In qualità di Curatore della Sezione News di Lavoro e Previdenza Oggi (https://www.lpo.it/news/), condivido un mio articolo, dal titolo:
“Licenziamento per il grido “Palestina libera!”: il difficile equilibrio tra potere disciplinare, manifestazione di pensiero e proporzionalità della sanzione”
La recente sentenza del Tribunale di Milano (1° dicembre 2025 n. 5214) interviene su una fattispecie di forte impatto mediatico, riguardante il licenziamento di una lavoratrice del Teatro Scala di Milano.
Tuttavia, la presente nota si propone di essere – così come lo è stata la pronuncia giudiziale – scevra da ogni condizionamento di tipo ideologico o valoriale.
L’intento è quello di analizzare con rigore esclusivamente l’iter logico-giuridico, “sterilizzando” il contesto politico per concentrarsi sulla tecnica del diritto e sulla corretta applicazione delle norme.
L’articolo approfondisce il delicato bilanciamento tra gli obblighi di fedeltà e obbedienza (art. 2104 c.c.) e la libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.).
In particolare, il contributo esamina come il Giudice abbia valutato il principio di proporzionalità (art. 2119 c.c.): una condotta di protesta, sebbene inappropriata per tempi e luogo, può legittimare l’extrema ratio del licenziamento se rimane confinata in una dialettica pacifica e inoffensiva?
Infine, viene affrontato il tema delle tutele nel contratto a tempo determinato. Stante l’impossibilità giuridica di ricostituire il rapporto per lo spirare dei termini, l’analisi si sofferma sui criteri di quantificazione del risarcimento del danno per il recesso illegittimo ante tempus.
Condividono questa esperienza i collaboratori redazionali della Rivista Federico Avanzi, Filippo Capurro, Annalisa Rosiello, Domenico Tambasco, Francesca Albiniano e Giovanna Zampieri.
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