Articolo di Michelangelo Salvagni.
pubblicato il 24/06/2024 su Rivista Labor.
Condivido il mio ultimo contributo sulla Rivista Labor in tema di regime di decadenza nella fattispecie dell’appalto illecito nel caso in cui il prestatore sia stato licenziato dal datore apparente.
L’ordinanza 8 marzo 2024, n. 6266, ripercorre in maniera analitica l’evoluzione giurisprudenziale sul tema della decadenza nei casi di appalto illecito e, comunque, di interposizione illegittima di manodopera.
In breve, tale ordinanza dell’8 marzo 2024 afferma che, in caso di domanda volta all’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’appaltante, i termini di decadenza, di cui all’art. 32, comma 4, lett. d), L. 183/2010, trovano applicazione solo se l’utilizzatore abbia negato per iscritto la titolarità del rapporto, non essendo imputabile allo stesso (ai fini del decorso dei termini decadenziali) l’atto di licenziamento intimato.
Il provvedimento in commento è di rilievo in quanto stabilisce il definitivo superamento dell’orientamento di Cassazione del 2016, secondo cui il recesso intimato dal datore fittizio produceva effetti anche nei confronti del reale utilizzatore e, quindi, doveva essere impugnato nei 60 giorni a pena di decadenza.
Non da ultimo, la decisione, al fine di dirimere ogni dubbio sul tema della decadenza, richiama espressamente
il recente orientamento della Suprema Corte, dell’autunno del 2023, con riferimento all’art. 80 bis, d.l. n. 34/2020, norma di interpretazione autentica dell’art. 38, comma 3, d.lgs. 81 del 2015, sulla quale vi era stato qualche dubbio interpretativo rispetto sia all’applicazione estensiva della stessa al caso dell’appalto non genuino sia sull’applicazione retroattiva ai giudizi in corso.
Il principio che ormai si consolida, anche in ragione della citata norma di interpretazione autentica, e’ il seguente: l’atto di recesso posto in essere dal datore interponente non può produrre effetti su quello interposto, con la conseguente inesistenza giuridica del recesso stesso in quanto proveniente a non domino.
Per chi volesse approfondire tale tematica secondo l’evoluzione giurisprudenziale, di seguito l’articolo, nonché il LINK per il collegamento.
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