In materia di tutela della professionalità del lavoratore, si segnalala recente sentenza della Corte d’Appello di Roma del 1° settembre 2025 che, nel definire un contenzioso patrocinato daquesto Studio con la collaborazione della Collega avv. Caterina Scorrano, ha ribadito i confini della responsabilità datoriale per violazione dell’art. 2103 c.c.
Il caso riguarda un Quadro Direttivo di un noto Gruppo Bancario, vittima di un perdurante demansionamento protrattosi per oltre 10 anni (dal 2010 al 2021). La Corte, accertata l’illegittimità della condotta datoriale nel periodo 2010-2021, ha liquidato un risarcimento di 650 mila euro, sanzionando il grave danno professionale.
A seguito dell’istruttoria, la Corte ha confermato lo svolgimento di mansioni inferiori rispetto al corretto inquadramento di Quadro Direttivo (Quadro Direttivo di 3° livello del CCNL Credito) per l’intero decennio dedotto in giudizio. Nello specifico, le mansioni sono state ricondotte a una 3° Area Professionale, livello 3, configurando una violazione del precetto dell’art. 2103 c.c..
Sotto il profilo del nesso causale e dell’imputabilità, i Giudici hanno ricondotto la fattispecie nel solco dell’art. 1218 c.c., sanzionando l’inadempimento contrattuale della Banca. In assenza di prova contraria sull’impossibilità adempiere, il Collegio ha statuito l’obbligo risarcitorio in capo all’Istituto per i pregiudizi professionali arrecati.
Un passaggio cruciale della sentenza riguarda il rigetto della tesi difensiva della Banca, la quale pretendeva di ravvisare nell’asserito “silenzio” del dipendente una sorta di accettazione della dequalificazione.
Invero, l’inerzia del lavoratore vittima di demansionamento non costituisce, di per sé, comportamento concludente idoneo a manifestare una volontà abdicativa del diritto al risarcimento del danno. Tale presunzione è vinta sia dalla prova di tempestive doglianze rivolte al datore di lavoro, sia dall’assenza di univoci elementi negoziali volti a rinunciare alla tutela dei pregiudizi subiti.
Il ragionamento del Collegio prende le mosse dal rigore testuale dell’art. 2103 c.c., con particolare riferimento all’ultimo comma, il quale sancisce la nullità di qualsiasi pattuizione volta a derogare ai limiti legali dello ius variandi.
In tale prospettiva, la Corte ha precisato che il cosiddetto patto di demansionamento può assumere una valenza di legittimità esclusivamente qualora la modifica peggiorativa delle mansioni risponda a un interesse preminente e specifico del dipendente, quale la conservazione dell’occupazione in presenza di oggettive ragioni di esubero, circostanza che non ha trovato alcun riscontro nel caso di specie.
Sotto il profilo della dinamica risarcitoria, i Giudici hanno correttamente escluso che l’eventuale inerzia del lavoratore potesse determinare decadenze o preclusioni, atteso che la costituzione in mora del debitore non costituisce un requisito costitutivo della fattispecie.
Quanto all’eccezione di prescrizione, la sentenza ne ha sancito l’infondatezza qualificando il demansionamento come un illecito permanente. Tale natura implica che il termine decennale di prescrizione del diritto al risarcimento inizi a decorrere non dal momento iniziale della condotta, bensì dalla cessazione della stessa, che nel caso di specie risultava ancora in essere all’atto del deposito del gravame.
In ordine alla prova del danno alla professionalità, la Corte ha ritenuto assolto l’onere probatorio facente capo all’appellante valorizzando una serie di indici sintomatici gravi e concordanti.
Tra questi, hanno assunto rilievo determinante, ai fini della liquidazione del danno alla professionalità, le seguenti circostanze:
- il contrasto tra l’elevata specializzazione intrinseca alla qualifica di Quadro Direttivo e l’effettiva adibizione a compiti meramente impiegatizi, privi di qualsivoglia autonomia o responsabilità di risultato;
- lo scollamento tra l’alta specializzazione della qualifica e l’adibizione a compiti esecutivi;
- lo svilimento dell’immagine professionale, reso manifesto ai colleghi che lo percepivano come soggetto inutilizzato o relegato a funzioni gerarchicamente incompatibili con il suo inquadramento.
- condotta questa ultima ulteriormente oggettivata dalla durata decennale della condotta, dalla sistematica sotto-utilizzazione del lavoratore e dalla totale assenza di contatti con la clientela.
La quantificazione del danno, determinata in € 650.000,00, è stata operata attraverso un criterio di calcolo equitativo che riflette la gravità crescente dell’inadempimento datoriale. Nello specifico, la Corte ha parametrato il risarcimento al 50% della retribuzione mensile per le annualità comprese tra il 2010 e il 2014, elevando tale coefficiente al 100% per il periodo successivo (2015-2021), caratterizzato da una dequalificazione totale e persistente.
Risulta infine di notevole pregio tecnico il passaggio in cui la Corte ammette il ristoro dei danni maturati sino al deposito dell’atto di appello.
Il Collegio ha infatti ribadito che la richiesta di risarcimento per i pregiudizi ulteriori manifestatisi in corso di causa non costituisce una mutazione inammissibile della domanda originaria, ma rappresenta una mera esplicitazione delle conseguenze dannose derivanti dal medesimo fatto illecito già dedotto in primo grado, sul quale il contraddittorio deve ritenersi pienamente instaurato.