Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 2296/2017 depositata il 09.03.2017, ha dichiarato l’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, direttamente con la Società utilizzatrice, per una lavoratrice assunta con contratto di lavoro in somministrazione condannando la Società stessa al pagamento di un’indennità risarcitoria.
La vicenda portata al vaglio del magistrato implicava l’accertamento della regolarità della somministrazione anche con riferimento alla causale utilizzata nel contratto posto a giustificazione del rapporto di lavoro. Il Tribunale di Roma ha quindi accertato la non veridicità di tali ragioni. Ed infatti, il Giudice capitolino, a seguito dell’istruttoria svolta, ha stabilito che la ricorrente, insieme a colleghi direttamente assunti dalla Società utilizzatrice, ha svolto mansioni diverse e comunque non corrispondenti a quelle indicate nel contratto di somministrazione e che avrebbero dovuto giustificare l’assunzione stessa.
Ulteriore profilo di irregolarità della somministrazione emerge anche dalla mancata dimostrazione in giudizio della effettuazione della valutazione dei rischi da parte della Società utilizzatrice; l’art. 20, comma 5, lett. d) del D. Lgs n. 273/2003 stabilisce infatti che il contratto di somministrazione di lavoro è vietato da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi. Insufficiente è apparso al Giudice l’estratto del DVR depositato dalla Società resistente, redatto in data successiva di anni rispetto al periodo in cui la ricorrente è stata utilizzata in somministrazione. Infatti, come da pronuncia della Cassazione (cfr. Cass. 02.04.2012, n. 5241), il datore di lavoro deve provvedere alla valutazione dei rischi prima della stipula del contratto, che esso sia a termine o in somministrazione a tempo detreminato.