Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
Sentenza segnalata su Wikilabour
Il Tribunale di Roma con ordinanza del 18 dicembre 2023, ha accolto la domanda della ricorrente accedendo alla tesi dello Studio Legale Salvagni per cui le patologie di cui è affetta la lavoratrice, tra cui la fibromialgia, integrano una condizione di disabilità, con conseguente obbligo datoriale di realizzare gli accomodamenti ragionevoli.
La vicenda tratta il caso di una lavoratrice che, in procinto di superare il periodo di comporto in ragione di diverse gravi patologie da cui era affetta, tra cui la fibromialgia, ha proposto ricorso d’urgenza al Tribunale di Roma al fine di veder accertate le proprie patologie quale situazione di handicap, rientrante nella definizione eurounitaria. La ricorrente ha chiesto, al contempo, sia lo scomputo dal comporto delle assenze per malattia dipendenti dalla fibromialgia, sia l’adibizione, quale accomodamento ragionevole, al lavoro agile, con un numero minimo di rientri in presenza.
In particolare, il Giudice, da una parte, ha ordinato lo scomputo dal periodo di comporto delle assenze per malattia dovute alla suddetta patologia, dall’altra, ha dichiarato che il rifiuto della società di consentire alla lavoratrice di svolgere la prestazione in modalità di telelavoro configuri una discriminazione indiretta ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 216/2003. Ciò anche in considerazione del fatto che il perdurare della modalità di svolgimento della prestazione, prevalentemente in presenza, fosse idonea ad aggravare le condizioni di salute della ricorrente.
Il giudice capitolino, pertanto, ha dichiarato il diritto della ricorrente, in ragione della propria condizione di disabilità, a svolgere la prestazione lavorativa prevalentemente mediante modalità di lavoro agile, con un massimo di quattro rientri mensili.