Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
Con quattro ordinanze depositate in data 26.04.2017 il Tribunale Ordinario di Civitavecchia, sezione lavoro, ha annullato il licenziamento Impugnato da quattro lavoratori Assistenti di Volo condannando la Società Alitalia a reintegrarli nel posto di lavoro e a corrispondere agli stessi un indennizzo economico. La fattispecie concreta oggetto di contenzioso riguardava l’accertamento della violazione dei criteri di scelta nella procedura di licenziamento collettivo, apertasi nell’ottobre 2014, che ha riguardato circa 2000 lavoratori dipendenti dell’allora Alitalia CAI S.p.A.
Si domandava al Tribunale, previa declaratoria di nullità e/o illegittimità e/o inefficacia del licenziamento, la condanna alla reintegra dei Lavoratori e al pagamento dell’indennizzo di cui all’art. 18 della L. 300/1970; l’accoglimento è totale.
In ossequio all’indirizzo consolidato della Cassazione, il Giudice ha affermato che nel licenziamento collettivo e nel collocamento in mobilità è il datore di lavoro a dover indicare compiutamente i criteri e le modalità della sua scelta; secondo il Tribunale di Civitavecchia, infatti, grava sul datore di lavoro l’onere di allegazione dei criteri di scelta e la prova della loro piena applicazione individuale nei confronti dei lavoratori licenziati, mentre grava sul lavoratore l’onere di dimostrare che la scelta in concreto operata dal datore di lavoro non ha in realtà fatto applicazione di quei criteri, allegando l’indicazione dei lavoratori in relazione ai quali la scelta è stata illegittimamente applicata.
In base a tale principio, il provvedimento giudiziario ha osservato come la convenuta, a differenza dei ricorrenti, non abbia provveduto ad adempiere all’onere della prova circa il fatto contestato, ossia la maggiore anzianità dei ricorrenti rispetto ad altri lavoratori non soggetti a recesso datoriale. Infatti, nel caso di specie la convenuta si era limitata a produrre in giudizio un documento non idoneo a dimostrare il rispetto dei criteri di scelta ne lo aveva dimostrato a seguito della prova testimoniale.
Pertanto, il Tribunale di Civitavecchia, in assenza di idonea prova documentale e/o testimoniale, ha stabilito che l’onere della prova da parte datoriale non era stato adempiuto, determinando l’accertamento della violazione del criterio di scelta concordato e l’assunto per cui se tale criterio fosse stato applicato correttamente i ricorrenti non avrebbero dovuto essere licenziati stante la loro maggiore anzianità rispetto a quella convenzionalmente e illegittimamente assegnata da Alitalia ai fini di giustificare il loro licenziamento.
Il Tribunale di Civitavecchia ha condannato l’Alitalia a reintegrare in servizio i quattro lavoratori secondo i suesposti principi.