LA CORTE D’APPELLO DI ROMA CONFERMA IL DIRITTO DI UN DIPENDENTE DI ATAC S.P.A. AD ESSERE INQUADRATO NEI SUPERIORI LIVELLI DI QUADRO E DI DIRIGENTE

Si segnala con soddisfazione il caso, patrocinato dallo Studio Legale Salvagni, che ha visto la Corte d'Appello di Roma confermare il diritto di un dipendente ATAC S.p.A. all'inquadramento nei livelli retributivi superiori di Quadro e, successivamente, Dirigente, condannando la società al pagamento delle relative differenze retributive.


La vicenda giudiziaria ha visto il riconoscimento del diritto del lavoratore, dapprima, dal Tribunale di Roma e, poi, dalla Corte d'Appello, ad essere inquadrato nell'area professionale del Quadro (parametri 230 e 250) e, per l'ultima parte del rapporto di lavoro, in quella dirigenziale.
La sentenza è significativa non solo per l'esito favorevole, considerata la complessità dell'onere della prova a carico del lavoratore e il riconoscimento della qualifica dirigenziale, ma anche per i chiarimenti forniti in merito all'interpretazione delle declaratorie contrattuali del CCNL Autoferrotranvieri.
In particolare, la Corte ha stabilito che la fattispecie è disciplinata dalla speciale disciplina di cui all'art. 18, allegato A), R.D. 18 gennaio 1931 n. 148, escludendo l'applicabilità dell'art. 2103 c.c. e della disciplina sul pubblico impiego ex art. 52, d.lgs. n. 165/2001.
Ai fini della decisione, sono stati ritenuti determinanti sia la documentazione prodotta dal lavoratore sia le testimonianze acquisite, che hanno corroborato la ricostruzione difensiva.
Per quanto concerne il periodo di riconoscimento della qualifica di Quadro, la Corte d'Appello ha evidenziato che il lavoratore operava con autonomia, sebbene sotto le direttive del dirigente di riferimento.


Il Collegio ha precisato che le declaratorie dell'area Quadro non richiedono una spiccata autonomia decisionale, né l'esclusività o unicità nell'esercizio delle mansioni, invero l'autonomia del "Quadro" si esplica nell'ambito delle linee-guida fornite dal dirigente, le quali definiscono il perimetro d'azione discrezionale del lavoratore.
Nel caso di specie, l'assoggettamento alle direttive dirigenziali è stato ritenuto compatibile e persino identificativo del parametro 250 rivendicato; pertanto, l'appartenenza all'area del Quadro non implica la necessità di autonomia decisionale o potere di firma.
Infine, nell'ultimo triennio del rapporto, il lavoratore ha dimostrato un incremento della propria autonomia decisionale e operativa, assumendo la responsabilità di una struttura aziendale di primo livello. Sulla base delle prove documentali e testimoniali, i Giudici hanno accertato il diritto all'inquadramento nella categoria del Dirigente.