PRIME RIFLESSIONI SU CGUE 11 SETTEMBRE 2025 – C-5/24 IN TEMA DI LICENZIAMENTO DEL DISABILE

In qualità di curatore della Sezione News di Lavoro e Previdenza Oggi (https://www.lpo.it/news/), condivido il mio articolo dal seguente titolo:

Il comporto unico e l’aspettativa non retribuita al banco di prova delle tutele antidiscriminatorie: prime riflessioni su CGUE 11 settembre 2025 – C-5/24 in tema di licenziamento del disabile

Una lavoratrice portatrice di handicap adiva il Tribunale di Ravenna deducendo il carattere discriminatorio del suo licenziamento sul presupposto che l’articolo 173 del CCNL di settore, che prevede un unico periodo di comporto, non tiene conto della disabilità del lavoratore. Chiedeva pertanto l’accertamento della natura discriminatoria del recesso e la reintegrazione nel posto di lavoro.

Alla luce di tali presupposti, il giudice ha posto, in breve, la seguente questione pregiudiziale: se la normativa nazionale possa dar luogo a una discriminazione indiretta dal momento che prevede un medesimo trattamento applicabile a tutti i lavoratori assenti per malattia, siano essi disabili o meno.

La Corte di giustizia si è concentrata sul tema delle patologie di cui era affetta la lavoratrice affermando, preliminarmente, che spetti al giudice del rinvio stabilire se la malattia della ricorrente rientrasse o meno nella nozione di «handicap», alla luce della giurisprudenza eurounitaria.

La Corte poi ribadisce due rilevanti principi che “segnano” la strada della futura interpretazione del giudice del rinvio.

Da una parte (cfr. punto 50), che non deve ignorarsi “il rischio cui sono soggette le persone disabili, che incontrano maggiori difficoltà rispetto ai lavoratori non disabili a reinserirsi nel mercato del lavoro ed hanno esigenze specifiche connesse alla tutela richiesta dalla loro condizione”.

Dall’altra (punto 51), che occorre verificare se l’ordinamento giuridico nazionale “contenga disposizioni specifiche dirette a tutelare le persone disabili e che siano idonee a impedire e a compensare gli svantaggi derivanti dalla disabilità, compresa l’eventuale insorgenza di malattie legate alla disabilità”.

L’articolata motivazione della Corte ha pertanto cristallizzato alcuni principi fondamentali in materia di non discriminazione indiretta e obbligo di accomodamenti ragionevoli, riaffermando il primato e l’effetto utile della Direttiva 2000/78/CE.

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