Segnalo con piacere il mio ultimo articolo pubblicato sul n. 4/2024 della Rivista Giuridica del Lavoro sul seguente tema:
“L’estensione al caregiver della tutela antidiscriminatoria e degli accomodamenti ragionevoli che garantisce la protezione dal fattore di rischio del disabile”.
Il mio contributo prende in considerazione due ordinanze della Suprema Corte e in particolare:
- Cass. 17.1.2024, n. 1788;
- Cass. 20.5.2024, n. 13934.
Tali provvedimenti rappresentano le prime decisioni di legittimità che si occupano di questa tipologia discriminatoria, per così dire, per «associazione», occupandosi delle tematiche sia della discriminazione indiretta sia di quella diretta subita dal caregiver.
Accertamento, questo, che ha notevoli implicazioni, anche
sociali, oltre che lavoristiche, ai fini di consentire una effettiva protezione della persona che deve essere accudita.
I giudici di legittimità, infatti, si sono interrogati sul fatto se anche il caregiver possa godere delle garanzie stabilite dalle normative antidiscriminatorie (internazionali, eurounitarie e nazionali), in relazione a situazioni configurabili per il disabile come discriminazione diretta o indiretta; ciò al fine della possibile estensione, in favore del medesimo, delle tutele disciplinate dalle disposizioni che regolano la materia, in particolar modo di quelle che contemplano gli accomodamenti ragionevoli a carico del datore di lavoro in attuazione dell’art. 5, della Direttiva 2000/78.
Di particolare interesse, l’ordinanza Cass. 17.1.2024, n. 1788, con cui i giudici di legittimità hanno sottoposto alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale in tema di
discriminazione indiretta di una caregiver alla quale non erano state concesse condizioni orarie compatibili con le sue funzioni di assistenza e che, in ragione delle assenze dovute all’assistenza del figlio disabile, era stata alla fine licenziata.
Cass. 20.5.2024, n. 13934, sempre sulla falsariga della tutele antidiscriminatorie in favore del cargiver, tratta il caso di un licenziamento di una caregiver per mancata accettazione di un trasferimento incompatibile con le sue funzioni di sostegno del marito disabile grave. La Corte di Cassazione ha ritenuto di poter applicare a tale vicenda direttamente i princìpi della cd. sentenza Coleman, riconoscendo in favore della lavoratrice la tutela contro la discriminazione diretta e, in particolare, quella delineata dalla normativa antidiscriminatoria comprendente anche gli accomodamenti ragionevoli ex art. 3, comma 3-bis, d.lgs. n. 216/03.
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