mansioni svolte dal lavoratore dal 2012 con quelle previste dalla declaratoria di 6° livello, ha rilevato come le prime non possano essere in alcun modo rispondenti alle caratteristiche che connotano la seconda (funzioni direttive e/o funzioni specialistiche che richiedono un contributo professionale autonomo e innovativo), trattandosi, piuttosto, di mansioni rientranti nel 3° livello (attività operative di media complessità, connotate da metodi di lavoro e procedure definite).

La Corte di Appello ha anche confermato l’orientamento della Cassazione secondo cui, in caso di dedotto demansionamento, spetta alla Telecom fornire la prova dell’esatto adempimento dell’obbligo scaturente dall’art. 2103 c.c. in merito allo svolgimento da parte del lavoratore di mansioni rientranti nel proprio livello e profilo professionale (nel caso di specie il 6° livello).

La Corte, condividendo l’orientamento del Tribunale, ha affermato che l’inadempimento da parte del datore di lavoro alle regole previste dall’art. 2103 c.c. ha determinato un danno da demansionamento, di natura patrimoniale e morale, provato da vari elementi, quali: la rilevante durata della dequalificazione; la gravità della condotta datoriale (che ha adibito il lavoratore a mansioni di ben tre livelli inferiori a quelle spettanti); la qualità e quantità dell’esperienza lavorativa pregressa; l’esito della dequalificazione.

La condotta societaria, secondo i giudici di secondo grado ha quindi comportato un impoverimento del bagaglio di conoscenze ed esperienze del lavoratore, compromettendone la sua professionalità.

La Corte ha quindi confermato la condanna del primo giudice nei confronti di Telecom al risarcimento del danno professionale subito dal lavoratore dal 2012, quantificato in circa 65.000,00 euro per danno alla professionalità e 36.000,00 euro per danno morale.