Errata corrige 19 NOV 2022
Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
La vicenda tratta il caso di una lavoratrice inquadrata nel 6° livello del CCNL Metalmeccanici, che durante il rapporto di lavoro aveva espletato rilevanti presso l’Area progettuale Lavoro, Formazione, Open data e Territorio, e rientranti nel 6° livello.
La lavoratrice adiva il Tribunale di Roma lamentando di essere stata adibita, da settembre 2015 a novembre 2016, a mansioni inferiori e non equivalenti rispetto a quelle svolte in precedenza, in quanto, trasferita presso l’Area Sanità, veniva assegnata ai progetti di HELP DESK e adibita a svolgere compiti semplici, ripetitivi e standardizzati (da effettuare tramite procedure informatiche predefinite, dovendo in concreto limitarsi a seguire maschere e menù a tendina), consistenti nella semplice acquisizione di segnalazioni relative ad anomalie di referti medici e inserimento dati.
Il Tribunale di Roma, con sentenza del 19.09.2022, ha accertato la dequalificazione professionale subita dalla lavoratrice per essere stata adibita, per oltre un anno, a mansioni inferiori rientranti, anziché nel 6° livello di formale inquadramento, nel 3° livello e consistenti in mere attività esecutive di natura amministrativa.
Il Giudice ha condannato la società al risarcimento del danno alla professionalità subito dalla dipendente, tenendo conto della cospicua intensità della dequalificazione subita considerando che la stessa era stata adibita a mansioni elementari e ripetitive di circa 3 livelli inferiori rispetto a quelle di inquadramento contrattuale.
Il Tribunale ha inoltre condannato la società al risarcimento alla lavoratrice del danno biologico derivato dalla dequalificazione professionale subita.