TELECOM ITALIA S.P.A. E MANSIONI SUPERIORI: LA CORTE DI APPELLO DI ROMA DICHIARA CHE LE MANSIONI DI PROJECT MANAGER SONO RIFERIBILI AL 6° LIVELLO E NON AL 5° LIVELLO DI FORMALE ASSEGNAZIONE.

Errata corrige 17 OTT 2022

Causa patrocinata dalla Studio legale Salvagni.

Con sentenza del 25 maggio 2022, la Corte di appello di Roma, sezione Lavoro, ha accolto il ricorso in appello proposto da un dipendente Telecom che, formalmente inquadrato nel 5° livello del CCNL Commercio, aveva svolto funzioni di Project Manager e, per tale ragione, aveva proposto appello avverso la sentenza di primo grado che gli aveva negato il diritto all’inquadramento nel 6° livello.

La Corte di appello, pertanto, ha accolto la tesi difensiva dello Studio legale Salvagni e l’interpretazione del CCNL delle Telecomunicazioni fornita in seno al ricorso in appello, laddove era stato evidenziato che per la riconducibilità delle funzioni al 6° livello rivendicato non sia affatto necessario l’espletamento di “funzioni direttive”, in quanto il tenore letterale del contratto collettivo è chiaro nel ritenere che l’espletamento di tali funzioni sia requisito alternativo rispetto a quello dello svolgimento di funzioni specialistiche (a cui pure fa riferimento la declaratoria di 6° livello).

Ed infatti, il Collegio di merito, come strenuamente sostenuto dallo Studio legale Salvagni, ha affermato come a ciò si pervenga, non solo grazie all’uso della disgiuntiva “ovvero”, ma anche osservando come l’espletamento delle “funzioni direttive” sia richiesto soltanto per alcuni dei (e non per tutti i) profili professionali del 6° livello.

Ed ancora, i giudici di appello, con riferimento all’ulteriore requisito richiesto dalla declaratoria di 6° livello, ossia il “contributo professionale autonomo e innovativo”, hanno finalmente chiarito che tale contributo si sostanzia nell’elaborazione di una personale ed autonoma soluzione a problemi di media difficoltà tecnica, la cui definizione non sia prevista da procedure aziendali sostanzialmente predefinite. Tale contributo, per contro, non è richiesto dalla declaratoria di 5° livello (che fa esclusivo riferimento a compiti specialistici svolti nell’ambito “dei principi, norme e procedure valevoli nel campo di attività in cui operano”).

Sulla scorta di quanto sopra, la Corte di appello ha pertanto accertato che le mansioni di Project Manager svolte dal lavoratore sono riconducibili al superiore 6° livello di inquadramento del CCNL Telecomunicazioni, riconoscendo il diritto di quest’ultimo ad essere assegnato a funzioni di detto livello, con conseguente riparametrazione della retribuzione percepita dallo stesso e pagamento delle differenze retributive maturate (circa € 17.000,00 quale arretrato e circa € 300,00 mensili quale differenza tra i livelli).