Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
Con sentenza del 30 dicembre 2022, resa al termine della fase di opposizione Fornero, il Tribunale di Latina, Sezione Lavoro, ha modificato il proprio precedente orientamento della fase sommaria, condannando la Slim Aluminium S.p.a. a reintegrare un lavoratore illegittimamente licenziato per asserita giusta causa, con applicazione dell’art. 18, co. 4 (e non più co. 5) dello Statuto dei Lavoratori.
In particolare, il Tribunale adito, dapprima, ha confermato che il licenziamento intimato al lavoratore fosse illegittimo in quanto la contestazione disciplinare principale (nella specie l’essersi rivolto al medico competente con toni provocatori ed atteggiamento indisponente, avvicinandosi oltre misura alla scrivania di quest’ultimo e l’aver disatteso le procedure aziendali di distanziamento sociale previste per l’epidemia Covid-19) non risultava così grave da giustificare il recesso e, poi, perché la presunta recidiva per un precedente addebito che aveva determinato l’irrogazione di una sanzione sospensiva doveva ritenersi illegittima.
Il Giudice, pertanto, venuto meno anche il presupposto della recidiva contestata, ha stabilito che gli addebiti contestati al lavoratore non integrassero i requisiti della giusta causa per legittimare il recesso nei confronti del ricorrente.
Con la sentenza in esame il Giudice ha così recepito il recente orientamento della giurisprudenza di Cassazione dell’aprile del 2022, ormai consolidatosi con altre 10 sentenze della Suprema Corte, che prevede la reintegra del lavoratore anche nel caso in cui la condotta contestata non rientri in un comportamento espressamente tipizzato dal CCNL applicato, ma possa essere ricompresa all’interno di una fattispecie prevista dal contratto collettivo mediante clausole generali o elastiche, punita con sanzione meramente conservativa.
Dunque il Tribunale, mutando il proprio precedente orientamento di cui all’ordinanza Fornero emessa all’esito della fase sommaria del giudizio, ha accolto la tesi del lavoratore e per l’effetto ha condannato la Società resistente a reintegrare il dipendente illegittimamente licenziato, nonché al risarcimento del danno, quantificato in 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita, in applicazione della tutela di cui all’art. 18, co. 4, dello Statuto dei Lavoratori.