Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
La vicenda tratta il caso di una lavoratrice, inquadrata nel 7 Livello del CCNL Metalmeccanici, che durante il rapporto di lavoro aveva espletato sino al 2007 mansioni di Responsabile di una rilevante Funzione aziendale, con direzione e coordinamento di risorse.
La prestatrice instaurava un giudizio presso il Tribunale di Roma lamentando di essere stata adibita, dal luglio 2007 e fino al dicembre 2017, a mansioni inferiori e, comunque, non equivalenti rispetto a quelle che aveva espletato in precedenza quale Responsabile della suddetta Funzione di 7 livello, in quanto, nel tempo, veniva illegittimamente spostata a vari Settori e Funzioni e formalmente assegnata e ruoli provi di contenuto sino al 2013, venendo lasciata sostanzialmente inattiva e priva di reali compiti da svolgere.
Successivamente, dal 2014, la prestatrice veniva trasferita presso l’Area Sanità e assegnata ai progetti di HELP DESK venendo così adibita a mansioni elementari, ripetitive e standardizzate (da effettuare tramite procedure informatiche predefinite, dovendo in concreto limitarsi a seguire maschere e menù a tendina), consistenti nella semplice acquisizione di segnalazioni relative ad anomalie di referti medici e inserimento dati.
Il Tribunale di Roma, con sentenza dell’11.10.2022, ha accertato la dequalificazione professionale subita dalla lavoratrice per ben 10 anni per essere stata appunto adibita dal luglio 2007 al dicembre 2017 a mansioni riferibili al 3° livello del CCNL di settore e, quindi, di 4 livelli inferiori rispetto a quelle di inquadramento contrattuale (7° livello), comportanti mere attività esecutive di natura amministrativa e non implicanti, peraltro, alcuna autonomia e decisionalità proprie del livello posseduto.
Il Giudice ha quindi condannato la società al risarcimento del danno alla professionalità subito dalla dipendente, tenendo conto della rilevante durata della dequalificazione (più di un decennio) e dell’intensità della stessa.
Il Giudice, inoltre, ha condannato la società a risarcire alla lavoratrice anche il danno biologico derivato dalla dequalificazione professionale subita.