DEQUALIFICAZIONE E VALORE DELLA PROFESSIONALITÀ

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Segnalo il mio contributo su Lavoro e Previdenza Oggi n 11-12/2025 dal titolo:

Dequalificazione e “valore” della professionalità: ripartizione degli oneri probatori ed elementi presuntivi per la determinazione del risarcimento del danno in via equitativa

L’articolo analizza l'ordinanza di Cass 2 maggio 2025, n. 11586

Nell’elaborato approfondisco la complessa tematica del danno da demansionamento, focalizzando l'attenzione sul delicato equilibrio tra le prerogative datoriali e la tutela del bagaglio professionale del lavoratore,

Questi i maggiori punti di interesse:

1) Esclusione della sussistenza di un danno in re ipsa: la Corte consolida l'orientamento secondo cui la dequalificazione, pur configurando un inadempimento contrattuale, non determina automaticamente un pregiudizio risarcibile.

2) Onere della prova e allegazione: incombe sul lavoratore l'onere di allegare e provare il danno subito, sia esso di natura patrimoniale o non patrimoniale;

3) Metodologia "bifasica": il Giudice deve, in primis, accertare l'inadempimento datoriale (il cui onere liberatorio spetta alla società) e, successivamente, verificare l'esistenza di un danno effettivo; nel contributo si riportano gli indirizzi di Sezioni Unite di Cassazione che affermano tale principio.

4) Prova per presunzioni: si analizza l'ammissibilità del ricorso a elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti (art. 2729 c.c.) per dimostrare l'impoverimento professionale e la perdita di chance. Una parte della annotazione riporta i recenti orientamenti della Cassazione in materia di liquidazione equitativa del danno

5) Il limite della discrezionalità del giudice, ex art. 1226 c.c., che deve fondarsi su criteri logici e razionali esplicitati in motivazione, evitando quantificazioni arbitrarie.

6) Equivalenza post-Jobs Act: si riflette sul passaggio dal principio di equivalenza sostanziale a quella "formale" introdotto dal D.Lgs. n. 81/2015, valutando la tenuta del valore della professionalità in questo nuovo quadro normativo

In conclusione, nell'analisi evidenzio come, nonostante la riforma del 2015 abbia privilegiato un criterio di equivalenza formale, la professionalità resti un “valore” centrale e un limite invalicabile al potere datoriale.

La tutela del lavoratore, pertanto, non può prescindere da un rigore probatorio che dimostri la lesione della dignità e della personalità del prestatore.
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Il risarcimento, pertanto, non è un automatismo sanzionatorio, ma la risposta riparatoria a un pregiudizio concreto che il giudice deve accertare valorizzando l'esperienza e le competenze maturate come patrimonio indissolubile della persona/lavoratore.