Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
La Corte d'Appello di Milano, con due distinte sentenze, l'ultima delle quali depositata in data 7 luglio 2025, ha integralmente respinto gli appelli proposti da Telecom Italia S.p.a., confermando in toto le pronunce di primo grado del Tribunale di Milano (del 9 gennaio 2024 e del 3 ottobre 2024), accertando l'illegittimità dell'assorbimento del superminimo corrisposto a due dipendenti di con decorrenza dal febbraio 2018 e per tutto il periodo antecedente il deposito dei ricorsi.
La società aveva impugnato tali decisioni, sostenendo l'automaticità dell'assorbimento dei "superminimi" in caso di adeguamenti retributivi, la possibilità di disdire unilateralmente la prassi aziendale, e la comparabilità della natura dell'Elemento Retributivo Separato (ERS) con il "superminimo" ai fini dell'assorbimento.
La Corte d'Appello di Milano, riprendendo un consolidato orientamento giurisprudenziale e in linea con recentissime pronunce della Corte di cassazione (in particolare l'ordinanza dell'11 maggio 2025 n. 12477), ha confermato l'esistenza di un "uso aziendale" favorevole ai lavoratori, che escludeva il diritto dell'azienda a procedere all'assorbimento del "superminimo". È stato ribadito che la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro, come il mancato assorbimento del "superminimo" da parte di Telecom Italia per decenni nonostante numerosi rinnovi contrattuali, integra un "uso aziendale". Tale uso agisce come una fonte sociale, equiparabile a un contratto collettivo aziendale, vincolando il datore di lavoro.
La Corte ha altresì chiarito che l'accordo del 23 novembre 2017, che ha introdotto l'ERS, non conteneva alcuna previsione esplicita o implicita idonea a superare l'uso aziendale preesistente o a consentire l'assorbimento del "superminimo". Inoltre, la mera decisione di procedere all'assorbimento da parte di Telecom Italia non è stata considerata una valida "disdetta unilaterale" dell'uso aziendale. La Corte ha precisato che una disdetta efficace avrebbe richiesto una manifestazione chiara, univoca e motivata della volontà datoriale, rivolta alla generalità dei lavoratori, analogamente a quanto avviene per la disdetta di un contratto collettivo.
Infine, la sentenza ha ribadito l'incomparabilità tra il "superminimo" e l'ERS, principalmente per la differente incidenza sul calcolo del TFR, rendendo inammissibile l'assorbimento.
I lavoratori sono stati assistiti dallo Studio Legale Salvagni, con la preziosa collaborazione degli Avv.ti Caterina Scorrano e Giulia Ausili, che hanno patrocinato l'azione legale con successo.