LA DOPPIA TUTELA DEL DISABILE NEL LICENZIAMENTO PER IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA: L'ACCOMODAMENTO RAGIONEVOLE SI “AGGIUNGE” AL REPÊCHAGE

Condivido la recente pubblicazione del libro, edito da Giuffre', dal titolo;

Il rapporto di lavoro nell’era digitale.
Profili applicativi nella gestione
del personale e nella crisi d’impresa

Nel pdf la copertina, l'indice e un estratto dell'articolo.

Nell'ambito di tale collettanea che tocca vari aspetti del diritto del lavoro, curata dal Collega Marco Proietti e in cui hanno collaborato professori universitari, magistrati e avvocati, ho avuto il piacere di occuparmi di un capitolo che ha trattato la seguente tematica:

LA DOPPIA TUTELA DEL DISABILE NEL CASO DI LICENZIAMENTO PER IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA: L’OBBLIGO DI ACCOMODAMENTI RAGIONEVOLI SI “AGGIUNGE” E “RAFFORZA” QUELLO DI REPÊCHAGE

Il filo rosso che contraddistingue il mio elaborato si incentra sulla tematica del licenziamento del lavoratore divenuto inidoneo alla mansione in ragione delle sue
condizioni di disabilità.

Sul tema del licenziamento per impossibilità sopravvenuta sono numerosi gli interventi che si registrano da parte sia della dottrina sia della giurisprudenza.

L’obiettivo che muove la mia trattazione è quello di tentare di fornire un quadro di questa fattispecie alla luce di una “nuova
stagione” della tutela del lavoratore disabile, che trova la propria fonte principale nelle normative antidiscriminatorie sovranazionali.

In questa complessa materia, si sviluppa il ragionamento del contributo con riferimento alla tematica del licenziamento del disabile per impossibilità
sopravvenuta della prestazione per una fattispecie per cui si configura un “duplice obbligo” per il datore di lavoro ai fini della salvaguardia
del posto di lavoro del prestatore disabile nell’accezione eurounitaria.

All’obbligo di repêchage, infatti, si aggiunge quello dell'accomodamento ragionevole, vincoli questi che, proprio in considerazione del loro stretto collegamento funzionale, rafforzano la tutela del prestatore disabile nel caso di inidoneità sopravvenuta alla mansione.

In questo percorso di interpretazione della fattispecie del disabile divenuto inidoneo alla mansione, occorre dare conto dell’ultimo indirizzo della Corte di Cassazione che, con decisione del 22 maggio 2024, n. 14307, ha affrontato la questione del recesso per impossibilità sopravvenuta di un lavoratore disabile.

Il provvedimento n. 14307/2024 rappresenta una vera e propria “rivoluzione esegetica” su questa fattispecie di licenziamento che, sino a questa pronuncia, aveva ritenuto che il
mancato rispetto dell’obbligo di adottare gli accomodamenti ragionevoli in collegamento con quello di ricollocazione determinasse esclusivamente la tutela reale attenuta ex art. 18, comma 4, L. n. 92/2012.

In ragione del contesto antidiscriminatorio sovranazionale e nazionale posto a protezione del disabile, è stato ritenuto che debbano applicarsi, anche a questa forma di recesso, le tutele di cui al comma 1 dell’art. 18, L. 300/70 in quanto “dalla violazione di norme specificatamente poste a protezione
del disabile e della sua condizione non può che derivare la natura discriminatoria dell’atto”.