TELECOM E SETTORE REGIA NAZIONALE: IL TRIBUNALE DI ROMA CONDANNA L'AZIENDA AL RICONOSCIMENTO DELLE MANSIONI SUPERIORI DI 6° LIVELLO DEL CCNL OLTRE AL PAGAMENTO DI OLTRE 20 MILA EURO PER DIFFERENZE RETRIBUTIVE.

Errata corrige  09 DIC 2022

Causa patrocinata dallo Studio legale Salvagni. 

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 9293 del 10 novembre 2022, ha condannato la società TELECOM ITALIA S.P.A. a riconoscere ad un suo dipendente il superiore 6° livello del CCNL Telecomunicazioni, nonché a corrispondere al medesimo tutte le differenze retributive maturate per il periodo oggetto di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.

La vicenda riguarda un lavoratore della REGIA NAZIONALE, inquadrato nel livello 5° del CCNL di settore che, per circa 8 anni, ha svolto rilevanti funzioni specialistiche nell'ambito del settore di appartenenza.

Il Tribunale di Roma ha accolto la tesi sostenuta dallo Studio Legale Salvagni secondo cui le mansioni svolte dal regista nazionale sono riconducibili al 6° livello del CCNL Telecomunicazioni e, in particolare, al profilo esemplificativo di Coordinatore di settori operativi ovvero il "Lavoratrice/tore che, sulla base di direttive generali, coordina importanti organismi operativi, tecnici, amministrativi, provvedendo alla programmazione, alla gestione e all'utilizzo integrato e ottimizzato delle risorse umane, tecniche, economiche ed organizzative assegnate".

Sulla scorta di quanto sopra, il Giudice del lavoro ha confermato che il ricorrente, dal dicembre 2008 al febbraio 2015, ha svolto funzioni di coordinamento del settore operativo (Regia Nazionale) "con facoltà decisionale e autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali" e, pertanto, ha riconosciuto al lavoratore il diritto ad essere inquadrato al superiore 6° livello del CCNL Telecomunicazioni sin dal 2008, con conseguente riparametrazione della retribuzione percepita dallo stesso nonché condannando la società al pagamento delle differenze retributive maturate.