IL LUOGO DI LAVORO A GEOMETRIA VARIABILE

Nella giornata di ieri, 26 marzo 2026, si è svolta presso l'Univesita' di Tor Vergata, facoltà di Economia, un'interessantissima giornata di approfondimento in tema di tutele in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro tra spazi fisici e virtuali dal titolo:
Il luogo di lavoro a geometria variabile

Interessanti le relazioni che si sono avvicendate sul tema del luogo di lavoro, della sua definizione e conseguente estensione in termini di tutele in materia di sicurezza sul lavoro, anche con riferimento alle fattispecie del lavoro agile, delle trasferte e del lavoro itinerante.

In tale ambito, ho avuto la possibilità di fare un intervento sulle problematiche giurisprudenziali che si sono sviluppate in tema di smart working, nonché sull'evoluzione giurisprudenziale e dottrinale dell'infortunio in itinere prima e dopo il Dlgs n. 38 del 2000, ove il presupposto della tutela dell'evento infortunio è fondata sul semplice fatto che il viaggio ha come obiettivo il lavoro.

Fondamentale appare anche il principio per cui l"infortunio in itinere, così come stabilito dall'articolo 12 del D.lgs n. 38/2000 (ossia quello occorso durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro), debba essere riconosciuto come tale ed indennizzato a prescindere dal mezzo privato di locomozione utilizzato (ad es. auto privata, moto, bicicletta, monopattino, ecc), purché esso sia necessitato.

Di rilievo anche il dibattito sulla copertura assicurativa che dovrebbe estendersi anche ad ipotesi in cui il luogo di partenza e di rientro dal lavoro non corrisponda a quello di residenza formale, perché quello che dovrebbe contare è soltanto la finalità del viaggio con riferimento all'obiettivo del lavoro, dovendosi fare applicazione dell'ampia tutela del lavoratore prevista dall'articolo 38 costituzione.

Ringrazio tutti gli organizzatori di questo evento e, in particolare, l'ANCL a l'ASRI per avermi invitato.