Errata corrige 02 FEB 2023
Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
Il Tribunale di Roma, con sentenza del 22.12.2022, ha accertato l’illegittimità del trasferimento di una lavoratrice, assistita dallo Studio Legale Salvagni, nonché l’illegittimo demansionamento subito dalla medesima, dal V livello al III livello (dall’aprile 2014 al marzo 2019) e poi, in seguito al trasferimento, al II livello (dall’aprile 2019 alla data di deposito del ricorso) del CCNL Telecomunicazioni.
In particolare, per quanto attiene al trasferimento illegittimo, il Giudice ha rilevato che mancavano i requisiti previsti dall’art. 2103 c.c. per il trasferimento della lavoratrice dal settore Consumer Vendita Agenti al settore Credit Management e che l’Azienda non avesse esperito alcuna difesa al fine di dimostrare che il luogo in cui era stata trasferita la dipendente non concretasse una unità produttiva, con conseguente applicazione dell’art. 2103 c.c..
Secondo il Tribunale nel caso di specie non poteva applicarsi in alcun modo la presunta “deroga” prevista dal CCNL Telecom secondo cui lo spostamento nel medesimo Comprensorio (ossia Roma) non configurerebbe trasferimento del lavoratore.
A parere del giudice poi non risultavano provate da parte dell’azienda le ragioni del trasferimento.
Sulla base delle suddette premesse, il Giudice ha dichiarato illegittimo il trasferimento e ha ordinato di ricollocare la lavoratrice nella sede di provenienza, ossia il Settore Consumer Vendita Agenti.
Inoltre, il Giudice, valutando le dichiarazioni dei testi escussi, e richiamando precedenti giurisprudenziali, sempre dello Studio Legale Salvagni, ha ritenuto sussistere l’illegittimo demansionamento della ricorrente in quanto le mansioni a cui era stata adibita nel tempo, dapprima, nel periodo dall’aprile 2014 al marzo 2019 presso il Settore Consumer Vendita Agenti, ossia di volantinaggio e inserimento dati nei sistemi informatici e, poi, di tipizzazioni presso il Settore Credit Management (dall’aprile 2019 al deposito del ricorso), non fossero riferibili al V livello posseduto, ma al III livello e, poi, al II livello, e
Il Tribunale, inoltre, ha ordinato all’Azienda di adibire la dipendente alle mansioni del proprio inquadramento di V livello presso il settore Consumer Vendita Agenti.
Infine, il Giudice adito ha condannato la Telecom a risarcire sia il danno alla professionalità patito dalla lavoratrice per un periodo di demansionamento di circa 7 anni, in misura pari ad una mensilità di retribuzione (100%), sia il danno biologico (all’integrità psico-fisica), stimato in 10.000,00 euro, sia il danno all’integrità morale, stimato in ulteriori 10.000,00 euro, con condanna della società resistente al pagamento delle spese del giudizio.