Lunedì 17 novembre 2025, dalle ore 14,30 alle ore 16,30, in videoconferenza da Roma e Milano, interverrò, insieme al Collega Roberto Alberto, in qualità di docenti per la Scuola AGI - Scuola di Alta Formazione in Diritto del lavoro, Sindacale e della
Previdenza Sociale "Luca Boneschi", nell’ambito del X CORSO BIENNALE 2023-2024, trattando i seguenti argomenti :
I rapporti di lavoro non-standard: i contratti di somministrazione e di lavoro somministrato.
Sarà un’occasione per fare il punto della situazione sulle evoluzioni normative e giurisprudenziali in tema di rapporti di somministrazione.
In particolare, approfondiremo anche le novità giurisprudenziali sul rispetto del requisito della temporaneità ex Direttiva 2008/104/CE, non solo per i rapporti di somministrazione a termine (si vedano sul punto la recente Corte App. Trieste del 26 agosto 2025 e Corte App. Brescia del 14 giugno 2024, n. 372), ma anche per quelli in staff leasing.
Affronteremo poi anche quelli che sono gli ultimi orientamenti di merito in materia di somministrazione a tempo indeterminato e, in particolare, le ordinanze del Trib. di Reggio Emilia e del Trib. di Milano che hanno rimesso alla Corte di Giustizia la questione relativa all'applicazione delle disposizioni della Direttiva 2008/104/CE alla somministrazione a tempo indeterminato, anche con riferimento al necessario requisito della temporaneità della missione presso l'utilizzatore.
Senza dimenticare la recente sentenza del Tribunale di Bari del 17 settembre 2025 che dà un’interpretazione diversa sulla somministrazione a tempo indeterminato rispetto alla giurisprudenza di merito che, finora, con indirizzo prevalente, aveva ritenuto che il requisito della temporaneità valesse anche per i casi di staff leasing.
Con uno sguardo anche al recente provvedimento della Corte di Cassazione del 7 novembre 2025, n. 29577 che ribadisce il principio per cui la ripetizione di missioni a termine dello stesso lavoratore in somministrazione, presso il medesimo utilizzatore e per lo svolgimento sempre le stesse mansioni, è soggetta al limite complessivo di 24 mesi il cui superamento determina la nullità dei contratti, legittimando il lavoratore a chiedere la costituzione dei rapporti di lavoro alle dipendenze del solo utilizzatore.