L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 460 del 9 gennaio 2025 offre spunti interessanti sul tema della discriminazione sul lavoro, in particolare per i dipendenti con disabilità.
La decisione esamina il caso di una dirigente, affetta da grave handicap, licenziata per presunta riorganizzazione aziendale.
Il provvedimento è di rilievo in quanto sottolinea come
una ragione organizzativa, anche se legittima, non può essere usata per mascherare una finalità o un effetto discriminatorio.
Questi i punti focali che caratterizzano il caso di specie:
1. Licenziamento discriminatorio vs. ritorsivo. A differenza del licenziamento ritorsivo, la cui illegalità dipende da un "motivo illecito determinante", il licenziamento discriminatorio è nullo anche se il fattore discriminatorio non è l'unica ragione del recesso. La Corte ha ribadito che la nullità di un licenziamento discriminatorio deriva direttamente dalla violazione di specifiche norme di diritto interno ed europeo.
2. Onere della prova.
La Cassazione ha corretto l'errore della Corte d'Appello che aveva richiesto alla lavoratrice una prova completa della discriminazione. Al contrario, la disciplina stabilisce un regime probatorio agevolato per il lavoratore: è sufficiente che il soggetto fornisca elementi che rendano plausibile l'esistenza di una condotta discriminatoria. A quel punto, l'onere della prova si inverte e spetta al datore di lavoro dimostrare l'assenza della discriminazione.
3. Molestie come atti discriminatori.
L'ordinanza ha riconosciuto che anche le molestie, definite come "comportamenti indesiderati" che violano la dignità di una persona o creano un clima ostile, possono essere atti discriminatori.
La decisione, dunque, rafforza la tutela dei lavoratori disabili, ribadendo che la normativa antidiscriminatoria non deve essere interpretata in modo riduttivo o formalistico.
La vera efficacia della normativa si misura nella sua capacità di analizzare la realtà concreta dei rapporti di lavoro, scardinando quei "comportamenti apparentemente neutri" che in realtà nascondono effetti discriminatori.